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Ordinanza — n. 11303/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding irrevocability of Alitalia payments under bankruptcy exemption law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11303/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Alitalia against a lower court ruling that dismissed its request to revoke payments made to Pegasus Aviation. Alitalia argued that these payments were exempt from revocation under specific bankruptcy legislation, while the opposing party contended the payments were irrevocable due to the operational scope of the exemption law. The court held that the statutory exemption applies broadly to all payments made during the specified period, regardless of whether a formal rescue plan existed, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, 3° co., d.lgs. n. 80/2008; Art. 67, 3° co., lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267: The exemption from revocation for payments made by a company in extraordinary administration applies broadly to all payments within the specified timeframe, even if no formal rescue plan is in place.

Parole chiave

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bankruptcy exemption irrevocability of payments extraordinary administration lease contract payments revocation of payments

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, 3° co., d.lgs. n. 80/2008
Eccepiva l’irrevocabilità dei pagamenti in ragione dell’operatività dell’esenzione di cui all’art. 1, 3° co., del d.
Art. 67, 3° co., lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Chiedeva di revocar e, ai sensi dell’art. 67 , 2° co., l.fall.
Art. 96 cod. proc. civ.
La Pegasus Aviation MD11-03 ltdha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarareinammissibile o di rigettarel’avverso ricorso, con il favore delle spese e con condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. 7.La ricorrent e ha depositato memoria.
Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co.
art. 96 cod. proc. civ
La Pegasus Aviation MD11-03 ltdha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarareinammissibile o di rigettarel’avverso ricorso, con il favore delle spese e con condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 24.5.2022, n. 16773
Cass. (ord.) 24.5.2022, n. 16773).
Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912
Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art.
Cass. 24.9.2020, n. 20018
Cass. 24.9.2020, n. 20018).

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Testo completo

ordinaria, in persona dei commissari straordinari avvocato professor Stefano Ambrosini, avvocato professor Gianluca Brancadoro e del dottor professor Giovanni Fiori, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barnaba Oriani, n. 85, presso lo studio dell’avvocato professor Valerio Di Gravio che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor Francesco Astone la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro PEGASUS AVIATION MD11-3 Limited, in persona dellegale rappresentante Orla Gillen, elettivamente domiciliata in Rom a, alla via San Nicola da Tolentino, n. 67, presso lo studio dell’avvocato Daniele Geronziche la rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata in data 10.10.2018 per notaio Graham C.

Richards. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 3146/2018della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Pegasus Aviation MD11-03. Esponeva che Alitalia – Linee Aeree Italiane aveva eseguito, fra i l 28.5 e il 27.8.2008, ilpagamento in favore della convenuta della complessiva somma di euro 658.379,57 a titolo di saldo dei canoni relativi al contratto di leasingdi un aeromobile intercorso tra le parti in data 20.1.2005.

Chiedeva di revocar e, ai sensi dell’art. 67 , 2° co., l.fall. , il pagamento anzidetto e di condannar e la convenuta al la restituzione del corrispondente importo, oltre interessi legali. 2.Si costituiva la Pegasus Aviation MD11-03 ltd . Eccepiva l’irrevocabilità dei pagamenti in ragione dell’operatività dell’esenzione di cui all’art. 1, 3° co., del d. lgs.n. 80/2008, convertito nella legge n. 111/2008, ai sensi del quale “tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione”. 3.Con sentenza n. 2639/2015 il Tribunale di Roma rigettava la domanda. 4.Proponeva appello Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria.Resisteva la Pegasus Aviation MD11-03 ltd. 5.Con sentenza dell’11 maggio 2018 la Corte d’Appello di Roma rigettava i l gravamee condannava l’ appellant e alle spese del grado .

Evidenziava dapprima, la corte , che la letterale formulazion e della disposizione di cui al 3° co. dell’art. 1 del d. lgs. n. 80/2008 era tale da assicurare all’esenzione un ampio spettro di operatività. Evidenziavain ogni caso che - anche a voler condividere l a tesi pr ospettata dall’appellante, secondo cui, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, il suo ambitodi applicazione andava ristretto ai soli pagamenti correlati alla necessità di assicu rare la prosecuzione dell’attività d’impresa- la natura de lle prestazion i cui inerivano i pagamenti, li palesava congrui ai fini della prosecuzione dell’essenziale attività volta al servizio pubblico di trasporto aereo.

Evidenziava, ancora, che correttamente il t ribunale aveva correlato l’esenzione ai pagamenti indistintamente avvenuti in epoca successiva all’entrata in vigore del d. lgs. cit.,ancorché la prestazione corrispettiva fosse stata eseguita in epoca antecedente. Evidenziava infineche erano da condividere le ragioni alla stregua delle quali il tribunale aveva reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaledell’art. 1, 3° co., del d . l gs. 80/2008 che i commissari straordinari avevano sollevato. Evidenziava segnatamente che l’esenzione da revocatoria si giustificava alla luce della finalità perseguita dallo Stato,anche mercé l’ingente prestito-ponte, di favorire la prosecuzione dell’attività d’impresa, altrimenti destinata alla paralisi, qualora i partnerscommerciali della compagnia aerea “non fossero stati certi dell’intangibilità dei pagamenti ricevuti” (così sentenza d’appello, pag. 4).6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a.in amministrazione straordinaria; ne ha chiesto , sulla scorta di un unico motivo,la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La Pegasus Aviation MD11-03 ltdha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarareinammissibile o di rigettarel’avverso ricorso, con il favore delle spese e con condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. 7.La ricorrent e ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. CONSIDERATO CHE 8.Con l’unico motivo la ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 3 ° co., de l d . lgs. n. 80/2008e dell’art. 23 della legge n. 87 dell’11.3.1953 .

