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Ordinanza — n. 11280/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation and generic damages review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11280/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Diego Correddu's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay the opposing party's legal costs. Correddu challenged the appellate court's dismissal of his claim for moral damages regarding an erroneous credit bureau listing, arguing for a re-examination of facts and evidence. The court rejected these grounds, ruling that the appeals sought to re-evaluate historical facts and challenge the equitable assessment of damages, which are matters reserved for the trial court's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02: A cassation appeal is inadmissible if it aims at a re-evaluation of historical facts or the equitable liquidation of damages without specific legal censure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of historical facts equitable liquidation of damages omitted examination of evidence moral damages review indennità per torto morale ricorso per risarcimento danni offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r.
art. 183 c.p
art. 700 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 07/12/2017, n. 29404
Cass., 04/08/2017, n. 19547
29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n.
Cass., 04/04/2017, n. 8758
Cass., 02/08/2016, n. 16056
19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass.
Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476
Cass., 04/03/2021, n. 5987
U., 27/12/2019, n.34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).
Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054
Cass., 29/10/2018, n. 27415
8053 e 8054; Cass., 29/10/2018, n. 27415; Cass.
Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619
27415; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619).
Cass. 8807/2001
Cass. 85/2003
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Testo completo

PE DONGIACOMO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 28825/2018proposto da: CORREDDU DIEGO, elettivamente domiciliatoin Roma, presso lo studio dell’avv. Michele Pesiri che l o rappresenta e difende , con procura specialein calce al ricorso; -ricorrente- -contro- UNICREDIT s.p.a, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Elio Ludini, dal quale è r appres. e difesa, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- TREVI FINANCE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 2576/2018, della Corte d’appello di Roma, depositata l’11/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE 1. Consentenza emessa il 4.4.2011 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da Diego Correddu- il quale aveva lamentato che l’indebita segnalazione del suo nominativo da parte della Trevi Finance s.p.a. presso la Centrale - rischi dell a Banca D’Italia, da marzo 2006 a febbraio 2017, con cadenza mensile, gli aveva cagionato danno-condannò Unicredit Managment Bank s.p . a . al pagamento, a favore dell’attore, della somma di euro 5000,00 rivalutata secondo indici Istat, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno morale.

Il Correddu propose appello; si costituì la Trevi Finance s.p.a. e, per essa, Unicredit Credit Management Bank SA. 2.Con sentenza, ex 281sexies , c. p . c . , depositata il 18.4.18, la Corte territoriale rigettò l’a ppello, osservando che: il Correddu aveva intrattenuto il rapporto bancario con la Banca di Roma, consistente nel finanziamento di lire 8 milioni concessogli il 30.9.94, per l’acquisto di un’autovettura; tale rapporto bancario fu poi oggetto di cartolarizzazione, tramite cessione del credito tra la banca di Roma e la Trevi Finance, a norma dell’art. 58 TUB; con la procura del 16.4.04 la Trevi Finance conferì alla Banca di Roma, poi divenuta Capitalia s.p.a. (successivamente Unicredit CMB s . p . a . ) l’incarico di incassare il credito oggetto di cessione, effettuando lasegnalazione alla Centrale - rischidella Banca d’Italia, essendo, pertanto, legittimata a resistere nel giudizio; assunto che l’appellata non mosse contestazioni sull’erronea segnalazione, l’attore non aveva provato il danno patrimoniale, rilevando al riguardo la genericità dei capitoli di prova articolati dal ricorrente nella memoria ex art. 183 c.p.c.; né era stato dimostrato che l’erronea segnalazione avesse determinato, e in che misura, un peggioramento delle pattuizioni del mutuo stipulato dall’attore l’11.9.07; circa il danno non patrimoniale, la relativa liquidazione equitativa era stata correttamente effettuata dal Tribunale, tenuto conto chel’importo della stessa era superiore alla misura del preteso inadempimento che aveva causato la segnalazione alla Centrale-rischi della Banca d’Italia, quantificato dalla banca di Roma nella somma di lire 9.219.622.

