Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, ASL Napoli 2 Nord, did not request a decision on the settlement offer, while the respondent, SRL Poliambulatorio Roecker, maintained the position that the delay constituted a waiver of rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, awarding the respondent the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a deemed renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21669/2019R.G. proposto da: ASL NAPOLI 2 NORD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA BATTISTA (BNVGNN57H64H307P) rappresentato e difeso dagli avvocati CHIOSI AUGUSTO (CHSGST53L21F839B), ARA GUGLIELMO (RAAGLL67E12F839L), CARRARA AMALIA (CRRMLA66L64D789F) -ricorrente- contro SRL POLIAMBULATORIO ROECKER , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTALLINO MARIA (CRSMRA69C54G964J) -controricorrente- avverso la sentenza n. 252/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI depositata il 21/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, distratte in favore del difensore che ne fatto richiesta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Maria Cristallino. 27/04/2023