Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10711/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows divorce separation addebito claim, overturning lower court's dismissal based on wife's pre-existing psychiatric condition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10711/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court partially allowed the husband's claim for divorce separation addebito, overturning the Milan Court of Appeal's dismissal. The lower court had rejected the claim because the wife's pre-existing bipolar disorder, diagnosed in 2005, was deemed insufficient to break the marital affection by 2014. The Supreme Court ruled that the husband failed to prove the psychiatric condition was the sole cause of the breakdown, noting the existence of new relationships and the wife's own awareness of her behavior's inadequacy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 156 c.c.; Art. 157 c.c.: The court must verify if the husband's claim for separation addebito is supported by evidence proving the wife's pre-existing psychiatric condition was the sole cause of the marital breakdown, considering the existence of new relationships and the wife's own awareness of her conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
divorce separation addebito marital breakdown cause pre-existing psychiatric condition affectio coniugalis onus of proof divorce separation proceedings Italy bipolar disorder impact

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 156 c.c.
Art. 157 c.c.
Art. 709 ter c.p.c.
Art. 156 comma 6 c.c.
art. 143 cod. civ
5 c.p.c..».* va richiamato il principio espresso da * 18074/2014 intermini anche * 16691/2020 «In tema di separazionepersonale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla solaviolazione dei doveri posta dall art. 143 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023Data pubblicazione 20/04/2023REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * Consigliere Rel * CC* * * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28832/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in ROMA VIA *23 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dagli avvocati* * * * * * ricorrentecontro* * * * intimataavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO MILANO n. 1197/2021depositata il 15/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Milano con sentenza n. 1197/2021pubblicata il 15/4/21 in giudizio promosso nel 2014 da cittadino danese nei confronti di * d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023* * cittadina dell * per sentire pronunciare laData pubblicazione 20/04/2023separazione giudiziale dei coniugi unitisi in matrimonio nel 2002 in* dalla quale unione erano nate nel 2005 e nel 2008due figlie e stabilitisi in Italia dal 2010 ha confermato la sentenzadel 2019 del Tribunale di Como con la quale a seguito di sentenzaparziale di separazione del 2018 preso atto della pendenzaconcomitante del procedimento di divorzio instaurato nel 2018 èstata respinta la domanda di addebito formulata dal marito sullabase delle risultanze di una consulenza tecnica d ufficio che avevaevidenziato una grave patologa della moglie già insorta nel 2005con una severa depressione poi sfociata in disturbo bipolare epresentazione di equilibri psicologici molto instabili contraddistintida continui alti e bassi agitazione motoria ed alterazione delpensiero ritenendosi riconducibili a alla patologia psichiatricariscontrata le persistenti condotte disfunzionali dalla stessa agite edescludendosi che tale patologia in quanto esistente dal 2005potesse rappresentare la causa della frattura del matrimonioavvenuta nel 2014 nonché è stato fissato un assegno dimantenimento della moglie a carico del marito di € 1.000 00mensili.I giudici di appello in particolare hanno respinto tutti i motivi digravame dell * rilevando a quanto alla questionedell addebito non si poteva attribuire alla patologia psichiatricadella moglie da tempo insorta ed accettata dal marito la ragionedel venir meno dell affectio coniugalis che già alla data deldeposito del ricorso per separazione nel novembre 2014 avevanoavviato nuove relazioni sentimentali consolidatesi quantoall * con la nascita del terzo figlio dalla relazione con unanuova compagna e peraltro tale patologia rendeva la moglieneppure in grado di comprendere a pieno l inadeguatezza dei propricomportamenti nei confronti del marito e delle figlie il che avrebbedovuto essere compreso dal marito alla luce dei doveri di2 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023solidarietà umana che contraddistinguono il fondamento dell unioneData pubblicazione 20/04/2023matrimoniale tra i quali va inclusa con carattere di priorità latutela della condizione di malattia del coniuge b era poi correttala previsione di un contributo al mantenimento della moglie di €1.000 00 mensili in considerazione dell evidente disparitàreddituale esistente tra le parti l * ingegnere specializzatoin petrolchimico si occupa di progettazione di impianti petroliferiha reperito dal 2018 una nuova attività in * ove si ètrasferito con le figlie gode di un salario annuo di * 215.000 00oltre il 30% di incentivi sullo stipendio di una serie di benefitmensili sui costi dell affitto dell abitazione e dell assenza in capoalla moglie la quale in assenza di una stabile attività lavorativa inragione della grave patologia psichiatrica di cui era afflitta erastata costretta a trasferirsi in * non potendo permettersiil pagamento di un affitto in Italia andando a vivere nel monolocaledi sua proprietà in * con conseguente perdita anche degliintroiti derivanti dalla relativa messa a reddito di mezzi sufficientia mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimoniocomunque assestato su livelli medio alti c alcun contributo almantenimento delle figlie poteva essere posto a carico della madrein condizioni precarie condizioni economiche d la decorrenzadell assegno di mantenimento fissato in € 1.000 00 dovevaritenersi dal momento della pubblicazione della decisione di primogrado mentre doveva confermarsi il maggiore importo di €2.000 00 mensili per i periodi pregressi considerato che lasituazione reddituale dell * per gli anni di imposta dal 2015al 2020 era stato sempre di un certo rilievo ed anzi negli ultimianni significativamente migliorata e non ricorrevano i presuppostiper la revoca del sequestro conservativo disposto nel corso delgiudizio di primo grado sull immobile in * * di suaproprietà ai sensi dell art.156 comma 6 c.c. persistendo ilpericolo in ragione del perdurante inadempimento della parte3 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023obbligata ad adempiere all obbligo di versamento dell assegno diData pubblicazione 20/04/2023mantenimento .Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorso percassazione notificato il 12/11/2021 affidato a dodici motivi neiconfronti di * * * * che non svolgedifese .

Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 n. 3 c.p.c. degli artt.143 151 comma 2 2727 e 2729c.c. 115 e 116 c.p.c. in relazione al mancato addebito dellaseparazione alla moglie b con il secondo motivo la violazione esart.360 n.3 c.p.c. degli artt.147 e 151 comma 2 c.c. 115 e 116c.p.c in relazione alla mancata considerazione del gravepregiudizio per l educazione dei figli avendo la *«maltrattato e violentato le figlie» presupposto sufficiente per lapronuncia di addebito c con il terzo motivo la violazione exrt.360 n. 3 c.p.c. degli artt.115 e 116 c.p.c. per avere la Corted appello travisato la prova della capacità di intendere e di voleredella moglie risultante dai certificati medici in atti conconseguente piena imputabilità alla stessa dei comportamenticontrari ai doveri coniugali che hanno reso intollerabile laconvivenza d con il quarto motivo la violazione ex art.360 n. 3c.p.c. degli artt.156 cc. e 3 e 4 l. 898/1970 per avere la Corted appello nel ritenere corretta la corresponsione di un contributo almantenimento della moglie tenendo in considerazione i redditipercepiti dall * nell attualità 2020 2021 esorbitato daipropri poteri quale giudice della separazione personale essendo lapotestas iudicandi limitata alle statuizioni economiche da adottarefino al momento della comparizione dei coniugi davanti al giudicedel divorzio e quindi fino al 21/2/2019 data di pronuncia deiprovvedimenti provvisori presidenziali in sede di divorzio e con ilquinto motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 26974 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/20232727 e 2729 c.c. e 115 116 c.p.c. in punto di affermata indigenzaData pubblicazione 20/04/2023economica della * mai dimostrata f con il sestomotivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.29 * e116 c.p.c. per mancata valutazione dell omessa disclosure dellasituazione reddituale da parte della * la quale avevaignorato i molteplici ordini giudiziali di prodizione didocumentazione reddituale g con il settimo motivo la violazioneex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2697 2727 e 2729 c.c. e 115 116c.p.c. in punto di travisamento della prova secondo cui la moglienon potrebbe lavorare a causa della patologia psichiatrica chel affligge h con l ottavo motivo la violazione ex art.360 n. 3c.p.c. degli artt.115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte d appellocompreso che gli appartamenti di proprietà della * in* sono due di cui uno sarebbe sicuramente affittato i con ilnono motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.30* 147 148 316 bis 337 ter c.c. e 3 e 4 l.898/1970 in puntodi esonero della madre anche da una minima contribuzione per ilmantenimento delle figlie in quanto il mantenimento dei figlicostituisce dovere inderogabile di entrambi i genitori l con ildecimo motivo l apparente e contraddittoria motivazione in puntodi decorrenza dell assegno di mantenimento dal 2016 oquantomeno dal febbraio 2018 in quanto i presupposti per lariduzione sussistevano già da prima dell epoca di pubblicazionedella decisione di primo grado m con l undicesimo motivo laviolazione dell art.709 ter c.p.c. comma 4 per travisamento dellaprova costituita dalle dichiarazioni dei redditi 2016 2017 2018sussistendo i presupposti per la riduzione dell assegno dimantenimento già dal 2017 2018 n con il dodicesimo motivo laviolazione dell art.156 comma 6 c.c. in punto di mancata revocadel sequestro conservativo sull immobile di proprietà del ricorrentenon essendoci più pagamenti da garantire.5 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/20232.

Il ricorrente con nota del 30/11/2021 ha dato attoData pubblicazione 20/04/2023dell avvenuta notifica in data 12/11/2921 di un ricorso «perrevocazione» della sentenza della Corte d appello di Milano quiimpugnata con ricorso per cassazione e si sono prodotte le solerelate di notifica. * solo la avvenuta revocazione della sentenzadi appello determina l inammissibilità del ricorso per cassazione perdifetto di interesse * 9201/2021 che allo stato quindisussiste avendo in memoria il ricorrente insistito per la cassazionedella sentenza di appello.3.

Le prime tre censure da trattare unitariamente in quantoconnesse essendo tutte relative al rigetto della domanda diaddebito della separazione sono fondate.3.1. L * ‒ come si desume dalla stessa impugnata sentenza pag. 3 con il primo motivo di appello avverso la decisione diprimo grado aveva dedotto che la moglie ‒ come dimostrato dallediverse certificazioni mediche in atti «dei terapeuti dott. * e* e dalle «valutazioni psicologiche effettuate nelle espletatec.t.u.» ‒ era affetta da un disturbo bipolare che non avevacondizionato la sua capacità di intendere e di volere e che perquesto contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale taledisturbo non le impediva di rendersi conto della gravità dei suoicomportamenti nei confronti del marito e dei figli che avevano resointollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.

Lecontinue scenate e scatti di collera gli allontanamenti dallaresidenza coniugale la mancanza di collaborazione e di assistenzafamiliare la denuncia per il gravissimo episodio di abuso sessualenei confronti delle figlie avevano ‒ ad avviso dell appellante ‒evidenziato come la separazione fosse causalmente riconducibilealle condotte poste in essere dalla * in violazione deidoveri coniugali.A fronte di tale censura la Corte d appello ha ritenuto di escluderel addebito alla moglie della separazione personale a fronte6 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023essenzialmente della non imputabilità al coniuge deiData pubblicazione 20/04/2023comportamenti contrari ai doveri coniugali contestati alla stessarilevando che dalla documentazione anche medica in attiemergeva sia che la patologia psichiatrica della moglie da tempoinsorta ed accettata dal marito non aveva costituito la ragione delvenir meno dell affectio coniugalis atteso che già alla data deldeposito del ricorso per separazione nel novembre 2014 i coniugiavevano avviato nuove relazioni sentimentali consolidatesi quantoall * con la nascita del terzo figlio dalla relazione con unanuova compagna sia che tale patologia rendeva la moglie neppurein grado «di comprendere a pieno» l inadeguatezza dei propricomportamenti nei confronti del marito e delle figlie.* precisamente la decisione della Corte d appello si fonda a sulrilievo che la patologia da cui la * era affetta fin dal2005 non aveva impedito ai coniugi di continuare a vivere insiemefino al 2014 anno della separazione pur nella pienaconsapevolezza da parte dell * della condizione di fragilitàpsichica della moglie che aveva ‒ nella sostanza ‒ accettatomodificando il proprio assetto di vita e l organizzazione lavorativa efamiliare b sulla considerazione che la patologia da cui era affettala * la aveva resa «fragile instabile e soprattuttoscarsamente in grado di comprendere a pieno l inadeguatezza deipropri comportamenti» come si desumerebbe dalla relazione del 2luglio 2018 a firma della dr.ssa * nei confronti delle figlie edel marito il quale ‒ anziché stigmatizzare tale condizione ‒avrebbe dovuto comprendere la moglie alla luce del dovere disolidarietà e della assistenza morale e materiale che il matrimonioimpone ai coniugi c sul rilievo che la causa della rotturadell unione coniugale sarebbe per contro attribuibile al fatto che«la coppia aveva verosimilmente già avviato nuove relazionisentimentali» che quanto meno per l * si consolidavano conla nascita di un terzo figlio dopo la separazione dalla moglie.7 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/20233.2.

Orbene in tema di separazione personale dei coniugi questaData pubblicazione 20/04/2023Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la provache l irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente alcomportamento di uno o di entrambi i coniugi «consapevolmente evolontariamente contrario» ai doveri nascenti dal matrimonioovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamentiaddebitati ed il determinarsi dell intollerabilità dell ulterioreconvivenza cfr. * n. 40795/2021 * 14840/2006 * n.12383/2005 .* dagli anni 90 * 961/1992 si è affermato che «In tema diseparazione personale dei coniugi l indagine sulla intollerabilitàdella convivenza e sulla addebitabilità che è riservata al giudicedel merito e se sorretta da congrua motivazione non è censurabilein Cassazione non può basarsi sull esame di singoli episodi difrattura che possono essere anche successivi al verificarsi dellasituazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sulgiudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitivarottura ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciprocicomportamenti quali emergono dal processo ne consegue che laviolazione del dovere di fedeltà può non giustificare da sola lapronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero».

Daultimo * 2960/2017 il principio è stato ribadito «in tema diseparazione personale dei coniugi l indagine sulla responsabilità diuno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell intollerabilitàdella convivenza è riservata al giudice del merito ed è quindicensurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall art. 360comma 1 n. 5 c.p.c..».* va richiamato il principio espresso da * 18074/2014 intermini anche * 16691/2020 «In tema di separazionepersonale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla solaviolazione dei doveri posta dall art. 143 cod. civ. a carico deiconiugi essendo invece necessario accertare se tale violazione8 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023lungi dall essere intervenuta quando era già maturata ed inData pubblicazione 20/04/2023conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenzaabbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi dellacrisi del rapporto coniugale.

L apprezzamento circa la responsabilitàdi uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilitàdella convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito enon può essere censurato in sede di legittimità in presenza di unamotivazione congrua e logica».3.3. * specie nei motivi in esame si prospetta tuttaviaproprio l omesso esame di fatti decisivi laddove si contesta cometravisamento della prova l esame ed interpretazione operato dallaCorte di merito del contenuto delle certificazioni mediche e dellaconsulenza tecnica d ufficio in punto di capacità psichiche della*In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dalgiudice di merito l errore di valutazione nell apprezzamentodell idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile insede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazionecostituzionalmente rilevante mentre deve ritenersi censurabile aisensi dell art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell art.115 del medesimo codice l errore di percezione che sia cadutosulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova qualorainvesta una circostanza che abbia formato oggetto di discussionetra le parti * 37382/2022 .Orbene non può revocarsi in dubbio che ‒ al di là della rubrica diper sé non significativa e non vincolante per la qualificazione delvizio denunciato poiché è solo la esposizione delle ragioni di dirittodella impugnazione che chiarisce e qualifica sotto il profilogiuridico il contenuto della censura * 7981/2007 *5848/2012 * 14026/2012 * 17931/2013 *23381/2017 ‒ il ricorrente si dolga della carenza totale dimotivazione dell impugnata sentenza quanto all omesso esame9 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023delle certificazioni dei dott.ri * e * dai quale siData pubblicazione 20/04/2023desumeva ‒ in maniera inequivocabile ‒ che la * avevaevidenziato «buona capacità di critica e di giudizio» un adeguato«compenso psichico» essendo perfino «in condizioni psichicheidonee per valutare comprendere il significato e il valore di un attonotarile».

La * era «parsa sempre lucida ben orientatanel tempo e nello spazi» e non aveva «dato segni di alterazionideliranti o formali del pensiero il pensiero è risultato coeso e privodi polarizzazioni a carattere psicopatologico».3.4. Ebbene tali certificazioni ‒ sebbene ‒ come si evince dallastessa sentenza impugnata ‒ fossero state prodotte in giudizio nonsono state in alcun modo considerate dalla *Il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione nel caso in cui determini l omissione di motivazione suun punto decisivo della controversia e segnatamente quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità l efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito di modo che la«ratio decidendi» venga a trovarsi priva di fondamento.

Neconsegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere apena di inammissibilità l indicazione delle ragioni per le quali ildocumento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a unadecisione diversa * 26/06/2018 n. 16812 *28/09/2016 n. 19150 .Quanto alle risultanze della c.t.u. è evidente che la Corte è incorsanel vizio motivazionale dedotto sul contenuto della stessa avendoomesso di considerare ‒ con riferimento alla consulenza *citata dalla stessa Corte ‒ che la patologia della quale eraportatrice la * non involveva «alcuna valutazione circa lefacoltà mentali» essendo apparsa la medesima «lucida benorientata nel tempo e nello spazio … le capacità mnestiche10 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023Data pubblicazione 20/04/2023medesima «non ha mostrato segni di alterazioni deliranti o formalidel pensiero».

Se ne deve inferire che la sentenza impugnataladdove ha concluso che la donna era «scarsamente in grado dicomprendere a pieno l inadeguatezza dei propri comportamenti neiconfronti del marito e delle figlie» è del tutto apodittica e priva dimotivazione non confrontandosi neppure con il quadro probatorioin atti.Tanto più che la capacità di intendere e di volere della moglie eraconfermata anche dal fatto che la medesima nel maggio 2014aveva sottoscritto una scrittura con il marito con la quale siregolavano le condizioni che avrebbero dovuto consentire unaprosecuzione della convivenza.3.5.

