Cassation appeal dismissed due to special power of attorney lacking specific reference to the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney granted to the lawyers failed to meet procedural requirements. Although the document mentioned the cassation trial in its header, it lacked a specific reference to the appealed judgment and was dated years before the decision being challenged. The court ruled that such a generic authorization is incompatible with the special nature of the cassation proceeding, which requires explicit identification of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; Art. 1367 c.c.; Art. 159 c.p.c.: A special power of attorney for a cassation appeal is inadmissible if it is granted on a separate sheet without a specific reference to the appealed judgment or the cassation proceeding, as this violates the principle of speciality inherent to the trial of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DONGIACOMO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25042/2018proposto da: MARCELLO MOLE’; PAVONE RACHELE, elettivamente domiciliati in Roma,presso lo studio dell’avv . Nicola Stanisci che l i rappresenta e difende, conprocura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti- -contro- UNICREDIT s.p.a, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Elio Ludini, dal quale è r appres. e difesa, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- BANCA MBs.p.a., in liquidazione amministrativa, in persona del legale rappres.p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 3792/2018, emessa dalla Corte d’appello di ROMA, depositata il 5/6/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE 1.Con citazione notificata il 19.1.2012, Marcello Molè e Rachele Pavone convennero innanzi al Tribunale di Roma l’Unicredit s.p.a., esponendo che: nel 2008 la predetta banca aveva concesso alla famiglia Molè e alle società ad essa riconducibili aperture di credito su contratti di conto correnteper complessivi euro 3.400.000,00 a condizione che le somme erogate fossero utilizzate per sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato dalla stessa banca attraverso operazioni di finanziamento della E M Finance s.p.a., controllata dalla E M Invest s.p.a.; le operazioni erano state eseguite in violazione dell’art 2358 c.c. in quanto prestiti concessi e finalizzati unicamente all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, violazione censurata in sede d’ispezione della Banca d’Italia, comportando la nullità dei finanziamenti e della conseguente sottoscrizione di azioni proprie; a fronte del rilascio di ipoteca, la banca aveva stipulato una nuova apertura di credito in conto corrente sino a ll’importo di euro 3.500.000,00.
2. Ciò premesso, gli attori, sul rilievo di essere stati vittime di un piano illecito che li aveva ingiustamente esposti ad obbligazioni di restituzione in favore dell’Unicredit s.p.a., cessionariadella banca MB, chiesero l’accertamento dell’insussistenza di ogni credito vantato dalla convenuta e dell’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria. L’Unicredit s.p.a. si costituì eccependo l’infondatezza della domanda. Si costituì anche la banca MB s.p.a. , in l iquidazione coatta amministrativa, eccependo l’improcedibilità della domanda.
3. Con ordinanza del 27.5.13 fu ingiunto agli attori, ex art. 186 ter , c.p.c., il pagamento della somma di euro 3.763.133,87 oltre i richiesti interessi. Successivamente, il Tribunale rigettò la domanda degli attori, condannando gli stessi alpagamento della suddetta somma in favore dell’Unicredit.
4. Gli attori proposero appello, respinto con sentenz a depositata il 5.6.18 dalla Corte d’appello, osservando che: gli appellanti non avevano offerto prove dei fatti esposti ; era dunque da escludere il nesso causale e il collegamento, anche temporale, tra le varie operazioni d’investimento; non sussisteva altresì dimostrazione del nesso causale tra le tre operazioni di sottoscrizione di capitale della banca MB (avvenute tra il 13.6.08 e il 28.7.08) e i suddetti finanziamenti;
5. MarcelloMolè e Rachele Pavone ricorrono in cassazione con quattro motivi. Unicredit s.p.a. resiste con controricorso; e ntrambe le parti hanno depositato memoria.Non si è costituita la banca MB s.p.a . RITENUTO CHE 1.Il primo motivo denunzia violazione e fal sa applicazione degli artt. 2359, 2697, c.c., 115, 116 c.p.c., nonché omessa motivazione di fatti decisivi, per aver la Corte d’appello respinto l’eccezione di nullità del contratto di apertura di credito;in particolare, i ricorre nti censurano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di esaminare la circostanza determinante, ai fini della nullità ex art. 2358 c.c., per cui le azioni acquistate dalla società controllata erano state pagate con somme oggetto dell’apertura di credito della controllante Invest la quale a sua volta aveva ricevuto le somme attraverso l’apertura di credito ottenuta dal padre di Enrico Molè il quale ultimo deteneva il 99% delle azioni della controllante stessa. 2.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115, 116, c.p.c., nonché motivazione apparente, per aver la Corte d’appelloritenuto generica la prova testimoniale richiesta diretta a dimostrare la nullità del contratto di apertura del credito in conto corrente, e per aver ritenuto che i documenti prodotti non fornissero tale prova.
3. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 TUB, 115,116, c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di rilevare l’autonoma nullità del contratto di apertura di credito atteso il superamento del limite di finanziabilità; al riguardo, i ricorrenti deducono la nullità del contratto bancario poiché la somma concessa a titolo di mutuo ipotecario era destinata esclusivamente ad “elasticità di cassa”, sicché l’inosservanza di tale finalità aveva comportato la nullità dello stesso mutuo di scopo poiché diretto unicamente a realizzare un’operazione simulata in quanto dissimulante l’effettiva volontà delle parti di apportare capitale per l’acquisto, da parte della Finance s.p.a., delle azioni della banca MB s.p.a. , coevo all’apertura di credito del 15.2.08. 4.Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1343, 1344, 1345, 1362, 1418, 2358, c.c., 39 TUB, per aver la Corte d’appello erroneamente interpretato i fatti e i documenti di causa, escludendo che l’apertura di credito in questione sia stata destinata ad estinguere i debiti derivanti dalle due aperture di credito concesse dalla stessa banca MB s.p.a. alla Invest e a Enrico Molè il quale, attraverso la società Finance s.p.a., controllata dalla prima (e della quale il predetto Molè è titolare del 99% del capitale sociale) avevaacquistato le azioni MB della cui nullità si controverte. 5.Il ricorso è inammissibile .
Le Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass., S.U. n.36057/2022).
6. In tal senso, si è osservato (Cass. 4069/2020; Cass. 16040/2020; Cass. 905/2021) che è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (nella fatti specie oggetto dei predetti precedenti di cassazione, la procura reca indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con ... più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali ...").7.
Ora, nel caso concreto,la procura solo nell’intestazione contiene un riferimento al giudizio di cassazione, ma senza indicazione alcuna della sentenzaimpugnata, e si riferisce solo ad incombenti propri del giudizio di merito. Di più, la procura risulta rilasciata il 4 settembre 2012, ossia in epoca ampiamente antecedente la sentenza impugnata che è stata depositata il 5 giugno 2018, sicchérisulta incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile i l ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, ivaed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa