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Decreto — n. 11313/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 11313/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Credit Agricole Italia s.p.a. had previously withdrawn its appeal against the Second Instance Court of Catania's judgment, which the lower court accepted. The supreme court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal by the appellant extinguishes the proceedings if accepted by the court, terminating the case without further adjudication on merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure Cassation dismissal formal withdrawal abbandono del procedimento ritiro dell'effetto sospensivo inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16073/2022 R.G. proposto da: Credit Agricole Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Franco Maria Merlino, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente – contro Cat s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Andrea Tumino, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - controricorrente – avverso la sentenza n.2373/21 della Corte di Appello di Catania del 15/12/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrent e; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile 2023