In ogni caso va osservato che in tema di separazionepersonale il grave stato di infermità di uno dei coniugi perdurantenel tempo e non reversibile può costituire per le modalità in cui simanifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti ilnucleo familiare specialmente se investa la sfera psichica dellapersona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesaun elemento di così grave alterazione dell equilibrio coniugale dadeterminare di per se stesso un oggettiva impossibilità diprosecuzione della convivenza In siffatta ipotesi ove l altroconiuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale fatto imputato nella specie dalla Corte all * ai fini dellaeventuale pronuncia di addebito la violazione di tale dovere nonpuò essere riguardata di per se stessa ma occorre invece accertarein concreto ‒ con riferimento a tutte le circostanze del casoconcreto ed alla successione temporale degli avvenimenti ‒ se lacondotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiutodell impegno solidaristico assunto con il matrimonio con efficaciadiretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale o noncostituisca piuttosto una presa d atto di una non superabile e già11 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023maturata situazione di impossibilità della convivenza *Data pubblicazione 20/04/202313021/1995 .Tale principio nella sostanza è stato di recente confermato daquesta Corte laddove ha statuito che le reiterate violenze fisiche emorali inflitte da un coniuge all altro costituiscono violazionitalmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare diper sé sole non solo la pronuncia di separazione personale inquanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza maanche la dichiarazione della sua addebitabilità all autore di esse.

Illoro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere diprocedere alla comparazione ai fini dell adozione delle relativepronunce col comportamento del coniuge che sia vittima delleviolenze trattandosi di atti che in ragione della loro estremagravità sono comparabili solo con comportamenti omogenei *31351/2022 * 3925/2018 .3.6. Nel caso di specie ‒ come si desume dalla stessa sentenzaimpugnata ‒ il ricorrente aveva evidenziato pag. 3 le «scenate ee delle figlie che avevano indotto l * a chiedere e ad ottenere qualche mese prima della separazione un provvedimento ex art.342 bis c.c. ‒ trascritto nella parte essenziale nel ricorso e la cuiallegazione agli atti del giudizio di primo grado è stata indicata nelrispetto del principio di autosufficienza ‒ che conteneva l ordine allamoglie di «cessare immediatamente i comportamenti violentidescritti nel ricorso nonché di allontanarsi immediatamentedall abitazione familiare».Né assume rilievo alcuno ‒ al contrario di quanto affermato dallaCorte d appello ‒ la tolleranza del marito che avrebbe sopportatotale situazione dal 2005 anno dell insorgenza della patologia al2014 anno della separazione .* Corte ha invero ripetutamente affermato che è irrilevanteai fini dell addebito della separazione l eventuale tolleranza di un12 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da parte dell altroData pubblicazione 20/04/2023vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili nonessendo configurabile un esimente oggettiva che faccia veniremeno l illiceità del comportamento né una rinuncia tacitaall adempimento dei doveri coniugali aventi carattere indisponibile * 5762/1997 * 19450/2007 * 25966/2022 .In definitiva la sola patologia psichiatrica di cui sia affetto uno deiconiugi laddove non comporti una effettiva incapacità di intenderee di volere non esime il giudice ai fini della chiesta pronunciasull addebito della separazione personale tra i coniugi dalla verificae valutazione dei comportamenti coniugali in rapporto allaeventuale violazione dei doveri di cui all art.143 c.c. ed alla loroefficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.3.7.

Assume anche rilievo ai fini della intollerabilità dellaprosecuzione della convivenza anche nei confronti dei figli art. 151c.c. l episodio dedotto dal ricorrente nella sentenza di appello pag. 3 della denuncia penale nei confronti della moglie per ilgravissimo fatto degli abusi sessuali sulle figlie minori per il quali come da memoria la medesima sarebbe stata condannata aquattro anni di reclusione con pronuncia di decadenza dallaresponsabilità genitoriale della stessa in sede di divorzio e diappello . Tale episodio è avvenuto nel 2018 durante il corso delgiudizio di separazione per cui poteva essere considerato sia dalgiudice di primo che da quello di secondo grado al quale era statoriproposto.La tempestiva proposizione della domanda di addebito invero nonimpedisce che la stessa sia pronunciata anche per fattisopravvenuti o comunque conosciuti nel corso del giudizio diseparazione * 1919/1984 .

In tal senso si è altresì affermatoche «il coniuge che proponga domanda di separazione conpronuncia di addebito all altro coniuge può dedurre perfino inappello nuovi fatti verificatisi nel corso del giudizio di appello in13 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023aggiunta a quelli fatti valere in primo grado in quanto la nuovaData pubblicazione 20/04/2023deduzione non immuta ne il petitum ne la causa petendi delladomanda» * 5020/1990 . Nel caso di specie la violenzasessuale sulle figlie non mutava la causa petendi dell addebitofondata sulla violazione del dovere di assistenza nei confronti delmarito e delle figlie essendosi solo ulteriormente dedotto l aspettospecifico della condotta del genitore causa di grave pregiudizio suifigli.Quanto infine alle relazione extraconiugali che peraltro avrebberoriguardato entrambi i coniugi la Corte territoriale si è espressa intermini di «verosimiglianza» laddove il nesso causale tra larelazione extraconiugale e la rottura dell unione coniugale vaaccertato dal giudice con rigorosa ricostruzione dei fatti *20866/2021 .3.8.

La sentenza deve pertanto essere cassata.4. Le restanti censure attinenti alla questione dell assegno dimantenimento richiesto dalla moglie sia in relazione al periodo diriferimento stante la contemporanea pendenza del giudizio didivorzio instaurato tra le parti nel maggio 2018 ed alladocumentazione reddituale da prendere in esame al momento delladecisione sia con riguardo ai presupposti per il riconoscimentononché alle questioni del contributo della madre al mantenimentodelle figlie negato dal giudice del merito sulla sola base delleprecarie condizioni economiche della stessa della anticipazionedella decorrenza dall ottobre 2016 data di presentazionedell istanza ex art.709 ter c.p.c. dell * o dal marco 2018 datadi presentazione di istanza di modifica della riduzione disposta incorso di causa dell assegno di mantenimento e di revoca delsequestro ex art.156 comma 6 c.c. disposto a carico dell * agaranzia dell adempimento dell obbligo di versamento dell assegnodi mantenimento sono di conseguenza assorbite.14 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023La Corte d appello all esito della valutazione dell an ove vengaNumero di raccolta generale 10711/2023respinta la richiesta di addebito della separazione allaD atma poubgblliiceaz io ne 20/04/2023condizione ostativa all attribuzione dell assegno in suo favoredovrà verificare per il periodo in cui nella contemporaneapendenza del giudizio di divorzio i rapporti economici tra le particontinuano ad essere regolati dai provvedimenti emessi nel giudiziodi separazione * 3852/2021 * 7547/2020 *27205/2019 * 24991/2010 le condizioni economiche deiconiugi avuto riguardo alla necessità di mantenere il tenore di vitagoduto in costanza di matrimonio cfr. * 12196/2017 conf.* 16809/2019 * /2022 ed al particolare dovere dicollaborazione processuale che nel procedimento di separazionepersonale e in quello di divorzio è imposto a entrambi i coniugi inderoga alla disciplina ordinaria dell onere della prova lasciata diregola alla libera iniziativa delle parti interessate *22616/2022 .5.

Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento dei primi tremotivi di ricorso assorbiti i restanti va cassata la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d appello di Milano in diversacomposizione.Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023Data pubblicazione 20/04/2023REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * Consigliere Rel * CC* * * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28832/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in ROMA VIA *23 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dagli avvocati* * * * * * ricorrentecontro* * * * intimataavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO MILANO n. 1197/2021depositata il 15/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Milano con sentenza n. 1197/2021pubblicata il 15/4/21 in giudizio promosso nel 2014 da cittadino danese nei confronti di * d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023* * cittadina dell * per sentire pronunciare laData pubblicazione 20/04/2023separazione giudiziale dei coniugi unitisi in matrimonio nel 2002 in* dalla quale unione erano nate nel 2005 e nel 2008due figlie e stabilitisi in Italia dal 2010 ha confermato la sentenzadel 2019 del Tribunale di Como con la quale a seguito di sentenzaparziale di separazione del 2018 preso atto della pendenzaconcomitante del procedimento di divorzio instaurato nel 2018 èstata respinta la domanda di addebito formulata dal marito sullabase delle risultanze di una consulenza tecnica d ufficio che avevaevidenziato una grave patologa della moglie già insorta nel 2005con una severa depressione poi sfociata in disturbo bipolare epresentazione di equilibri psicologici molto instabili contraddistintida continui alti e bassi agitazione motoria ed alterazione delpensiero ritenendosi riconducibili a alla patologia psichiatricariscontrata le persistenti condotte disfunzionali dalla stessa agite edescludendosi che tale patologia in quanto esistente dal 2005potesse rappresentare la causa della frattura del matrimonioavvenuta nel 2014 nonché è stato fissato un assegno dimantenimento della moglie a carico del marito di € 1.000 00mensili.I giudici di appello in particolare hanno respinto tutti i motivi digravame dell * rilevando a quanto alla questionedell addebito non si poteva attribuire alla patologia psichiatricadella moglie da tempo insorta ed accettata dal marito la ragionedel venir meno dell affectio coniugalis che già alla data deldeposito del ricorso per separazione nel novembre 2014 avevanoavviato nuove relazioni sentimentali consolidatesi quantoall * con la nascita del terzo figlio dalla relazione con unanuova compagna e peraltro tale patologia rendeva la moglieneppure in grado di comprendere a pieno l inadeguatezza dei propricomportamenti nei confronti del marito e delle figlie il che avrebbedovuto essere compreso dal marito alla luce dei doveri di2 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023solidarietà umana che contraddistinguono il fondamento dell unioneData pubblicazione 20/04/2023matrimoniale tra i quali va inclusa con carattere di priorità latutela della condizione di malattia del coniuge b era poi correttala previsione di un contributo al mantenimento della moglie di €1.000 00 mensili in considerazione dell evidente disparitàreddituale esistente tra le parti l * ingegnere specializzatoin petrolchimico si occupa di progettazione di impianti petroliferiha reperito dal 2018 una nuova attività in * ove si ètrasferito con le figlie gode di un salario annuo di * 215.000 00oltre il 30% di incentivi sullo stipendio di una serie di benefitmensili sui costi dell affitto dell abitazione e dell assenza in capoalla moglie la quale in assenza di una stabile attività lavorativa inragione della grave patologia psichiatrica di cui era afflitta erastata costretta a trasferirsi in * non potendo permettersiil pagamento di un affitto in Italia andando a vivere nel monolocaledi sua proprietà in * con conseguente perdita anche degliintroiti derivanti dalla relativa messa a reddito di mezzi sufficientia mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimoniocomunque assestato su livelli medio alti c alcun contributo almantenimento delle figlie poteva essere posto a carico della madrein condizioni precarie condizioni economiche d la decorrenzadell assegno di mantenimento fissato in € 1.000 00 dovevaritenersi dal momento della pubblicazione della decisione di primogrado mentre doveva confermarsi il maggiore importo di €2.000 00 mensili per i periodi pregressi considerato che lasituazione reddituale dell * per gli anni di imposta dal 2015al 2020 era stato sempre di un certo rilievo ed anzi negli ultimianni significativamente migliorata e non ricorrevano i presuppostiper la revoca del sequestro conservativo disposto nel corso delgiudizio di primo grado sull immobile in * * di suaproprietà ai sensi dell art.156 comma 6 c.c. persistendo ilpericolo in ragione del perdurante inadempimento della parte3 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023obbligata ad adempiere all obbligo di versamento dell assegno diData pubblicazione 20/04/2023mantenimento .Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorso percassazione notificato il 12/11/2021 affidato a dodici motivi neiconfronti di * * * * che non svolgedifese .

Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 n. 3 c.p.c. degli artt.143 151 comma 2 2727 e 2729c.c. 115 e 116 c.p.c. in relazione al mancato addebito dellaseparazione alla moglie b con il secondo motivo la violazione esart.360 n.3 c.p.c. degli artt.147 e 151 comma 2 c.c. 115 e 116c.p.c in relazione alla mancata considerazione del gravepregiudizio per l educazione dei figli avendo la *«maltrattato e violentato le figlie» presupposto sufficiente per lapronuncia di addebito c con il terzo motivo la violazione exrt.360 n. 3 c.p.c. degli artt.115 e 116 c.p.c. per avere la Corted appello travisato la prova della capacità di intendere e di voleredella moglie risultante dai certificati medici in atti conconseguente piena imputabilità alla stessa dei comportamenticontrari ai doveri coniugali che hanno reso intollerabile laconvivenza d con il quarto motivo la violazione ex art.360 n. 3c.p.c. degli artt.156 cc. e 3 e 4 l. 898/1970 per avere la Corted appello nel ritenere corretta la corresponsione di un contributo almantenimento della moglie tenendo in considerazione i redditipercepiti dall * nell attualità 2020 2021 esorbitato daipropri poteri quale giudice della separazione personale essendo lapotestas iudicandi limitata alle statuizioni economiche da adottarefino al momento della comparizione dei coniugi davanti al giudicedel divorzio e quindi fino al 21/2/2019 data di pronuncia deiprovvedimenti provvisori presidenziali in sede di divorzio e con ilquinto motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 26974 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/20232727 e 2729 c.c. e 115 116 c.p.c. in punto di affermata indigenzaData pubblicazione 20/04/2023economica della * mai dimostrata f con il sestomotivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.29 * e116 c.p.c. per mancata valutazione dell omessa disclosure dellasituazione reddituale da parte della * la quale avevaignorato i molteplici ordini giudiziali di prodizione didocumentazione reddituale g con il settimo motivo la violazioneex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2697 2727 e 2729 c.c. e 115 116c.p.c. in punto di travisamento della prova secondo cui la moglienon potrebbe lavorare a causa della patologia psichiatrica chel affligge h con l ottavo motivo la violazione ex art.360 n. 3c.p.c. degli artt.115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte d appellocompreso che gli appartamenti di proprietà della * in* sono due di cui uno sarebbe sicuramente affittato i con ilnono motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli artt.30* 147 148 316 bis 337 ter c.c. e 3 e 4 l.898/1970 in puntodi esonero della madre anche da una minima contribuzione per ilmantenimento delle figlie in quanto il mantenimento dei figlicostituisce dovere inderogabile di entrambi i genitori l con ildecimo motivo l apparente e contraddittoria motivazione in puntodi decorrenza dell assegno di mantenimento dal 2016 oquantomeno dal febbraio 2018 in quanto i presupposti per lariduzione sussistevano già da prima dell epoca di pubblicazionedella decisione di primo grado m con l undicesimo motivo laviolazione dell art.709 ter c.p.c. comma 4 per travisamento dellaprova costituita dalle dichiarazioni dei redditi 2016 2017 2018sussistendo i presupposti per la riduzione dell assegno dimantenimento già dal 2017 2018 n con il dodicesimo motivo laviolazione dell art.156 comma 6 c.c. in punto di mancata revocadel sequestro conservativo sull immobile di proprietà del ricorrentenon essendoci più pagamenti da garantire.5 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/20232.

Il ricorrente con nota del 30/11/2021 ha dato attoData pubblicazione 20/04/2023dell avvenuta notifica in data 12/11/2921 di un ricorso «perrevocazione» della sentenza della Corte d appello di Milano quiimpugnata con ricorso per cassazione e si sono prodotte le solerelate di notifica. * solo la avvenuta revocazione della sentenzadi appello determina l inammissibilità del ricorso per cassazione perdifetto di interesse * 9201/2021 che allo stato quindisussiste avendo in memoria il ricorrente insistito per la cassazionedella sentenza di appello.3.

Le prime tre censure da trattare unitariamente in quantoconnesse essendo tutte relative al rigetto della domanda diaddebito della separazione sono fondate.3.1. L * ‒ come si desume dalla stessa impugnata sentenza pag. 3 con il primo motivo di appello avverso la decisione diprimo grado aveva dedotto che la moglie ‒ come dimostrato dallediverse certificazioni mediche in atti «dei terapeuti dott. * e* e dalle «valutazioni psicologiche effettuate nelle espletatec.t.u.» ‒ era affetta da un disturbo bipolare che non avevacondizionato la sua capacità di intendere e di volere e che perquesto contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale taledisturbo non le impediva di rendersi conto della gravità dei suoicomportamenti nei confronti del marito e dei figli che avevano resointollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.

Lecontinue scenate e scatti di collera gli allontanamenti dallaresidenza coniugale la mancanza di collaborazione e di assistenzafamiliare la denuncia per il gravissimo episodio di abuso sessualenei confronti delle figlie avevano ‒ ad avviso dell appellante ‒evidenziato come la separazione fosse causalmente riconducibilealle condotte poste in essere dalla * in violazione deidoveri coniugali.A fronte di tale censura la Corte d appello ha ritenuto di escluderel addebito alla moglie della separazione personale a fronte6 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023essenzialmente della non imputabilità al coniuge deiData pubblicazione 20/04/2023comportamenti contrari ai doveri coniugali contestati alla stessarilevando che dalla documentazione anche medica in attiemergeva sia che la patologia psichiatrica della moglie da tempoinsorta ed accettata dal marito non aveva costituito la ragione delvenir meno dell affectio coniugalis atteso che già alla data deldeposito del ricorso per separazione nel novembre 2014 i coniugiavevano avviato nuove relazioni sentimentali consolidatesi quantoall * con la nascita del terzo figlio dalla relazione con unanuova compagna sia che tale patologia rendeva la moglie neppurein grado «di comprendere a pieno» l inadeguatezza dei propricomportamenti nei confronti del marito e delle figlie.* precisamente la decisione della Corte d appello si fonda a sulrilievo che la patologia da cui la * era affetta fin dal2005 non aveva impedito ai coniugi di continuare a vivere insiemefino al 2014 anno della separazione pur nella pienaconsapevolezza da parte dell * della condizione di fragilitàpsichica della moglie che aveva ‒ nella sostanza ‒ accettatomodificando il proprio assetto di vita e l organizzazione lavorativa efamiliare b sulla considerazione che la patologia da cui era affettala * la aveva resa «fragile instabile e soprattuttoscarsamente in grado di comprendere a pieno l inadeguatezza deipropri comportamenti» come si desumerebbe dalla relazione del 2luglio 2018 a firma della dr.ssa * nei confronti delle figlie edel marito il quale ‒ anziché stigmatizzare tale condizione ‒avrebbe dovuto comprendere la moglie alla luce del dovere disolidarietà e della assistenza morale e materiale che il matrimonioimpone ai coniugi c sul rilievo che la causa della rotturadell unione coniugale sarebbe per contro attribuibile al fatto che«la coppia aveva verosimilmente già avviato nuove relazionisentimentali» che quanto meno per l * si consolidavano conla nascita di un terzo figlio dopo la separazione dalla moglie.7 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/20233.2.

Orbene in tema di separazione personale dei coniugi questaData pubblicazione 20/04/2023Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la provache l irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente alcomportamento di uno o di entrambi i coniugi «consapevolmente evolontariamente contrario» ai doveri nascenti dal matrimonioovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamentiaddebitati ed il determinarsi dell intollerabilità dell ulterioreconvivenza cfr. * n. 40795/2021 * 14840/2006 * n.12383/2005 .* dagli anni 90 * 961/1992 si è affermato che «In tema diseparazione personale dei coniugi l indagine sulla intollerabilitàdella convivenza e sulla addebitabilità che è riservata al giudicedel merito e se sorretta da congrua motivazione non è censurabilein Cassazione non può basarsi sull esame di singoli episodi difrattura che possono essere anche successivi al verificarsi dellasituazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sulgiudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitivarottura ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciprocicomportamenti quali emergono dal processo ne consegue che laviolazione del dovere di fedeltà può non giustificare da sola lapronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero».

Daultimo * 2960/2017 il principio è stato ribadito «in tema diseparazione personale dei coniugi l indagine sulla responsabilità diuno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell intollerabilitàdella convivenza è riservata al giudice del merito ed è quindicensurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall art. 360comma 1 n. 5 c.p.c..».* va richiamato il principio espresso da * 18074/2014 intermini anche * 16691/2020 «In tema di separazionepersonale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla solaviolazione dei doveri posta dall art. 143 cod. civ. a carico deiconiugi essendo invece necessario accertare se tale violazione8 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023lungi dall essere intervenuta quando era già maturata ed inData pubblicazione 20/04/2023conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenzaabbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi dellacrisi del rapporto coniugale.

L apprezzamento circa la responsabilitàdi uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilitàdella convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito enon può essere censurato in sede di legittimità in presenza di unamotivazione congrua e logica».3.3. * specie nei motivi in esame si prospetta tuttaviaproprio l omesso esame di fatti decisivi laddove si contesta cometravisamento della prova l esame ed interpretazione operato dallaCorte di merito del contenuto delle certificazioni mediche e dellaconsulenza tecnica d ufficio in punto di capacità psichiche della*In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dalgiudice di merito l errore di valutazione nell apprezzamentodell idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile insede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazionecostituzionalmente rilevante mentre deve ritenersi censurabile aisensi dell art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell art.115 del medesimo codice l errore di percezione che sia cadutosulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova qualorainvesta una circostanza che abbia formato oggetto di discussionetra le parti * 37382/2022 .Orbene non può revocarsi in dubbio che ‒ al di là della rubrica diper sé non significativa e non vincolante per la qualificazione delvizio denunciato poiché è solo la esposizione delle ragioni di dirittodella impugnazione che chiarisce e qualifica sotto il profilogiuridico il contenuto della censura * 7981/2007 *5848/2012 * 14026/2012 * 17931/2013 *23381/2017 ‒ il ricorrente si dolga della carenza totale dimotivazione dell impugnata sentenza quanto all omesso esame9 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023delle certificazioni dei dott.ri * e * dai quale siData pubblicazione 20/04/2023desumeva ‒ in maniera inequivocabile ‒ che la * avevaevidenziato «buona capacità di critica e di giudizio» un adeguato«compenso psichico» essendo perfino «in condizioni psichicheidonee per valutare comprendere il significato e il valore di un attonotarile».

La * era «parsa sempre lucida ben orientatanel tempo e nello spazi» e non aveva «dato segni di alterazionideliranti o formali del pensiero il pensiero è risultato coeso e privodi polarizzazioni a carattere psicopatologico».3.4. Ebbene tali certificazioni ‒ sebbene ‒ come si evince dallastessa sentenza impugnata ‒ fossero state prodotte in giudizio nonsono state in alcun modo considerate dalla *Il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione nel caso in cui determini l omissione di motivazione suun punto decisivo della controversia e segnatamente quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità l efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito di modo che la«ratio decidendi» venga a trovarsi priva di fondamento.

Neconsegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere apena di inammissibilità l indicazione delle ragioni per le quali ildocumento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a unadecisione diversa * 26/06/2018 n. 16812 *28/09/2016 n. 19150 .Quanto alle risultanze della c.t.u. è evidente che la Corte è incorsanel vizio motivazionale dedotto sul contenuto della stessa avendoomesso di considerare ‒ con riferimento alla consulenza *citata dalla stessa Corte ‒ che la patologia della quale eraportatrice la * non involveva «alcuna valutazione circa lefacoltà mentali» essendo apparsa la medesima «lucida benorientata nel tempo e nello spazio … le capacità mnestiche10 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023Data pubblicazione 20/04/2023medesima «non ha mostrato segni di alterazioni deliranti o formalidel pensiero».

Se ne deve inferire che la sentenza impugnataladdove ha concluso che la donna era «scarsamente in grado dicomprendere a pieno l inadeguatezza dei propri comportamenti neiconfronti del marito e delle figlie» è del tutto apodittica e priva dimotivazione non confrontandosi neppure con il quadro probatorioin atti.Tanto più che la capacità di intendere e di volere della moglie eraconfermata anche dal fatto che la medesima nel maggio 2014aveva sottoscritto una scrittura con il marito con la quale siregolavano le condizioni che avrebbero dovuto consentire unaprosecuzione della convivenza.3.5.

In ogni caso va osservato che in tema di separazionepersonale il grave stato di infermità di uno dei coniugi perdurantenel tempo e non reversibile può costituire per le modalità in cui simanifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti ilnucleo familiare specialmente se investa la sfera psichica dellapersona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesaun elemento di così grave alterazione dell equilibrio coniugale dadeterminare di per se stesso un oggettiva impossibilità diprosecuzione della convivenza In siffatta ipotesi ove l altroconiuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale fatto imputato nella specie dalla Corte all * ai fini dellaeventuale pronuncia di addebito la violazione di tale dovere nonpuò essere riguardata di per se stessa ma occorre invece accertarein concreto ‒ con riferimento a tutte le circostanze del casoconcreto ed alla successione temporale degli avvenimenti ‒ se lacondotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiutodell impegno solidaristico assunto con il matrimonio con efficaciadiretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale o noncostituisca piuttosto una presa d atto di una non superabile e già11 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023maturata situazione di impossibilità della convivenza *Data pubblicazione 20/04/202313021/1995 .Tale principio nella sostanza è stato di recente confermato daquesta Corte laddove ha statuito che le reiterate violenze fisiche emorali inflitte da un coniuge all altro costituiscono violazionitalmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare diper sé sole non solo la pronuncia di separazione personale inquanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza maanche la dichiarazione della sua addebitabilità all autore di esse.

