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Ordinanza — n. 11210/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses bankruptcy revocation claim regarding delayed payments to insolvent airline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11210/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected a bankruptcy revocation action filed by a hotel owner against Alitalia for payments made shortly after their scheduled due dates. The appellant argued that the 50-day delay constituted an anomalous payment indicative of insolvency, while the airline contended the delay was merely minimal and occurred during a state-managed rescue negotiation. The court upheld the lower court's decision, ruling that the delay did not meet the legal threshold for revocation under Italian bankruptcy law.

Regesto Legislator

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Art. 67, 3° co., lett. a), l.fall., Codice fallimentare; Art. 2697 Codice civile: A payment made with a minimal delay following a contractual deadline does not constitute an anomalous payment sufficient to trigger bankruptcy revocation when the debtor's insolvency was not previously apparent.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy revocation anomalous payment insolvency proceedings delayed payment Alitalia rescue contractual deadline Cassazione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 67, 3° co., lett. a), l.fall., Codice fallimentare
Chiedeva di revocar e, ai sensi dell’art. 67, 2° co., l.fall.
Art. 2697 Codice civile
a), l.fall., dell’art. 2697 cod.
Artt. 115 e 116 Codice di procedura civile
Art. 360, 1° co., n. 3, Codice di procedura civile
CONSIDERATO CHE8.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
Art. 13, 1° co. quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co.
art. 2697 cod. civ
a), l.fall., dell’art. 2697 cod. civ.,degli artt.
art. 360 cod. proc. civ
dell’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054
Cass. sez. un. 8053/2014

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Testo completo

del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorsodall’avvocato Roberto Fusco ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via E.Q. Visconti, n. 20, presso lo studio dell’avvocato Angela Buccico. RICORRENTE contro ALITALIA –LINEE AEREE ITALIANE s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari avvocato professor Stefano Ambrosini, avvocato professor Gianluca Brancadoro e del dottor professor Giovanni Fiori, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barnaba Oriani, n. 85, presso lo studio dell’avvocato professor Valerio Di Gravio che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor Francesco Astone la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 6647/2014della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1.Con atto notificato in data 10.8.2011 Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma Chiarigest s.r.l., proprietaria del Grande Albergo Internazionale di Brindisi. Esponeva che l’ Alitalia, nei sei mesi antecedenti alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, aveva effettuato in favore della s.r.l. convenuta il pagamento della somma di euro 1 8 . 262,80 a fronte della fattura n. 989 dell’1.10.2007 nonché il pagamento della somma di euro 1.602,00 a fronte della fattura n. 1070 del 18.10.2007.

Esponeva altresì che la convenuta aveva senz’altro avuto conoscenza, all’atto della ricezione dei pagamentied alla stregua delle continue ed incessanti notizie di stampa circa la drammatica situazione finanziaria della compagnia aerea, dello stato di insolvenza diAlitalia. Chiedeva di revocar e, ai sensi dell’art. 67, 2° co., l.fall. gli atti solutori anzidetti e di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 19.864,80, oltre interessi e spese di lite. 2.Si costituiva la Chiarigest s.r.l. Deduceva di aver concordato con Alitalia che il pagamento delle fatture sarebbe stato da eseguire nel termine di novanta giorni dal relativo ricevimento, sicché gli impugnati atti solutori, benché eseguiti con un ritardo di 50 giorni , dovevanoreputarsi avvenuti nei termini d’uso e dunque esenti da revocatoria ai sensi della lett.

a) del 3° co. dell’art. 67 l.fall.Deduceva inoltre che, poiché i pagamenti era no avvenut i allorché il capitale di Alitalia era quasi per la metà detenuto dal Ministero dell’Economia, essa non avevaavuto alcun motivo per prefigurarsi lo stato di insolvenza, tant’è che i rapporti con Alitalia avevano avuto regolare prosecuzione fino ad agosto del 2008, con maturazione del complessivo credito di euro 106.592,70,per il quale aveva proposto istanza di ammissione al passivo. Deduceva ancorache il “prestito-ponte” concesso dallo Stato ad Alitalia era successivo alla ricezione degli impugnati pagamenti. Instava quindi per il rigetto dell’avversa domandacon il favore delle spese. 3.Con sentenza n. 13358/2013 il Tribunale di Rom a rigettava la domanda. 4.Proponeva appello Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazio ne straordinaria. Adduceva che aveva errato il tribunale a disconoscere, sulla scorta della documentazione prodotta, la scientia decoctionisin capo alla convenuta. Resisteva Chiarigests.r.l.

5. Con sent enza n. 6647 /201 4 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame e per l’effetto, dichiarava inefficaci i pagamenti impugnati per il complessivo ammontare di euro 19.864,80 econdannava l’appellata a restituire il corrispondente importo con gli interessi legali dalla domanda al saldo ; condannava l’appellata al rimborso a controparte delle spese deldoppio grado . La corte del merito riteneva che l’ attrice /appellante ave sse assolto in via indiziaria all ’onere, su di essa gravante, della dimostrazione della scientia decoctionis.

Reputava, segnatamente,che la situazione di gravissima crisi dell’ Alitalia- a motivo dell’ampia risonanza avuta attraverso i media nazionali , delle comunicazioni trasmesse da Alitalia a Consob, evidenzianti una perdita giornaliera di euro 2.000.000,00, e dell’adozione di provvedimenti legislativi ad hoc, “culminati nella erogazione del c.d. prestito ponte”- poteva “ essere considerata circostanzanota non solo agli operatori commerciali e finanziari, ma alla collettività”.Né, nella specie, poteva ritenersi decisivo, ai fini di una diversa conclusione, il fatto che i pagamenti fossero stati eseguiti in data anteriore all’entrata in vigore del DL n. 80/08, provvedimento normativo con cui lo stato di insolvenza di Alitalia “venne proclamato e reso noto a tutti”, “perché la situazione di dissesto della compagnia era comunque già ampiamente emersa, con risonanza sui media nazionali che si occupavano della trattativa con Air France per l’eventuale salvataggio”.(così sentenza d’appello, pag.

5) Osservava, altresì, che sarebbe stato incongruo escludere la conoscenza di tali informazioni da parte di Chiarigest, considerato che la s ocietà “aveva rapporti di fornitura non occasionali con Alitalia, quindi, era senz’altro interessata alle sue vicende”(così sentenza d’appello, pag. 5). Escludeva, infine, che i pagamenti potessero ritenersi esenti da revocatoria perché effettuati nei termini d’uso, posto che la stessa appellata aveva riconosciuto che erano stati eseguiti ben oltre il termine di “90 giorni fine mese” concordato con la debitrice.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Chiarigest s.r.l. ; ne ha chiesto, sulla scorta di due motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione. Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettar e l’avverso ricorso con ilfavore delle spese. 7.La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE8.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, 2° co., l.fall., degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. , l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che ha errato la Corte di Roma ad opinare per la sussistenza della sua scientia decoctionis. Deduce che la corte d’appello, per un verso, si è limitataa far leva su notizie di stampa e su interventi normativisuccessivi ai pagamenti contestati, per altro verso, ha connotato lo stato di insolvenza di Alitalia in guisa di fatto notorio(cfr. ricorso, pag. 30). Deduce,segnatamente, che la corte di merito non ha distinto tra la notorietà che lo stato di insolvenza di Alitalia ha acquisito in epoca successiva ed in epoca antecedente all’insuccesso della trattativa con Air France (cfr. ricorso, pagg. 30 –31).

Deduce altresìche nel marzo del 2008, nella relazione trimestrale rimessa a Consob, il patrimonio netto di Alitalia era ancora attivo e che il contratto sottoscritto in data 15.3.2008 con Air France, per l’acquisto da parte della compagnia francese delle azioni di Alitalia,avrebbe in ogni caso comportato un valore positivo per la parte cedente(cfr. ricorso, pag. 32). Deduce inoltre che risonanza mediatica l’aveva avutaunicamente la rottura del rapporto con Air France, avvenuta in data 2.4.2008, in epoca quindi successiva ai pagamenti oggetto di impugnazione(cfr. ricorso, pagg. 32 e 36 ) .

Deduce ancora che la corte distrettuale ha assunto quali indici sintomatici della conoscenza dell’insolvenza circostanze successive ai pagamenti oggetto di impugnazione (cfr. ricorso, pag. 38).9.Il primo motivo del ricorso va respinto .

