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Ordinanza — n. 11316/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy revocation of Alitalia payments under specific legislative exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11316/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Alitalia's appeal against a lower court ruling that barred bankruptcy revocation of payments made to Lachea Tour. Alitalia argued the exemption period lacked continuity and violated constitutional principles of reasonableness, while the lower court held the payments fell within a statutory window designed to support the airline's rescue plan. The Supreme Court upheld the dismissal, affirming that the legislative exemption is constitutional and justified by the need to maintain the national air transport service during the crisis intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008; Art. 67, comma 2, lett. d), l.fall.: The exemption from bankruptcy revocation for payments made by Alitalia within the specified period is constitutional and does not violate principles of reasonableness or arbitrariness, as it serves the legitimate aim of preserving the national air transport service continuity.

Parole chiave

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bankruptcy revocation Alitalia rescue plan legislative exemption constitutional validity creditor rights administrative extraordinary management continuity of enterprise revoca straordinaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008
nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma3, del d.l.
Art. 67, comma 2, lett. d), l.fall.
per la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dei pagamenti eseguiti in suo favore dalla società in bonis, per la somma complessiva di €.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
67, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l a sentenza impugnata per avere la corte d’appello rigettato la domanda di Ric.
Art. 23 l. n. 87/1953
Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16652 del 2022
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21241-2017proposto da: ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difes a da gli Avvocat i FRANCESCO ASTONE, VALERIO DI GRAVIO E LUIGI FARENGA per procuraa margine del ricorso; -ricorrente - contro LACHEA TOUR S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI FERRAÙ; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 754/2017 del la CORTE D ’ APPELLO DI ROMA, depositata il 6/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l ’ appello di Alitalia - Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda che la stessa aveva Ric. 2017n. 2 1 2 41 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 proposto nei confronti della Lachea Tour s.r.l. per la revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dei pagamenti eseguiti in suo favore dalla società in bonis, per la somma complessiva di €. 31.828,20nei sei mesi antecedenti al decreto con cui, in data 29/8/2008, quest’ultima, dichiarata poi insolvente con sentenza del tribunale di Roma del 5/9/2008, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 347/2004. 1.2.

La cortedel merito, per quanto ancora interessa, ha ritenuto l ’ azione revocatoria inammissibile sul rilievo , da un lato, che i pagamenti impugnati erano stati eseguiti dall’Alitalia- Linee Aeree Italiane s.p.a. nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma3, del d.l. n. 80/2008, il quale equipara tali pagamenti a quelli contemplati dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall. con esclusivo riguardo agli effetti, a prescindere , pertanto, dall’esistenza di un piano di risanamento attestato, e, dall’altro lato, che tale norma, pur prevedendo una disciplina derogatoria, non presenta elementi di irragionevolezza, per cui la questione di legittimità prospettata dall’appellante doveva ritenersi manifestamente infondata. 1.3.

L’Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria, con ricorso notificato il 6/9/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. La Lachea Tour s.r.l. ha resistito con controricorso. 1.5. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 , del d.l. n. 80/2008e, conseguentemente, dell’art. 67, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l a sentenza impugnata per avere la corte d’appello rigettato la domanda di Ric. 2017n. 2 1 2 41 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 revoca dei pagamenti eseguiti nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 senza considerare che tale norma, lì dove equipara tali pagamenti a quelli contemplati dall’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., richiede che si tratti di pagamenti funzionali alla prosecuzione dell’attività d’impresa.

3. Il motivo è infondato. Questa Cor t e ha già, condivisibilmente, ritenuto che l ’ esenzione dalla revocatoria disposta dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 (conv. con modif. in l. n. 111/2008), attiene a qualunque pagamento eseguito da Alitalia - Linee Aeree Italiane s.p.a. dall ’ entrata in vigore del menzionato d.l. fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, e non riguarda i solipagamenti che risultino funzionali alla continuità aziendale, poiché l’esenzione opera come se la compagnia aerea fosse soggetta a un piano attestato di risanamento (che però non esiste) e ognipagamento, effettuato nell’arco di tempo indicato, è considerato equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui all’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., sarebbero esenti, perché posti in essere in attuazione di detto piano.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della l. n. 87/1953 e la violazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello rigettato la domanda di revoca dei pagamenti eseguiti nell’arco temporale previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 senza considerare che tale norma, per l’arbitrariet̀ e l’irragionevolezza con cui esclude la revocatoria, è costituzionalmente illegittima.

5. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, con orientamento che va ribadito, ha già avuto modo di affermare che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 (conv. con modif. in l.Ric. 2017n. 2 1 2 41 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 n. 111/2008), nella parte in cui prevede l’esenzione dalla revocatoria fallimentare di qualunquepagamento eseguito daAlitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. a far data dall’entrata in vigore del menzionato d.l. e fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, poiché tale esenzione si coniuga con l’esigenza di mantenere inalterato il contesto dell’intervento a sostegno del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, operato mediante l’erogazione di un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale, dal legislatore ritenuta in grado di realizzare l’obiettivo del risanamento, così giustificando in modo non implausibile la disomogeneità di trattamento tra creditori, a seconda che abbiano, o meno, ricevuto ipagamenti nel periodo in cui detto intervento è ancora in corso (Cass. n. 16652 del 2022).

6. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 5.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà Ric. 2017n. 2 1 2 41 - Sez. 1 - CC del 15 marzo 20 2 3 atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a