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Ordinanza — n. 10685/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming nullity of corporate resolution without proving concrete interest to act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10685/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellants failed to demonstrate a concrete and actual interest in challenging the corporate resolution. Although the lower court had recognized the appellants' standing based on their 50% shareholding and the procedural defect of non-convocation, the Supreme Court maintained that such interest must be explicitly alleged by the plaintiff. The decision emphasizes that mere status as a shareholder or non-voting on the resolution is insufficient to establish the requisite standing for a nullity action.

Regesto Legislator

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Art. 2252 c.c.; Art. 102 c.p.c.: The plaintiff alleging nullity of a corporate resolution must always allege a concrete and actual interest, which cannot be presumed solely from their status as a shareholder or lack of participation in the vote.

Parole chiave

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standing to sue concrete interest corporate nullity shareholder rights procedural admissibility diritto all'affiliazione esclusione del socio diritto di voto delle azioni depositate

Disposizioni normative citate

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Art. 2252 c.c.
2323, comma 1, c.c.)”, richiedeva “il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.), non risultando che l’atto costitutivo o lo statuto disponessero diversamente”.
Art. 2323, comma 1, c.c.
Art. 102 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
l. n. 228 del 2012
1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 2252 c.c
2323, comma 1, c.c.)”, richiedeva “il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.), non risultando che l’atto costitutivo o lo statuto disponessero diversamente”.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20839 del 2017
Cass. n. 20839 del 2017, in motiv.; Cass.
Cass. n. 20558 del 2008
20839 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20558 del 2008, dove si evidenzia che “nella Ric.
Cass. n. 20107/2013
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11435-2019proposto da: POZZUOLI MARITTIMA S.A.S. DI BUONO UMBERTO E DI SCALA VINCENZO C., PATALANO MARIA FERMA, BUONO LUCIA, BUONO ANNA e BUONO UMBERTO, rappr e se ntat i e difes i dall’AvvocatoLUCA DE NUNZIO p er procur a in calce al ricorso; -ricorrenti - contro BUONO VINCENZO, rappresentat o e difes o da gli Avvocat i FRANCESCO MAZZELLA e GIORGIO BUONO per procura a margine del controricorso; - controricorrente - nonché BUONO SALVATORE; - intimato - avverso la SENTENZA n. 4494/2018della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata l’8/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;Ric. 2019n. 11435 - Sez. 1 - CC del 24 marzo 20 2 3 FATTI DI CAUSA 1.1.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da Vincenzo Buono e in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato la nullità della deliberazione con la quale l’assemblea dei soci della Pozzuoli Marittima s.a.s. di Buono Umberto e di Scala Vincenzo C., in data 22/6/2012, ha deciso l’esclusione del socio accomandatario fallito e nominato in sostituzione dello stesso un nuovo socio accomandatario senza la necessaria convocazione degli attori Vincenzo Buono e Salvatore Buono anche segli stessi erano soci e custodi giudiziari di una quota pari complessivamente al 50% del capitale sociale della società. 1.2.

La corte d’appello, in particolare, ha ritenuto che:- Vincenzo Buono, nella qualità di socio della indicata società (come riconosciuto, al pari di Salvatore Buono, dalla sentenza della Corte di cassazione n. 20107/2013) e di custode giudiziario di una quota pari complessivamente al 50% del relativo capitale sociale (come disposto con ordinanza della stessa corte d’appello del 12/6/2008), aveva il diritto “a partecipare all’assemblea avente all’ordine del giorno la designazione di un nuovo socio accomandatario in luogo del precedente escluso di diritto perché dichiarato fallito”; - tale deliberazione, “ determinando una modifica dell’atto costitutivo (art. 2323, comma 1, c.c.)”, richiedeva “il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.), non risultando che l’atto costitutivo o lo statuto disponessero diversamente”. 1.3.

Né, per contro, ha aggiunto la corte, è necessario, che, ai fini della sua legittimazione ad agire, il socio alleghi l’esistenza di un interesse concreto e attualealla rimozione della delibera, posto che la decisione dell’assemblea, modificando l’atto costitutivo, doveva essere assunta, “indipendentemente Ric. 2019n. 11435 - Sez. 1 - CC del 24 marzo 20 2 3 da qualsiasi eventuale profilo soggettivo di merito”, nel rispetto dell’art. 2252 c.c.,a pena di nullità, tanto più che la sussistenza dell’interesse ad agire è predicabile (a prescindere dalla correlazione con il merito della deliberazione ) “ anche nel solo illecito impedimento all’esercizio dei diritti sociali” e che, nel caso in esame, datala misura delle quote detenute dagli attori, tale impedimento “era di per sé idoneo ad arrecare loro il pregiudizio consistito nel forzato silenzio sulla scelta del nuovo socio accomandatario cui la restante compagine sociale li aveva costretti”. 1.4.

