Court dismisses appeal due to withdrawal; appellants lose and pay costs to respondent bank.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the appellants' formal withdrawal. Casti Stefania and Cocco Alessio argued for the continuation of the case against Intesa Sanpaolo and the bankruptcy estate, but their withdrawal was accepted under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appellants must jointly bear the litigation costs of approximately 2,800 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing parties are condemned to pay the costs jointly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 24162/2021 R.G. proposto da: Casti Stefania, Cocco Alessio, rappresentati e difesi da ll’ avv ocato Renè Verrecchia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via del Tritone n.102; - ricorrenti– contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata da Intrum Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Laura Rachele, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – contro Fallimento Sulcis Calcestruzzi di Secchi Renato e Cocco Giorgio S.n.c., Cocco Giorgio; - intimati - avverso la sentenza n.295/2021 della Corte di Appello di Cagliari pubblicata il 23/6/2021; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti;rilevato che, a cura della cancelleria, è stata effettuata alla controparte costituita la comunicazione prevista dall’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, non essendo intervenuta accettazione, i rinunciati vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore della controparte costituita, ex art. 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna Casti Stefania e Cocco Alessio al pagamento in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.800,00 (oltre euro 200,00 per esborsi). Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22apri