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Ordinanza — n. 11224/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to mutual withdrawal of action and settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11224/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a mutual withdrawal of the appeal and counterclaim. The parties had previously reached a settlement agreement on June 19, 2019, leading the appellant to formally renounce the lawsuit. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw their claims and actions, the proceedings are extinguished without the court needing to rule on costs or apply the double contribution rule.

Parole chiave

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mutual withdrawal of action extinction of proceedings settlement agreement renunciation of appeal Code of Civil Procedure decisione sulla contribuzione deduzione dei contributi di mantenimento esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c., comma 4
390 c.p.c., senza statuizione sulle spese, a norma dell'art. 391 c.p.c., comma 4; -non ricorrono i presupposti per il cd.
art. 390 c.p
art. 391 c.p
390 c.p.c., senza statuizione sulle spese, a norma dell'art. 391 c.p.c., comma 4; -non ricorrono i presupposti per il cd.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13636/2015
Cass. 3542/2017
Cass. 15996/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22774/2018 R.G. proposto da: CASA 80 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA RL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GORGOGLIONE ANTONIO (GRGNTN71R19A662F) -ricorrente- contro RICCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASILINA 561, presso lo studio dell’avvocato CORVASCE ANTONIO (CRVNTN70E08A669D) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARIELLO RAFFAELE (CHRRFL39S19A669X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 897/2018 depositata i l 21/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTO Considerato che: Con atto del 23.10.2015 Antonio Ricco proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nr 330/2013 emesso dal Tribunale di Trani con il quale gli era stato intimato in qualità di socio, il pagamento, in favore di Casa 80,società cooperativa a.r.l., della somma di € 10.000,00 oltre accessori a titolo di contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza nr 2079/2015 il Tribunale rigettava l’opposizione. Avverso tale sentenza Antonio Ricco proponeva gravame avanti alla Corte di Appello di Bari chiedendone la riforma. Si costituiva Casa 80, società cooperativa a.r.l. istando per la conferma della pronuncia impugnata. Con sentenza nr 897/2018 la Corte distrettuale accoglieva l’appello disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Avverso tale sentenza Casa 80, società cooperativa a.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste Antonio Ricco con controricorso.

La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, sottoscritto dalla controricorrente "per rinuncia agli atti ed all'azione", stante l'accordo transattivo intervenuto un tra le parti in data 19.6.2019 DIRITTO CONSIDERATO che: -sussistono le condizioni per la pronuncia di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese, a norma dell'art. 391 c.p.c., comma 4; -non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.13636/2015,3542/2017, 15996/2018 ).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiz