Italian court dismisses bankruptcy appeal due to subsequent bankruptcy declaration barring independent challenges to concordato denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible because the debtor company had already been declared bankrupt and the proceedings were closed. The appellant argued that the lower court erred in classifying the omission of certain creditor relationships as fraud under bankruptcy law. The court rejected this claim, ruling that the subsequent bankruptcy judgment precludes any separate judicial review of the concordato preventive denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 l.fall.; Art. 18 l.fall.: The subsequent declaration of bankruptcy renders independent appeals against the denial of concordato preventive inadmissible, as the bankruptcy judgment precludes the possibility of a separate homologation judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ERTO PAZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6435/2016proposto da: BRANDS FOOTWER s.r.l. (g ià EDILSPORT s.r.l.) in liquidazione, i n persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avv. Lamberto Lambertini , che larappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- FALLIMENTO della EDILSPORT s.r.l., in persona del commissario giudiziale;PROMODORO FASHON GMBH, in persona del legale rappres. p.t.; PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE DI VICENZA; -intimati- avverso l’ordinanza n. 243 /20 16 , della Corte d’appello di Venezia , depositatoil 18/1/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE La Corte d’appello di Venezia , con decreto del 18.1.16, respinse il reclamo proposto dalla Edilsport s.r.l. avverso ildecreto del Tribunale di Vicenza che, dopo il voto favorevole della maggioranza dei creditori e in assenza di opposizioni, aveva negato l’omologazione del concordato preventivo presentato dalla società per la ritenuta esistenza di atti di frode, ex art. 173 l. fall. La corte del merito osservò: che né nel ricorso per l’ammissione al concordato né nella relazione dell’attestatore era stato esposto ciò che era emerso solo a seguito di accertamenti svolti dal commissario giudiziale a seguito di una segnalazione anonima, ovvero che la debitrice Nicelander era riconducibile a i soci della Edilsport srl ; che l’omissione era potenzialmente in grado di impedire ai creditori di avere una reale conoscenza delle ragioni per le quali, nella proposta di concordato, il debito di oltre 4,3 mln. di euro contratto dalla predetta società nei confronti della proponente era stato ridotto a soli 1,5 mln., senza alcun accertamento giudiziale e in assenza di un riscontro minimamente oggettivo e certo delle contestazioni della debitrice in ordine alla violazione degli accordi intercorsi; che la potenziale lesione del consenso informato non era stata sanata o superata dall’avviso che il commissarioaveva operato ex art. 179, c.2, l.f., né dalla mancata revoca dei voti favorevoli al concordato.
La Brands Footwear srl (già Edilsport srl) in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di due motivi illustrati con memoria. Non si sono costituite le parti intimate. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l.f.per avere la corte d’appello erroneamente qualificato come att o di frode l’omessa esposizione d ei rapporti esistenti tra la Edilsport srl e la Nicelander: l’omissione, a dire della ricorrente, non avrebbe leso il consenso informato dei creditori, poiché nel presentare il piano e la proposta di concordatoessa aveva rappresentato tutte le circostanze rilevanti ai fini della recuperabilità del credito vantato nei confronti della Nicelander, mentre il commissario giudiziale, nella sua prima relazione, aveva richiamato i rilievi dell’attestatore circa la contestazione della debitrice, che riconosceva il minor credito di euro 1,5 mln., prevedendoneanche la totale svalutazione in mancanza di una valida garanzia fideiussoria.
Il secondo motivo propone analoghe doglianze sotto il diverso profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso è improcedibile. Dagli atti si evince che la Edilsport srl fu dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza del 16.3.16 e che tale procedura è stata dichiarata chiusa con decreto del 18.5.21,per liquidazione dell’attivo. Trova dunque applicazione il principio secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione delconcordato preventivo e, comunque, l' improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato (Cass., S.U., n. 9146/17).
Nulla per le spese, data la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Cortedichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello st