Cassation court dismisses appeal against bankruptcy revocation exemption for voluntary liquidation payments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the Cooperative's appeal against a lower court ruling that exempted specific payments from bankruptcy revocation. The Cooperative argued that its voluntary liquidation status invalidated the exemption, while the lower court found the payments were necessary for business continuity. The Supreme Court upheld the exemption, ruling that voluntary liquidation does not stop the production cycle if it serves the liquidation's purpose.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67, comma 3, lett. a) L. Fall. n. 267/1990; Art. 2449 c.c.: Voluntary liquidation does not preclude continuity of the production cycle if it serves the liquidation's purpose, thus maintaining the exemption from revocation for payments made in terms of use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1658/2018 R.G. proposto da : COOPERATIVA CERAMICA INDUSTRIALE LIVORNO SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato FORTI BRUNO (FRTBRN69R09A940P) rappresentato e difeso dall'avvocato VESPOLI LUIGI (VSPLGU63A21I208A) -ricorrente- contro ENI SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUNTI MARCO (GNTMRC57E30E625B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1234/2017 depositata il31/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― La Cooperativa Ceramica Industriale Livorno Società Cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa ricorre per due mezzi, nei confronti di Eni S.p.A., già Asa Trade S.p.A., contro la sentenza del 31 maggio 2017 con cui la Corte d’appello di Firenze, provvedendo in riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Livorno, ha dichiarato esenti da revocatoria, ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera a), della legge fallimentare, i pagamenti effettuati dall’odierna ricorrente in data 17 luglio 2007, 18 luglio 2007 e 6 agosto 2007, condannando la medesima alla restituzione, in favore di Eni S.p.A., della complessiva somma di 93.579,48 euro , oltre interessi legali e con compensazione di spese. 2.
― Eni S.p.A. resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché travisamento dei fatti, censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che, al tempo dei pagamenti in discorso, la Cooperativa era stata posta in liquidazione volontaria con delibera iscritta nel registro delle imprese in data 12 luglio 2007, con conseguente inoperatività dell’esenzione dalla revocatoria applicata dal giudice di merito, esenzione riferita ai soli pagamenti necessari a mantenere in esercizio il ciclo produttivo.
Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e travisamento dei fatti, in relazione agli articoli 67 della legge fallimentare, 2697, 2722, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente i presupposti dell’esimente di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera a), e comunque l’intervenuta prova degli stessi, censurando «la illogicità e la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui la corte di merito avrebbe dapprima escluso la prova anche se solo tacita di un accordo negoziale tacito o espresso che avesse modificato le condizioni contrattuali inizialmente convenute per ritenere, sulla scorta delle medesime circostanze, che i pagamenti erano stati compiuti nei tempi utilizzati della concreta pregressa attività commerciale».
RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso va respinto. 4.1. ― Il primo mezzo è info ndato. L’assunto su cui esso si basa si riassume in ciò, che l’esenzione dalla revocatoria prevista per i pagamenti in termini d’uso mira a consentire la continuità del ciclo produttivo, la quale non potrebbe sussistere una volta che la società sia stata collocata in liquidazione volontaria. Questa tesi ― che risulta peraltro sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità ― non ha fondamento. Lo scioglimento delle società cooperative è disciplinata dall’articolo 2545-duodecies c.c., che rinvia all’articolo 2484 c.c., rinvio che rende in linea di principio applicabile la disciplina della fase di liquidazione, ivi compreso il dettato dell’articolo 2489 c.c., il quale conferisce ai liquidatori, salva diversa disposizione statutaria ovvero adottata in sede di nomina, il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, il che va inteso in armonia «con il significato complessivo degli interventi operati dal legislatore della riforma nella materia della liquidazione delle società di capitali.
Interventi che si mostrano, in sintesi, diretti non già a circoscrivere bensì semmai ad estendere l'ambito dei poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori (pur facendo salva come detto una diversa determinazione dei soci, in sede statutaria o in quella di nomina), come si evince sia dalla eliminazione del generale divieto (posto dal previgente art. 2449 cod. civ.) di compiere nuove operazioni sociali quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, sia per l'appunto dalla rimodulazione dei poteri, non più limitati ai soli atti necessari per la liquidazione (come previsto dal previgente art. 2452 mediante richiamo all'art. 2278) ma estesi come detto a tutti gli atti utili per la liquidazione stessa (che siano cioè volti a realizzarne lo scopo).
Atti della cui individuazione ed esecuzione (alla stregua dei criteri che dovranno essere indicati nella relazione al bilancio annuale a norma dell'art.2490 comma 2 cod. civ.) con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico i liquidatori rispondono secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli amministratori, come significativamente precisato dal nuovo art. 2489 comma 2» (Cass. 1° Giugno 2017, n. 13867). Val quanto dire che la liquidazione volontaria ― salvo diversa previsione sociale, che nel caso di specie non risulta esservi stata ― non impedisce la continuità del ciclo produttivo, in quanto ciò costituisca utilità per i fini della liquidazione: sicché non v’è modo di ritenere che il pagamento delle fatture rimesse alla Cooperativa dall’allora Asa Trade S.p.A., a fronte di forniture pacificamente strumentali alla continuità aziendale, fosse, per le ragioni invocate dalla ricorrente, sottratto all’esenzione da revocatoria concernente i pagamenti in termini d’uso. 4.2.
― Il secondo mezzo è inammissibile. Si tratta di una confusa censura che, sotto il velo del richiamo alla violazione di norme paradigmaticamente impiegate, nella pratica, per tentare il ribaltamento di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, quali in particolare gli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., mira a rimettere in discussione l’accertamento operato dalla Corte territoriale la quale ha ritenuto, con motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale», che «i pagamenti in esame devono ritenersi conformi ai termini d’uso consolidatisi inter partes, in quanto aderenti alle normali relazioni commerciali intrattenute dalle parti e non connotati da profili di anormalità o atipicità». 6.
― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a tit