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Decreto — n. 11166/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11166/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11166/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11166/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali opposizione tardiva dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20812/2015 R.G. proposto da : CLEMAR SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato SRUBEK TOMASSY CARLO (SRBCRL42R29H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato TAFFAREL VITO (TFFVTI64T12F839G) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO CLEMARSRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO GIORGIO (CSTGRG51B27A662M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MORCINELLI FRANCESCO PAOLO, GENCO CARMELA, ALBANO DONATO, CENTONZE PEDRO JOSE', CERABONA GIUSEPPE, CONTINANZA GIOVANNA, CRISTALLO GIOVANNI, D'ANIELLO GIOVANNI, DEZIO MICHELE, DI MARE NICOLA, DIBENEDETTOANGELA, MARTINUCCI VITO, MELE LEONARDA MARIA TERESA, MONTEMURRO MARIA, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE PENALE DI BARI, LAMACCHIA GIOVANNI, TRAGNI ROSANNA, MORCINELLI ANGELA, LOMBARDI CARMELA, PASQUINO FRANCESCO, PETRYK ARTUR, LORUSSO GIOVANNI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1157/2015 depositata il 24/07/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acc