Ordinanza — n. 10804/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl commissario liquidatore di Coopcasa Marche s.c. a r.l. in l.c.a. non provvedeva sulla domanda di rivendicazione formulata da Domenico Mellino. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 14 febbraio 2019, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione presentata a tal proposito dal Mellino.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10804/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con atto depositato in data 11 gennaio 2023 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. A detta rinuncia ha aderito la procedura controricorrente. Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, c. 4, cod. proc. civ..
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9920/2019 R.G. proposto da : MELLINO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, via Conca d’Oro n. 184/190, presso lo studio dell’Avvocato Maurizio Discepolo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro COOPCASA MARCHE s.c. a r.l. in l.c.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell’Avvocato Patrizia Parenti, che larappresenta e difende, unitamente all' A vvocato Bruno Inzitari, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 3052/2017 depositat o il14/2/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il commissario liquidatore di Coopcasa Marche s.c. a r.l. in l.c.a. non provvedeva sulla domanda di rivendicazione formulata da Domenico Mellino.
2. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 14 febbraio 2019, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione presentata a tal proposito dal Mellino.
3. Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso Domenico Mellino, affidato a tre motivi, cui Coopcasa Marche s.c. a r.l. in l.c.a. ha resistito con controricorso. Considerato che:
4. Con atto depositato in data 11 gennaio 2023 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. A detta rinuncia ha aderito la procedura controricorrente. Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, c. 4, cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di ca