Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; plaintiff waived right by failing to request decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal against the Naples Tribunal's sentence extinguished because the plaintiff remained silent for 40 days after the court proposed a settlement. The plaintiff, ASL Napoli 2 Nord, failed to request a decision on the proposal, while the defendant, Laboratorio Salus SRL, argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence legally renounces the appeal, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the plaintiff to pay the defendant's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the court's proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO Il Consigliere delegato sul ricorso iscritto al n. 21666/2019 R.G. proposto da: ASL NAPOLI 2 NORD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA BATTISTA BUONAVOGLIA rappresentata e difesa dagli avvocati AUGUSTO CHIOSI, AMALIA CARRARA, GUGLIELMO ARA -ricorrente- contro LABORATORIO SALUS SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CRISTALLINO -controricorrente- avverso la SENTENZA n.302/2019 emesso dal TRIBUNALE NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre al le spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv.Maria Cristallino. 27/04/2023 Il