Premetteche, a giudizio della Corte di Roma, la previsione del 3° co. dell’art. 1 del d. l gs. n. 80/2008 integra senz’altro una “ legge - provvedimento ” a beneficio di Alitalia. Indi, deduce che la predetta “legge-provvedimento”, sulla cui scorta la corte d’appello ha respinto l’esperitadomanda ex art. 67, 2° co., l.fall., difetta degli imprescindibili requisiti di non arbitrarietà e di non irragionevolezza , sicché, contrariamente all’assunto della corte di merito, la questionedi costituzionalità già sollevata nonè manifestamente infondata.

Deduce infatti che la disposizione di cui al 3° co. cit. contiene un’esenzione generalizzata e preventiva, che sostanzialmente r ime tte va all’arbitrio del managementdi Alitalia in bonis la selezione dei creditori a vantaggio dei quali eseguire pagamenti poi insuscettibili di revocatoria.Deduce che tanto contrasta con i principi di eguaglianza, di tutela dell’affidamento dei creditori rimasti insoddisfattie di regolare e concorrenziale svolgimento dei rapporti di mercato. Deduce poiche la generalizzata preclusione all’esercizio della revocatoria non solo sacrifica il diritto dei commissari straordinari di agire in giudizio, ma neppure si giustifica a fronte dell’innegabile finalità liquidatoria -prefigurata in prospettiva dalla privatizzazione di Alitalia –che ispira il d. lgs. n. 80/2008.

Deduce ancora che la finalità di assicurare la prosecuzione del servizio di trasporto aereo – valorizzata dalla corte distrettuale – ben può compiersi nell’ambito della procedura straordinaria (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce ulteriormente che , in maniera irragionevole , i l 3° co. dell’art. 1 cit. equipara la prevista esenzione aquella di cui all’art. 67, 3° co., lett. d), l.fall. , disposizione che però correla l’esenzione alla circostanza che l’atto sia stato posto in essere in esecuzione di un “piano” con ben precise finalità.

Deduce infine che l’incostituzionalitàdell’art. 1, 3° co., del d. lgs.. n. 80/2008 può essere ovviata unicamente mercé un’interpretazione costituzionalmente orientata. Deduce al riguardo che è necessar io circoscrivere, funzionalmente, l’esenzione ai soli atti, ai soli pagamenti ed alle sole garanzie finalizzate al conseguimento di controprestazioni in mancanza delle quali ci sarebbe stata interruzione del servizio di trasporto e circoscrivere, cronologicamente, l’esenzione ai soli atti, ai soli pagamenti ed alle sole garanzie successive all’erogazione, avvenuta in data 24.4.2008, del “prestito-ponte”. 9.Il motivo di ricorso va rigettato.

10. Ai sensi dell’art. 11 8 , 1° co., disp. att. cod. proc. civ. è sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte.Ovvero all’insegnamento per cui l’art. 1, 3° co . , d . lgs. . n. 80 del 2008 (convertito con modificazioni in legge n. 111 del 2008), nella parte in cui prevede l’esenzione dallarevocatoria fallimentare di qualunque pagamento eseguito daAlitalia-Lai s.p.a. a far data dalla sua entrata in vigore e fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, poiché tale esenzione si coniuga con l’esigenza di mantenere inalterato il contesto dell’intervento a sostegno del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, operato mediante l’erogazione di un consistente prestito-ponte,nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale, dal legislatore ritenuta in grado di realizzare l’obiettivo del risanamento, così giustificando in modo non implausibile la disomogeneità di trattamento tra creditori, a seconda che abbiano, o meno,ricevuto i pagamenti nel periodo in cui detto intervento è ancora in corso(cfr.

Cass. (ord.) 23.5.2022, n. 16652). Ovvero all’insegnamento per cui l’ esenzione in parola attiene a qualunque pagamento eseguito da Alitalia-Lai s.p.a. dall’entrata in vigore del menzionato d. lgs. fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, e non riguarda i soli pagamenti che risultino funzionali alla continuità aziendale, poiché essa opera come se la compagnia aerea fosse soggetta a un piano attestato di risanamento (ancorché inesistente) e ogni pagamento, effettuato nell ’ arco di tempo indicato, è considerato equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui all’art. 67, 3° co., lett. d), l.fall., sarebbero esenti, perché posti in essere in attuazione di detto piano (cfr.

Cass. (ord.) 24.5.2022, n. 16773).

11. In dipendenza del rigetto del ricorso l a ricorrente va condannat a a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.12. Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna del la ricorrente ai sensi dell’art. 96cod. proc. civ. Non sussiste infatti, anche ai fini di cui al 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ., il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devonocoinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel casodi pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione).

Né in pari tempo la proposizione dell’esperito ricorso per cassazione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”(cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018). 13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r . 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigettail ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al la controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Sup