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Ordinanza — n. 11124/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of action, allowing cost compensation via settlement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11124/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit on January 24, 2023. The appellant had previously lost a second-instance appeal against a bank's board resolution excluding him, but the withdrawal was motivated by a subsequent settlement agreement. Although the withdrawal extinguished the legal action, the court exercised discretion to allocate litigation costs fairly between the parties rather than imposing them solely on the withdrawing appellant.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 391 c.p.c., comma 4: The withdrawal of an action extinguishes the legal claim and the subject matter of the dispute, but the court may discretionarily allocate litigation costs between parties when the withdrawal is justified by a settlement agreement.

Parole chiave

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withdrawal of action litigation costs allocation settlement agreement Cassation appeal extinction of claim ritiro a seguito di transazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
a mente dell'art. 391 c.p.c.: secondo quant o rilevato da questa Corte, tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante allespese del giudizio ( così Cass.
Art. 391 c.p.c., comma 4
a mente dell'art. 391 c.p.c.: secondo quant o rilevato da questa Corte, tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante allespese del giudizio ( così Cass.
D.Lgs. n. 40 del 2006
A seguito della modificazione introdotta colD.Lgs. n. 40 del 2006, tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla.
art. 391 c.p
a mente dell'art. 391 c.p.c.: secondo quant o rilevato da questa Corte, tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante allespese del giudizio ( così Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5253/2018 R.G. proposto da : MASINARA VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA (BVLCLL67A66D458S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIARCHI ALESSIA (PTRLSS67C50A944I) -ricorrente- contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO RENO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TONIOLO 6, presso lo studio dell’avvocato MORERA UMBERTO (MRRMRT55S24L781D) rappresentato e difeso dall'avvocato VELLA FRANCESCO (VLLFNC58B05E715R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1579/2017 depositata il03/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTO Ritenuto che: Il Tribunale di Bologna rigettava le domande di nullità/invalidità/annullamento della delibera di esclusione assunta dal CDA della Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno scrl nei confronti di Valerio Masinara. Avverso tale pronuncia Valerio Masinana proponeva appello avanti alla Corte di appello di Bologna la quale con sentenza nr 1579/2017 lo rigettava. Avverso tale sentenza Valerio Masinara propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno scrl.

Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 24.1.2023 , "per rinuncia all'azione", stante l'accordo transattivo intervenuto un tra le parti . DIRITTO Considerato che: La rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio - l' estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. a mente dell'art. 391 c.p.c.: secondo quant o rilevato da questa Corte, tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante allespese del giudizio ( così Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art.391 c.p.c., comma 4, che esclude la condanna allespese in danno del rinunciante. A seguito della modificazione introdotta colD.Lgs. n. 40 del 2006, tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla. Compete pertanto alla Corte apprezzare l'esistenza di ragioni, particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, ledette spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con larinuncia, la sua estinzione.

Nel caso di specie il motivo che ha indotto alla rinuncia vale a dire l’avvenuta transazione con lacontroparte giustifica la compensazione fra le parti delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammiss