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Decreto — n. 11337/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 11337/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, ASL Napoli 2 Nord, had filed a recourse against a lower court judgment but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limit litigation costs ripetibili dell'avvocato spese di difesa deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
4873/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI depositata il 08/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
4873/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI depositata il 08/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17374/2020R.G. proposto da: ASL NAPOLI 2 NORD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA BATTISTA (BNVGNN57H64H307P) rappresentato e difeso dagli avvocati ARA GUGLIELMO (RAAGLL67E12F839L), CHIOSI AUGUSTO (CHSGST53L21F839B), CARRARA AMALIA (CRRMLA66L64D789F) -ricorrente- contro POLIAMBULATORIO ROECKER SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTALLINO MARIA (CRSMRA69C54G964J) -controricorrente- avverso la sentenza n. 4873/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI depositata il 08/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivocon distrazione in favore del difensore;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Maria Cristallino. 27/04/2023