La Pozzuoli Marittima s.a.s. di Buono Umberto e di Scala Vincenzo C., Maria FermaPatalano, Lucia Buono , Anna Buono e Umberto Buono , c on ricorso notificato il 28 / 3 /201 9 , hannochiesto, per due motiv i , la cassazione della sentenza . 1.5. Vincenzo Buono ha resistito con controricorso. 1.6. Salvatore Buono è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, i ricorrent i, lamentando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su vari punti della controversia, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte distrettualeha ritenuto che Vincenzo Buono era legittimato all’impugnazione della delibera in quanto socio e custode giudiziario senza, tuttavia, considerare che: - l’attore, come la stessa corte ha rilevato, al momento della delibera del 22/6/2012 non era socio, essendo stato riconosciuto tale solo per effetto della sentenza della Corte di cassazione del 2013, e che lo stesso, al momento dell’introduzione del giudizio, non era più custode giudiziariodella quota; - la delibera non ha modificato l’atto costitutivo, come ha invece ritenuto la corte d’appello, essendosi limitata a nominare un nuovo socio accomandatario.Ric. 2019n. 11435 - Sez. 1 - CC del 24 marzo 20 2 3 2.2.

Il motivo è inammissibile. La corte d’appello, infatti, ha rilevato che Vincenzo Buono aveva impugnato la delibera nella qualità non solo di socio della Pozzuoli Marittima s.a.s. (come riconosciuto solo con sentenza d i questa Corte n. 20107/2013), ma anche (e già al momento della delibera) di custode giudiziario di una quota pari, insieme a quella di Salvatore Buono, al 50% del relativo capitale sociale (come disposto con ordinanza della stessa corte d’appello del 12/6/2008),e, sulla base di tale presupposto (rimasto, in fatto, incontestato, non risultando, per contro, la dedotta perdita di tale qualità), ha ritenuto, con statuizione non censurata, che lo stesso, come tale, era legittimato ad impugnare la delibera assunta dagli (altri) soci il 22/6/2012. 2.3.

Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e l’errata applicazione di norme di diritto, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che il socio che impugna per nullità una delibera assembleare debba allegare l’esistenza di un interesse concreto e attuale, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, il socio che impugna per nullità una delibera assembleare deve pur sempre allegare l’esistenza di un proprio interesse concreto e attuale, non essendo sufficiente che sia socio e che non abbia concorso con il proprio voto alla formazione della decisione assembleare. 2.4.

Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, infatti, non si confrontano realmente con la sentenza che hanno impugnato: la quale, invero, dopo aver evidenziato (con statuizione rimasta incensurata) che la decisione assunta dall ’ assemblea, modificando (con la nomina del nuovo socio accomandatario) l’atto costitutivo della societa (cfr. Cass. n. 20839 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20558 del 2008, dove si evidenzia che “nella Ric. 2019n. 11435 - Sez. 1 - CC del 24 marzo 20 2 3 società in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell’unico socio accomandatario determina … una modifica dell’atto costitutivo”), doveva essere assunta, a pena di nullità, nel rispetto dell’art.2252 c.c., e cioè (in mancanza di una diversa previsione statutaria) con il consenso di tutti i soci, ha nondimeno ravvisato, in capo all’attore, la sussistenza dell’interesse ad agire in quanto predicabile , in ragione della mancata convocazione dello stesso,“anche nel solo illecito impedimento all’esercizio dei diritti sociali”, ed, a fronte della misura delle quote detenute dagli attori, pari al 50% del capitale sociale, nella sua idoneità “ad arrecare loro il pregiudizio consistito nel forzato silenzio sulla scelta del nuovo socio accomandatario cui la restante compagine sociale li aveva costretti”.

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità delricorso; condanna iricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.Ric. 2019n. 11435 - Sez. 1 - CC del 24 marzo 20 2 3 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,