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Ordinanza Interlocutoria — n. 10858/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to bankruptcy filing and settlement agreement affecting admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10858/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the immediate merits of the appeal, ordering the case to be remitted to a public hearing. The appellant, Spazio Sei s.r.l., had filed a bankruptcy petition while the appeal was pending, and subsequently entered into a settlement agreement with the respondent, Unicredit s.p.a. The court determined that these new developments raised complex legal questions regarding the nature and admissibility of the bankruptcy filing and the effect of the settlement on the ongoing litigation, necessitating further examination in open court.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a bankruptcy filing occurs during a cassation proceeding and a settlement agreement is reached between the insolvency administrator and the opposing party, the court must remit the case to public hearing to examine the admissibility of the bankruptcy act and the cessation of the dispute.

Parole chiave

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bankruptcy filing admissibility settlement agreement effect cassation procedure remittal insolvency administrator standing cessation of litigation sospensione della procedura di fallimento conseguenze del ritiro revoca dell'opposizione
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11377/2018 R.G. proposto da: SPAZIO SEI s.r.I., con sede in Carpi, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Ugo Bartolomei n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Fabrizio Di Giannatale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio Bulgarelli giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro UNICREDIT s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'Avvocato Achille Buonafede, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Michele Sesta giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - in cui è intervenuto FALLIMENTO di SPAZIO SEI s.r.I., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Ugo Bartolomei n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Fabrizio Di Giannatale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio Bulgarelli giusta procura allegata alla memoria di costituzione in data 9/11/2022 - terzo intervenuto - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 175/2018 depositata il 18/1/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1695/2013, dichiarava inammissibili, in quanto coperte dal giudicato, le domande avanzate dalla società Spazio Sei s.r.l. nei confronti di Unicredit s.p.a. con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2011.

2. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 18 gennaio 2018, respingeva l'impugnazione presentata da Spazio Sei s.r.I..

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Spazio Sei s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Unicredit s.p.a.. A seguito della declaratoria di fallimento di Spazio Sei s.r.l. la procedura concorsuale ha depositato dapprima memoria di costituzione in questo giudizio di legittimità, quindi un atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente. Considerato che:

4. Il Collegio ritiene che la costituzione del fallimento della società ricorrente nel corso di questo giudizio di legittimità ponga una serie di questioni di diritto in ordine alla natura e all'ammissibilità di un simile atto e alle sue ricadute sul processo. Occorre, inoltre, valutare se l'accordo transattivo intervenuto fra la procedura intervenuta e la controricorrente comporti una cessazione della materia del contendere intervenuta tra soggetti effettivamente legittimati a farla valere in questa sede di legittimità. La particolare rilevanza di simili questioni rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, anche in considerazione del fatto che questa sezione ha già provveduto nello stesso senso su analoghe tematiche in occasione dell'adunanza camerale tenutasi in data 17 novembre 2022.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma