Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11329/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for raising new issues not examined in lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11329/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal entirely inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant challenged a bankruptcy revocation ruling regarding a €35,000 payment, arguing it violated specific bankruptcy articles. The court rejected these arguments because they constituted new issues not examined during the appeal proceedings and contradicted the factual basis of the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter, c.p.c.: Appeals are inadmissible if they raise new issues not examined in lower courts or contest factual findings based on the same evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy revocation inadmissible appeal new issues doctrine factual findings litigation costs soddisfacimento del credito ammortamento di titoli di credito danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
1 - CC del 15 marzo 20 2 3 in relazione all’art. 360 n.
Art. 348 ter, c.p.c.
Il motivo, al pari dei primi tre, è in ammissi bile ai sensi dell’art. 348 ter u.
Art. 67, comma 1°, n. 2 l.fall.
, dichiarato il 28/10/2009,revocò, a norma dell’art. 67, 1° comma n.
Art. 67, comma 2° l.fall.
, dichiarato il 28/10/2009,revocò, a norma dell’art. 67, 1° comma n.
Art. 67, comma 3° l.fall.
, dichiarato il 28/10/2009,revocò, a norma dell’art. 67, 1° comma n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2704 c.c
in favore di Paolo Trincas, era stata smentita, oltre che dal fatto che il contratto di cessione del credito era privo di data certa a norma dell’art. 2704 c.c., dalla deposizione resa da quest’ultimo, dalle cui dichiarazioni era emerso in termini inequivocabili che Sar.Co.Bit s.r.l.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26910-2019proposto da: FRESI DOMENICO, rappresentatoe difeso da gli Avvocat i LIBERO PETRUCCI e MARCO PETRUCCI per procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO SARDA CONGLOMERATI SARDI BITUMINOSI SAR.CO.BIT S.R.L., rappresentato e difes o da gli Avvocat i GIAMPIERO TRONCI e MARCO PIRAS per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 458/2019 del la CORTE D ’ APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 23/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. Il Tribunaledi Cagliari, con sentenza del 28/1/2016, in accoglimento della domanda proposta da l Fallimento della Sar.Co.Bit. -Sarda Conglomerati Bituminosi- s.r.l. , dichiarato il 28/10/2009,revocò, a norma dell’art. 67, 1° comma n. 2 l.fall., Ric. 2019n. 26910 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 il pagamento di €. 35.000,00 che la società in bonis aveva eseguito il 7/7/2009 in favore del convenuto Domenico Fresi quale titolare della ditta Autotrasporti e Movimento Terra. 1.2. Il tribunale, in particolare, riten ne che: - dalle scritture contabili prodotte risultava la registrazione, in data 7/7/2009, dell’estinzione dell’obbligazione, pari ad €. 35.000,00, nei confronti di Fresi, il quale, a seguito di tale pagamento, aveva rinunciato all’istanza di fallimento depositata il giorno precedente; - la tesi del convenuto, fondata sulla cessione onerosa del credito da lui vantato nei confronti della Sar.Co.Bit s.r.l. in favore di Paolo Trincas, era stata smentita, oltre che dal fatto che il contratto di cessione del credito era privo di data certa a norma dell’art. 2704 c.c., dalla deposizione resa da quest’ultimo, dalle cui dichiarazioni era emerso in termini inequivocabili che Sar.Co.Bit s.r.l. lo aveva delegato al pagamento; - la delegazione di pagamento dev ’ essere ricompresa tra i mezzi anormali di pagamento ed era, quindi, revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall.; - tale operazione sarebbe stata comunque revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 2°, l.fall., a fronte della certa scientia decoctionisdel convenuto, già istante per il fallimento della Sar.Co.Bit s.r.l., anche in ragione dei molteplici protesti cambiari che risultavano a carico di quest’ultima già a far data dal 9/3/2009; - il pagamento non era esente dalla revocatoria a norma dell’art. 67, comma 3°, l.fall., sia perché mancava la prova che il relativo credito discendesse dai “servizi” allegati dal Fresi,sia perché non poteva ritenersi che lo stesso fosse stato effettuato nei “termini d’uso”, ossia utilizzando mezzi solutori ordinari e nel rispetto dei termini di pagamento originariamente convenuti tra le parti, posto che, al contrario, l’estinzione dell’obbligazione era stata operata facendo ricorso ad una prassi “patologica” e/o con forme Ric. 2019n. 26910 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 anomale non concordate al momento della stipulazione del rapporto contrattuale e con tempistica difforme rispetto a quella normalmente praticata. 2.1.