10. Questa Corte s piega , i n tema di el emento soggettivo dell ’ azione revocatoria fallimentare exart. 67, 2° co., l.fall., che la “scientia decoctionis” in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, recte, al cospetto del novello n. 5 del 1° co. dell’art.360 cod. proc. civ., se non inficiato da omesso esame circa fatto decisivo e controverso (cfr. Cass. (ord.) 8.2.2018, n. 3081; Cass. 4.2.2008, n. 2557). 11.In quest i termini nessuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014delle sezioni unite di questa Corte si scorge nelle motivazioni, in parte qua, dell’impugnato dictum.

12. In quest i termini , inoltre, la valutazione della c orte territoriale è ineccepibile in diritto. Difatti questa Corte spiega, in tema direvocatoria fallimentare di pagamenti, che ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentante da una campagna di stampa nei confronti dell’imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero dellenotizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati (cfr. Cass. 31.8.2021, n. 23650; Cass. (ord.) 8.2.2017, n. 3299).

13. Ovviamente , in tema di revocatoria fallimentare, la conos cenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essereprovata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività; ed, a tal fine, il giudice prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una validaprova presuntiva (cfr.

Cass. (ord.) 12.11.2019, n. 29257). 14.Ebbene, pur da tal ultima prospettiva, la valutazione della Corte di Roma risultaineccepibile e congrua. Invero, la corte d’appello ha dapprima provveduto a selezionare gli elementi indiziari (ossial’ampia, incessante risonanza mediatica dell’insolvenza di Alitalia e la non occasionalità dei rapporti tra la compagnia aerea e Chiarigest ) a suo giudizio pregnanti ed univoci, indi ne ha riscontrato la concordante significatività ai fini dell’accertamentopresuntivo della conoscenza dello stato di insolvenza.

Ovviamente s petta al giudice di merito individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato– è il caso di specie -sfugge al sindacato di legittimità, viepiù che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr.

Cass. 11.5.2007, n. 10847; Cass.(ord.) 8.2.2019, n. 3854, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essereprovata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire laprova per presunzioni di tale effettività; la scelt a degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità;

Cass.(ord.) 19.7.2021, n. 20553). Su tale scortasi rimarca che, in fondo, la ricorrente si è limitata a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalla corte d’appello. E ciò viepiù che la Corte romana ha puntualizzato che non aveva valenza la circostanza per cui i pagamenti fossero antecedenti a taluni reportsfinanziari ed a talune “notizie di stampa”, siccome il dissesto di Alitalia aveva già avuto risonanza sui “media” nazionali” in dipendenza “della trattativa con Air France per l’eventuale salvataggio” (così sentenza d’appello, pag. 6). 15.Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, 3° co., lett. a), l.fall., dell’art. 2697 cod. civ.,degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Roma a negare la esenzione di cui alla lett.

a) del 3° co. dell’art. 67 l.fall. Deduce che un pagamento eseguito appena 50 giorni dopo la scadenza pattuita non è “un pagamento anomalo, che avrebbe dovuto mettere in guardia l’accipiens, ma un pagamento avente un ritardo minimo” (così ricorso, pag. 43). 16.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 17.Evidentemente il motivo di ricorso sollecita questa Corte a riesaminare la valutazione “in fatto” operata dalla Corte di Roma in ordine alla valenza del ritardo del pagamento ai fini dell’operativitàdell’esenzione ex lett.

a) cit . E tuttavia,in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (alla cui stregua propriamente il motivo si qualifica: cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n. 28054 ) , nessuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della già menzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite inficia l’impugnato dictum.La Corte di Roma, difatti, in ordine all’eccezione ex art. 67, 3° co., lett. a), l.fall., ha congruamente puntualizzatoche la stessa appellata aveva allegato che i pagamenti impugnati erano “tardivi anche con riferimento agli accordi intercorsi inter partes” (così sentenza d’appello, pag. 7).

18. I n dipendenza d e l rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; c o ndanna l a ricorrente a rimborsare al la controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del l’art. 13, 1° co . quater , d.p.r. n. 115 /2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l la ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell