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Ordinanza Interlocutoria — n. 10700/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 10700/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10700/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da Brivio Adriano, rappresentato e difeso da gli Avv. Stella Tedesco, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Severino Grassi in Roma, via S. Tommaso d’Aquino,80 -ricorrente- Contro Cristini Assunta e Brivio Verdiana, rappresentate e difese dall’ Avv. Riccardo Mandelli ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Como, via Volta,38 -controricorrenti- Nonché Immobiliare del Ciliegio s.r.l. -intimata- avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 2746/2019 depositata il 20.6.2019 e notificata il 20.6.2019.

Regesto Legislator

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art. 2476 c.c, art. 302 c.p, art. 305 c.p, art. 81 c.p, art. 300 c.p, art. 110 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 10700/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il Tribunale riteneva efficace la costituzione delle eredi, ai sensi dell’art. 302 c.p.c., non essendo stato il processo dichiarato interrotto, non essendo stata la morte di Aurelio Brivio dichiarata dal suo difensore, e reputava irrilevante la mancata iscrizione dell’acquisto delle quote del defunto da parte delle eredi, avendo tale iscrizione valenza di mera pubblicità dichiarativa. Le convenute eccepivano, a questo punto, l’estinzione del processo, essendo decorsi più di tre mesi dalla dichiarazione di morte del de cuius, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., e non avendo le eredi titolo per costituirsi in prosecuzione nel processo, non essendo socie della Immobiliare il Ciliegio.

Parole chiave

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legittimazione attiva degli eredi vocazione ereditaria responsabilità del successore erede legittimo massa ereditaria rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 2476 c.c
E tuttavia, i convenuti deducevano che il processo sarebbe divenuto improcedibile, essendo venuto a mancare il socio impugnante, unico legittimato ad agire ex art. 2476 c.c.
art. 302 c.p
art. 305 c.p
Le convenute eccepivano, a questo punto, l’estinzione del processo, essendo decorsi più di tre mesi dalla dichiarazione di morte del de cuius, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., e non avendo le eredi titolo per costituirsi in prosecuzione nel processo, non essendo socie della Immobiliare il Ciliegio.
art. 81 c.p
anche in ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., consentendo la prosecuzione del giudizio alle sigg.re Cristini Assunta e B rivio Verdiana, quali eredi di Brivio Aurelio.
art. 300 c.p
Ragioni di continuità del processo, in funzione dei rapporti derivanti dalla successione mortis causa,conducono ad ammettere che possano acquisire la qualità di sostituto processuale del de cuius senza interruzione del processo per la costituzione volontaria degli eredi ex art. 300 c.p.c.
art. 110 c.p
La Corte avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l’art. 110 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da Brivio Adriano, rappresentato e difeso da gli Avv. Stella Tedesco, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Severino Grassi in Roma, via S. Tommaso d’Aquino,80 -ricorrente- Contro Cristini Assunta e Brivio Verdiana, rappresentate e difese dall’ Avv. Riccardo Mandelli ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Como, via Volta,38 -controricorrenti- Nonché Immobiliare del Ciliegio s.r.l. -intimata- avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 2746/2019 depositata il 20.6.2019 e notificata il 20.6.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13.4 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. Oggetto: responsabilità amministratori FATTI DI CAUSA In primo grado, l'attore Aurelio Brivio, in qualità di socio della Immobiliare del Ciliegio srl, ha impugnato la delibera assembleare del 29.05.2014 in tema di compenso dell'amministratore unico Adriano Brivio e di distribuzione di utili ai soci. Ha svolto altresì azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. nei confronti dell'amministratore unico, chiedendo l'annullamento della delibera, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno subito dalla società nonché la sua revoca dalla carica.