Illoro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere diprocedere alla comparazione ai fini dell adozione delle relativepronunce col comportamento del coniuge che sia vittima delleviolenze trattandosi di atti che in ragione della loro estremagravità sono comparabili solo con comportamenti omogenei *31351/2022 * 3925/2018 .3.6. Nel caso di specie ‒ come si desume dalla stessa sentenzaimpugnata ‒ il ricorrente aveva evidenziato pag. 3 le «scenate ee delle figlie che avevano indotto l * a chiedere e ad ottenere qualche mese prima della separazione un provvedimento ex art.342 bis c.c. ‒ trascritto nella parte essenziale nel ricorso e la cuiallegazione agli atti del giudizio di primo grado è stata indicata nelrispetto del principio di autosufficienza ‒ che conteneva l ordine allamoglie di «cessare immediatamente i comportamenti violentidescritti nel ricorso nonché di allontanarsi immediatamentedall abitazione familiare».Né assume rilievo alcuno ‒ al contrario di quanto affermato dallaCorte d appello ‒ la tolleranza del marito che avrebbe sopportatotale situazione dal 2005 anno dell insorgenza della patologia al2014 anno della separazione .* Corte ha invero ripetutamente affermato che è irrilevanteai fini dell addebito della separazione l eventuale tolleranza di un12 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da parte dell altroData pubblicazione 20/04/2023vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili nonessendo configurabile un esimente oggettiva che faccia veniremeno l illiceità del comportamento né una rinuncia tacitaall adempimento dei doveri coniugali aventi carattere indisponibile * 5762/1997 * 19450/2007 * 25966/2022 .In definitiva la sola patologia psichiatrica di cui sia affetto uno deiconiugi laddove non comporti una effettiva incapacità di intenderee di volere non esime il giudice ai fini della chiesta pronunciasull addebito della separazione personale tra i coniugi dalla verificae valutazione dei comportamenti coniugali in rapporto allaeventuale violazione dei doveri di cui all art.143 c.c. ed alla loroefficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.3.7.

Assume anche rilievo ai fini della intollerabilità dellaprosecuzione della convivenza anche nei confronti dei figli art. 151c.c. l episodio dedotto dal ricorrente nella sentenza di appello pag. 3 della denuncia penale nei confronti della moglie per ilgravissimo fatto degli abusi sessuali sulle figlie minori per il quali come da memoria la medesima sarebbe stata condannata aquattro anni di reclusione con pronuncia di decadenza dallaresponsabilità genitoriale della stessa in sede di divorzio e diappello . Tale episodio è avvenuto nel 2018 durante il corso delgiudizio di separazione per cui poteva essere considerato sia dalgiudice di primo che da quello di secondo grado al quale era statoriproposto.La tempestiva proposizione della domanda di addebito invero nonimpedisce che la stessa sia pronunciata anche per fattisopravvenuti o comunque conosciuti nel corso del giudizio diseparazione * 1919/1984 .

In tal senso si è altresì affermatoche «il coniuge che proponga domanda di separazione conpronuncia di addebito all altro coniuge può dedurre perfino inappello nuovi fatti verificatisi nel corso del giudizio di appello in13 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023Numero di raccolta generale 10711/2023aggiunta a quelli fatti valere in primo grado in quanto la nuovaData pubblicazione 20/04/2023deduzione non immuta ne il petitum ne la causa petendi delladomanda» * 5020/1990 . Nel caso di specie la violenzasessuale sulle figlie non mutava la causa petendi dell addebitofondata sulla violazione del dovere di assistenza nei confronti delmarito e delle figlie essendosi solo ulteriormente dedotto l aspettospecifico della condotta del genitore causa di grave pregiudizio suifigli.Quanto infine alle relazione extraconiugali che peraltro avrebberoriguardato entrambi i coniugi la Corte territoriale si è espressa intermini di «verosimiglianza» laddove il nesso causale tra larelazione extraconiugale e la rottura dell unione coniugale vaaccertato dal giudice con rigorosa ricostruzione dei fatti *20866/2021 .3.8.

La sentenza deve pertanto essere cassata.4. Le restanti censure attinenti alla questione dell assegno dimantenimento richiesto dalla moglie sia in relazione al periodo diriferimento stante la contemporanea pendenza del giudizio didivorzio instaurato tra le parti nel maggio 2018 ed alladocumentazione reddituale da prendere in esame al momento delladecisione sia con riguardo ai presupposti per il riconoscimentononché alle questioni del contributo della madre al mantenimentodelle figlie negato dal giudice del merito sulla sola base delleprecarie condizioni economiche della stessa della anticipazionedella decorrenza dall ottobre 2016 data di presentazionedell istanza ex art.709 ter c.p.c. dell * o dal marco 2018 datadi presentazione di istanza di modifica della riduzione disposta incorso di causa dell assegno di mantenimento e di revoca delsequestro ex art.156 comma 6 c.c. disposto a carico dell * agaranzia dell adempimento dell obbligo di versamento dell assegnodi mantenimento sono di conseguenza assorbite.14 di 15* d Ufficio Numero registro generale 28832/2021Numero sezionale 1451/2023La Corte d appello all esito della valutazione dell an ove vengaNumero di raccolta generale 10711/2023respinta la richiesta di addebito della separazione allaD atma poubgblliiceaz io ne 20/04/2023condizione ostativa all attribuzione dell assegno in suo favoredovrà verificare per il periodo in cui nella contemporaneapendenza del giudizio di divorzio i rapporti economici tra le particontinuano ad essere regolati dai provvedimenti emessi nel giudiziodi separazione * 3852/2021 * 7547/2020 *27205/2019 * 24991/2010 le condizioni economiche deiconiugi avuto riguardo alla necessità di mantenere il tenore di vitagoduto in costanza di matrimonio cfr. * 12196/2017 conf.* 16809/2019 * /2022 ed al particolare dovere dicollaborazione processuale che nel procedimento di separazionepersonale e in quello di divorzio è imposto a entrambi i coniugi inderoga alla disciplina ordinaria dell onere della prova lasciata diregola alla libera iniziativa delle parti interessate *22616/2022 .5.

Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento dei primi tremotivi di ricorso assorbiti i restanti va cassata la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d appello di Milano in diversacomposizione.Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. *La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso assorbiti i restanticassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d appello di Milanoin diversa composizione anche in ordine alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo 2023IL PRESIDENTE15 di 15* La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso assorbiti i restanticassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d appello di Milanoin diversa composizione anche in ordine alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo 2023IL PRESIDENTE15 di 15* *