Il gravame proposto da Domenico Fresi contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza del 23 maggio 2019. 2.2. La cortedel merito, per quanto ancora rileva, ha :

i) rigettato il motivo d’appello con il quale Fresi aveva la mentato che il tribunale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ave sse qualificato il contratto di cessione del credito come una delegazione di pagamento, non dedotta dal Fallimento,rilevando che il primo giudice ben poteva valutare se la tesi difensiva dell’appellante, a cui sostegno era stata prodotta una scrittura di cessione priva di data certa, fosse o meno fondata e ritenere, sulla scorta della deposizione resa da Trincas - che aveva dichiarato che l’amministratore della Sar.Co.Bit gli aveva chiesto di provvedere al pagamento e lo aveva poi rimborsato- che di tale cessione non fosse stata data adeguata dimostrazione; ii) rigettato il motivo con il quale l’appellante aveva dedotto l’irrevocabilità del pagamento ai sensi dell’art. 67, comma 3°, lett.

a) l.fall., escludendo che si trattasse di un pagamento eseguito nei termini d’uso sia in ragione delle iniziative processuali intraprese dal creditore, sia in ragione del fatto che questi l’aveva ricevuto da un terzo, delegato dalla debitrice.. 2.3. Domenico Fresi,con ricorso notificato il 17/9/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza. 2.4. Il Fallimentoha resistito con controricorso. 2.5. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 67 l.fall., 1260 e ss c.c. e 1268 e ss. c.c., Ric. 2019n. 26910 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che Trincas avesse eseguito il pagamento su delega della debitrice poi fallita,che l ’ aveva rimborsato, invece che a seguito dell ’ atto di cessione di credito del 6/7/2009, così omettendo di considerare che difettava il presupposto oggettivo dell’azione, che avrebbe, semmai, dovuto essere proposta nei confronti del cessionario. 3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che il tribunale, qualificando la fattispecie come una delegazione di pagamento, avesse pronunciato ultra petita, nonostante il F allimento non ave sse proposto alcuna domanda di accertamento della simulazione assoluta o relativa della cessione di credito da lui prodotta, in mancanza della quale l’inesistenza del contratto di cessione, risultante da atto scritto, non poteva essere rilevata d’ufficio. 3.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha qualificato il contratto del 6/7/2009 come una delegazione di pagamento e non come una cessione di credito, in contrasto col tenore letterale del contratto. 3.4. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 3.5. Il ricorrente, infatti, pur deducendo la violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha, in sostanza, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno concordemente operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi (dopo aver escluso ogni Ric. 2019n. 26910 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 rilievo alla cessione del credito in quanto priva di data certa e, come tale, inopponibile al curatore) hanno ritenuto, ad onta delle asserite emergenze delle stesse,che il convenuto, in data 6/7/2009, aveva ricevuto il pagamento della somma di €. 35.000,00 ad opera del Trincas ma (così legittimamente qualificando sul piano giuridico la fattispecie concreta accertata: iura novit curia) su delega della società poi fallita che, attraverso il suo legale rappresentante, aveva provveduto, circa un mese dopo (v. il ricorso, p. 5 e p.

8) e, quindi, prima del fallimento della delegante ( dichiarato con sentenza del 28/10/2009) , ad eseguire il relativo rimborso. 3.6. I motivi vanno dunque riqualificati sotto il profilo di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., in quanto volti alla denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata, e vanno dichiarati inammissibili- prima ancora che per la mancata indicazione deifatti decisivi omessi, oggetto di discussione fra le parti, che, ove esaminati dal giudice, avrebbero condotto ad un diverso esito della controversia – ai sensi dell’art. 348 ter , u. comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis) in quanto la sentenza d’appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. 3.7.

Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 67, commi 1° e 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il pagamento doveva essere revocato a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., senza, tuttavia, considerare che tale norma riguarda le ipotesi in cui, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, l’estinzione dei debiti è effettuata con mezzi diversi dal denaro. 3.8. Il motivo è inammissibile, perché attiene a una questione che non risulta aver formato oggetto del giudizio di Ric. 2019n. 26910 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 appello e che pertanto non poteva essere dedotta per la prima volta nella presente sede di legittimità. 4.1.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 67, comma 3°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che il pagamento fosse stato eseguito nei termini d’uso, senza considerare che lo stesso era nondimeno riconducibile ad “una modalità assolutamente non estranea alla conduzione dei rapporti tra le parti”. 4.2. Il motivo, al pari dei primi tre, è in ammissi bile ai sensi dell’art. 348 ter u. comma c.p.c., in quanto contesta l’ accertamento operato sul punto dalla corte d’appello sulla scorta delle medesime ragioni di fatto poste a base delladecisione del tribunale.

5. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato interamente inammissibile.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 4.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 Ric. 2019n. 26910 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u