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Ordinanza — n. 11322/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by plaintiff; both parties accepted withdrawal extinguishing proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11322/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Both the appellant, SACBO S.P.A., and the appellee, LIVINGSTONE S.P.A., explicitly agreed to this withdrawal in their respective submissions. Consequently, the court ruled that the litigation ended without any order for the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the appellee, results in the extinction of the proceedings and excludes the condemnation for costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings costs exemption cassation procedure mutual agreement revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.
1 - CC del 15 marzo 20 2 3 ritenuto che la rinuncia a l ricors o comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che la sua accettazione da parte de lla controricorrente esclud e la condanna alle spese (art. 391, comma 4°,c.p.c.);
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2876-2017proposto da: SACBO S.P.A.– SOCIET ̀ PER LA GESTIONE DELL’AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO, rappresentata e difesa dall’Avv. FRANCO BERTACCHI per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro LIVINGSTONE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall’Avv. ANSELMO CARLEVARO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2590/2016della CORTE D’APPELLO DI MILANO,depositata il 22/ 6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che la società ricorrente , con atto sottoscrittopersonalmente dal suo legale rappresentante e dal relativodifensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la controricorrente, a mezzo del relativo difensore, ha dichiarato di aderire a tale rinuncia;Ric. 2017n. 2876 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 ritenuto che la rinuncia a l ricors o comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che la sua accettazione da parte de lla controricorrente esclud e la condanna alle spese (art. 391, comma 4°,c.p.c.);

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione delgiudizio di cassazione. Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civ