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Ordinanza — n. 10963/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses expropriation appeal due to missing document references and waives costs for withdrawn incidental appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10963/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and extinguished the incidental appeals with cost compensation. The appellant failed to properly reference the specific deliberation regarding the expropriation within the cassation petition, violating procedural requirements for document identification. Additionally, the withdrawal of incidental appeals by the respondents was deemed effective without the need for the opposing party's acceptance, leading to the dismissal of those claims and the waiver of cost liability.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The principle of self-sufficiency of the cassation appeal is compatible with ECHR Article 6 if the appeal adequately identifies or summarizes the documents relied upon, without requiring full transcription.

Parole chiave

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expropriation indemnity cassation admissibility document reference requirement incidental appeal withdrawal cost compensation waiver procedural formalism judicial acquiescence calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
11.La Corte ha recentemente precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n.
Art. 6, par. 1 CEDU
267/2000 e dell'art. 61, comma 6 delle norme tecniche di attuazione del PRG adeguato al DDG di approvazione n.169 del 12/10/2017, in relazione all'art.
Art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 306 c.p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
14.In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.
d.lgs. n. 40/2006
15.A seguito della modificazione introdotta col d.lgs. n. 40/2006, tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla.
art. 42 bis d.p.r. 327/2001
122 del 25 settembre 2017 il Comune di Gela aveva disposto l'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r. 327/2001 degli immobili, di proprietà degli opponenti, ai fini della costruzione del nuovo palazzo di giustizia.
art. 134 d.lgs. 267/2000
Con l'unico motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 134 d.lgs. 267/2000 e dell'art.
art. 306 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 8950/2022
Cass. 12481/2022
Cassation court dismisses appeal for lack of specific factual allegations regarding employment subordination indices.
Cass. n. 28675/2005
Cass., sez. un., n. 1923/1990
Cass., sez. un., n. 4446/1986
ord. n. 23840/2008
Sez. Un.8950/2022
Sez. Un.8950/2022; id.Cass.12481/2022).
sez. un., n.1923/1990
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25416-2021 proposto da: COMUNE DI GELA 82000890853, in persona del sindaco pro- tempore elettivamente domiciliato in Roma via Tacito 23 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Verga e rappresentato e difeso dall'avv.Agata Burtone; - ricorrente principale- contro CALAFIORE LUCIA CLFLCU49P54D960B, CALAFIORE GAETANA CLFGTN51M59D960V, BENVENUTI LEONARDO ALBERTO MARIA BNVLRD72D18D960S, CALAFIORE MARIA ROSARIA CLFMRS46R47D960M, BENVENUTI OSCAR SCIASCIA ANDREA MARIA BNVSRN73S30D960Z, rappresentati e difesi dell'avvocato Rocco Baldassini nonchè elettivamente domiciliate all'indirizzo telematico nonchè contro CALAFIORE EMANUELE CLFMNL44B24F106M, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Corso e Ignazio Scardina con studio in Palermo, via Rodi 1 ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici (c'ipell -controric. e ric. incidentali 2a1A /27-04 avverso l'ordinanzíVdella Corte d'appello di Caltanissetta, depositata il 17/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: 1.11 Comune di Gela impugna per cassazione l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Caltanisetta ai sensi dell'art.702 bis cod. proc. civ. nei due giudizi riuniti di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio liquidata in sede di acquisizione sanante; i due ricorsi in opposizione erano stati proposti nei suoi confronti rispettivamente, il primo, da Maria Rosaria Calfiore, Lucia Calafiore, Gaetana Calafiore, Leonardo Alberto Maria Benvenuti e Sciascia Oscar Andrea Maria Benvenuti e, il secondo, da Emanuele Calafiore. 2.Con delibera consiliare n. 122 del 25 settembre 2017 il Comune di Gela aveva disposto l'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r. 327/2001 degli immobili, di proprietà degli opponenti, ai fini della costruzione del nuovo palazzo di giustizia. 3.Le indennità espropriative e le poste accessorie erano state determinate nella misura complessiva di euro 2.604.412,96 (di cui euro 1.612.260,50 al netto dell'indennità di euro 992.152,46 già pagata).