3. Diego Correddu ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.Unicredit s.p.a. resiste con controricorso; non si è costituita la Trevi Finance s.p.a. RITENUTO CHE 1.Il primo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte d’appello valutato l’eccezione sollevata in appello dal ricorrente sulla carenza di legittimazione passiva dell’Unicredit CMB s.p.a. in quanto la segnalazione del proprio nominativo non era stata dovuta alla cartolarizzazione ma ad un’illegittima azione della Trevi Finance s.p.a.

In altri termini, il ricorrente lamenta che la procura rilasciata dalla Trevi non aveva ad oggetto il credito risarcitorio extracontrattuale derivante dall’illecita segnalazione, considerando altresì che il credito che ne era oggettoera inesistente, come desumibile dal contenuto dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Conegliano, ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l’immediata cancellazione dello stesso nominativo dalla Centrale-rischi della Banca d’Italia, dalla quale si evinceva l’irrecuperabilità delsuddetto credito .

2. Il secondo motivo deduce l’omessa istruttoria in primo grado, nonché omessa motivazione sulla valutazione della prova, avendo la Corte d’appello ritenuto non dimostrato il danno patrimoniale determinato dall’illecita segnalazione alla Centrale - rischi senza esaminare i documenti prodotti e le istanze di prove testimoniali. In particolare, il ricorrente si duole cheil giudice di sec ondo g rado : non abbia rinvenuto nel fascicolo la seconda memoria istruttor ia relativa alla richiesta di prova testimoniale, sebbene mai ritirato, senza effettuare ricerche della stessa o disporne la ricostruzione; aveva omesso di pronunciarsi sulla mancata contestazione della controparte siain ordine alla quantificazione del danno a seguito della variazione del tasso del mutuo concesso per l’acquisto immobiliare, sia in ordine ad un eventuale e diverso ammontare di tale tasso; non aveva esaminato la documentazione prodotta dalla quale si desumeva che in conseguenza dell’illegittima segnalazione, era stato costretto a posticipare la stipula del mutuo, per la somma di euro 210.000,00 a condizioni più onerose di quelle disponibili in precedenza, a un tasso più elevato maturato nel periodo da aprile a settembre 2007, subendo così una perdita economicae, nel contempo, continuando a pagare un canone di locazione. 3.Il terzo motivo denunzia l’omessa motivazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale, per aver la Corte territoriale liquidato la somma di euro 5000,00 a fronte della domanda di euro 100.000,00, senza considerare il discredito subito dal ricorrente, con danni alla reputazione e al patrimonio.

4. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Invero, è inammissibile i l ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n.34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).

5. In particolare, il primo motivo tende al riesame del l’eccezione di difetto di legittimazione passivo della Unicredit, correttamente effettuato dalla Corte d’appello, senza dire che l’esame che si assume omesso ‒ avendo ad oggetto una eccezione ‒ non può certo configurare l’omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. 6.Il secondo motivo è del pari diretto al riesame dei fatti attraverso doglianze riguardanti sia l’interpretazione dei documenti afferenti al contratto di mutuo, sia l’asserito mancato esame della seconda memoriaistruttoria in tema di prova testimoniale, per lo smarrimento del fascicolo, questione che peraltro appare nuova in quanto non introdotta in appello; invero, la Corte territoriale ha accertato, con motivazione insindacabile in questa sede, che sia la prima memoria ex art. 183, c.6, n.1, c.p.c., sia quella ex art. 183, c.6, n.3, non contenevano l’articolazione di specifici capitoli di prova orale.Va altresì soggiunto che l’omesso esame di fatti decisivi non può riguardare gli atti istruttori (Cass.

Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 29/10/2018, n. 27415; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619).

7. Il terzo motivo è parimentiinammissibile in quanto generico e privo di specifiche censure sulla pronuncia di liquidazione del danno non patrimoniale. Al riguardo, va osservato che l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass.8807/2001; Cass. 85/2003).

8. Nella specie, la Corte d’appello ha significativamente rilevato , con motivazione insindacabile in questa sede, che la misura del danno liquidato dal Tribunale supera va addirittura la misura del preteso inadempimento che ha dato luogo alla segnalazione alla CentraleRischi della banca d’Italia.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i l ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q