Italian Supreme Court dismisses appeal due to respondent's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the respondent formally withdrew the lawsuit. The appellant, 'Costruire' s.p.a., had challenged a lower court decision against 'Firema Trasporti' s.p.a., which subsequently submitted a written waiver of the claim. The court ruled that no further judicial intervention was necessary given the voluntary abandonment of the legal action by the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 4° co.; Art. 391 cod. proc. civ.: The court declares the extinction of the proceedings upon the formal withdrawal of the lawsuit by the respondent, rendering further adjudication unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ppresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via Nizza, n. 59, presso lo studio dell’avvocato Francesca Paola Rinaldi e dell’avvocato Giovanni Agrusti che disgiuntamente e congiuntamente la rappresenta no e difend ono in virtù di procura specialesu foglio separato allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro FIREMA TRASPORTI s.p.a. in amministrazione straordinaria –c.f. 04609450632 -in persona del commissario straordinario avvocato professor Ernesto Stajano, elettivamente domiciliata in Roma, al Largo Generale Gonzaga, n. 2, pressolo studio dell’avvocato Alessandro Pazzaglia che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 103/2019 dellaCorte d’Appello di Napoli, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 202 3 dal consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che la “Costruire” s.p.a. ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 6.2.2023al ricorso iscritto al n. 12567 – 20 19 R.G.; presoatto che l a controricorrente “Firema Trasporti” s.p.a. in amministrazione straordinaria ha in data 8.2.2023 ritualmente a d erito ed accettato la dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizioneè da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità(art. 391, 4° co., cod. proc. civ.); dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione,per intervenuta rinuncia, del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “Costruire” s.p.a. ed iscritto al n. 12567 -2019 R.G. Così deciso in Roma il 15marzo 20 2 3 Lapresidente Magda Cristiano