Con la suddetta deliberazione consiliare erano stati determinati in euro 89,914 mq il valore Ric. 2021 n. 25416 sez. Si - ud. 29-09-2022 -2- unitario dei terreni acquisiti, in euro 1.446.896,09 l'indennità di esproprio dovuta a titolo di danno patrimoniale, in euro 144.689,61 l'indennità per il danno non patrimoniale (pari al 10% del valore di mercato dei beni acquisiti in conformità all'art. 42 bis primo comma d.p.r. 327/2001); in euro 1.0123.827,26 l'indennità per il periodo di occupazione senza titolo (pari al 5% del valore di mercato per ogni anno di occupazione in conformità al terzo comma del citato art. 42 bis). 4.Stante il tenore delle poste liquidate, con distinti ricorsi rispettivamente proposti, uno, da Calafiore Maria Rosaria, Lucia, Gaetana e Benvenuti Sciascia Oscar Andrea Maria e, l'altro, da Calafiore Emanuele, avevano chiesto la determinazione della giusta indennità, comprensiva del valore di mercato dei fabbricati insistenti sulle aree occupate e del .. valore dei manufatti su stesse realizza k e delle voci accessorie previste dall'art. 42 bis T.U. espropriazioni. 5.La corte d'appello nissena, per quanto qui ancora rileva, dopo aver disposto una ctu ed aver provveduto ad esaminare le specifiche doglianze ed i rilievi sollevati dalle parti, ha con l'ordinanza n.2274 del 17/9/2021 determinato nella maggior somma di euro 5.744.326,45, secondo le rispettive quote di comproprietà, l'indennità dovuta a seguito del provvedimento di acquisizione sanante adottato in data 25 settembre 2017 degli immobili siti nel Comune di Gela e di proprietà degli opponenti. 6.La cassazione della suddetta ordinanza è chiesta dal Comune di Gela con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resistono con due distinti controricorsi, con il primo, Calafiore Emanuele che, a sua volta, propone ricorso incidentale e, con il secondo, Calafiore Maria Rosaria, Calafiore Ric. 2021 n. 25416 sez.

Si - ud. 29-09-2022 -3- Lucia, Calafiore Gaetana, Benvenuti Leonardo Alberto Maria e Benvenuti Sciascia Oscar Andrea Maria, i quali, a loro volta, propongono ricorso incidentale. 7.11 Comune di Gela resiste con distinti controricorsi ad entrambi i ricorsi incidentali. 8.Con separati atti i controricorrenti e ricorrenti incidentali prima dell'adunanza camerale hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi incidentali. Considerato che:

9. Con l'unico motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 134 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 61, comma 6 delle norme tecniche di attuazione del PRG adeguato al DDG di approvazione n.169 del 12/10/2017, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.) si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui/ confermando sostanzialmente le risultanze peritali della ctu espletata nel corso del giudizio, ha ritenuto che l'indice di edificabilità dell'area interessata dall'ordinanza di acquisizione sanante sia di 4 mc/mq anzichè di 2 mc/mq.

Al riguardo secondo la prospettazione del Comune ricorrente sarebbe errata la statuizione della corte d'appello secondo la quale l'indice di edificabilità prospettato dal ctp del Comune in 2 mc/mq inerisce l'area per attrezzature la cui destinazione è stata statuita dal PRG solo recentemente approvato con DDG del 12/10.2017, successivamente al provvedimento di acquisizione sanante (25/9/2017),In altri termini assume il ricorrente l'erroneità dell'affermazione della corte d'appello secondo la quale il minore indice di edificabilità non rileva in quanto fatto sopravvenuto all'acquisizione sanante, perché non terrebbe conto del disposto dell'art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000 ai sensi del quale " le deliberazioni non soggette a controllo Ric. 2021 n. 25416 sez.

Si - ud. 29-09-2022 -4- necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione". 10.La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza poichè non è stato riprodotto nè illustrato nel ricorso (e neppure nella memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ.) il contenuto della deliberazione di acquisizione sanante adottata dal Comune di Gela, onde consentire alla Corte di stabilire quando è divenuta esecutiva, se- come sostiene il ricorrente - successivamente all'entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione del PRG, che avevano abbassato l'indice fondiario dell'area, e che, pertanto, andavano applicate ai fini derlla determinazione dell'indennita di espropriazione. 11.La Corte ha recentemente precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod.proc.civ., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 cod.proc.civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (cfr.

Cass. Sez. Un.8950/2022; id.Cass.12481/2022). 12.Nel caso di specie, come già detto sopra, difetta non solo l'illustrazione o la trascrizione della delibera di acquisizione sanante ma anche l'indicazione della sua localizzazione rispetto alle produzioni processuali. Ric. 2021 n. 25416 sez. 51 - ud. 29-09-2022 -5- 13. Con riguardo ai distinti ricorsi incidentali proposti da tutti i ricorrenti e dagli stessi rinunciati - aventi ad oggetto la mancata considerazione del lotto rimasto inutilizzato e del plusvalore incorporato dai terreni espropriati - osserva il collegio che la rinuncia, anche se non accettata, estingue comunque parzialmente il giudizio, non applicandosi l'art. 306 cod.proc.civ. al giudizio di cassazione, cosicchè l'accettazione non rileva ai fini dell'estinzione del processo.

La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, cfr. Cass.n.28675/2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione rimanendo waa-~3.7 comunque, salva la condanna del .! rinunciante alle spese del giudizio (Cass., sez. un., n.1923/1990; n.4446/1986, ord.n.23840/2008). 14.In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. 15.A seguito della modificazione introdotta col d.lgs. n. 40/2006, tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla. 16.Cio posto tenuto conto dell'esito sfavorevole del ricorso principale e delle rinunce al ricorso incidentale, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, dichiara estinti i ricorsi incidentali con compensazione delle spese di lite. -6 k . 43 Lovvoreke 0(, r ott, VvDk- FAY tgAr"‘24~1t.., ?L've(13 i r ittaa•• i Q_ ni-hvs 4 9(