In data 29 giugno 2015 il convenuto e la società, litisconsorte nel giudizio, dichiaravano la morte di Aurelio Brivio, che non veniva dichiarata dal legale dell’attore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 300, comma 2, c.p.c., per cui il processo non veniva interrotto. E tuttavia, i convenuti deducevano che il processo sarebbe divenuto improcedibile, essendo venuto a mancare il socio impugnante, unico legittimato ad agire ex art. 2476 c.c. Alla successiva udienza del 7 giugno 2016 si costituivano in prosecuzione del processo le eredi del defunto Aurelio Brivio, Assunta Cristini e Verdiana Brivio, ai sensi degli artt. 300, comma 2 e 302 c.p.c., al fine di evitare l’interruzione del processo per il dichiarato decesso del loro dante causa.

Il processo, andato in decisione, veniva rimesso in istruttoria, in data 7 ottobre 2016, avendo ‒ nelle conclusionali ‒ i convenuti contestato la legittimazione passiva delle eredi, in quanto non socie della predetta società. All’udienza del 10 gennaio 2017, le eredi ribadivano la loro legittimazione a subentrare nel processo, quali eredi universali dell’attore, ed avendo acquisito ‒ in data 3 gennaio 2017, con iscrizione dell’acquisto, depositato ex art .2470 c.c. il 9 gennaio 2017 ‒ la qualità di socie della Immobiliare il Ciliegio.

Il Tribunale riteneva efficace la costituzione delle eredi, ai sensi dell’art. 302 c.p.c., non essendo stato il processo dichiarato interrotto, non essendo stata la morte di Aurelio Brivio dichiarata dal suo difensore, e reputava irrilevante la mancata iscrizione dell’acquisto delle quote del defunto da parte delle eredi, avendo tale iscrizione valenza di mera pubblicità dichiarativa. Le convenute eccepivano, a questo punto, l’estinzione del processo, essendo decorsi più di tre mesi dalla dichiarazione di morte del de cuius, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., e non avendo le eredi titolo per costituirsi in prosecuzione nel processo, non essendo socie della Immobiliare il Ciliegio.

Il Tribunale, annullata la delibera impugnata, condannava Adriano Brivio al pagamento della somma di € 115.094,30. Non risulta rilevante, poi, a detta del Tribunale, la data dell'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento delle quote, e ciò in quanto tale iscrizione avrebbe valenza unicamente dipubblicità dichiarativa. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Milano nella sola parte del rigetto delle eccezioni preliminari attinenti alla legittimazione attiva degli eredi in prosecuzione.La Corte di merito ha rigettato l’appello perché ha ritenuto che l’azione di responsabilità contro gli amministratori è un diritto esclusivo della società che è fatto valere dal socio in qualità di sostituto processuale ex art. 81 c.p.c.

Le eredi universali, sulla base dell’accettazione, retroattiva al momento dell’apertura della successione, avevano acquisito la qualità di socie e potevano esercitare l’azione ex art. 2476, comma 3, c.c. Ragioni di continuità del processo, in funzione dei rapporti derivanti dalla successione mortis causa,conducono ad ammettere che possano acquisire la qualità di sostituto processuale del de cuius senza interruzione del processo per la costituzione volontaria degli eredi ex art. 300 c.p.c. Brivio Adrianoha presentato ricorso per cassazione con due motivi.

Cristini Assunta e Brivio Verdianahanno presentato controricorso ed anche memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce , tra gli altri motivi, la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 110, 300, 302, 305 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l’art. 110 c.p.c. anche in ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., consentendo la prosecuzione del giudizio alle sigg.re Cristini Assunta e B rivio Verdiana, quali eredi di Brivio Aurelio. 3.Appare opportuno trattare il presente ricorso in pubblica udienza, in considerazione della questione di diritto di particolare importanza che deve essere decisa, e più precisamente se esist a la legittimazione degli eredi ‒ in quanto tali, anche se non soci a loro volta ‒ del socio che ha promosso azione di annullamento di delibera assembleare e di responsabilità, ai sensi dell’art. 2476 c.c. a proseguire nel giudizio promosso o se il processo d ivenga improcedibile, essendo venuto a mancare il socio impugnante, unico legittimato ad agire ex art. 2476 c.c.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza della Prima sezione civile.