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Ordinanza — n. 10647/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bank contract nullity due to joint withdrawal of lawsuit by all parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10647/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal process extinguished following a joint withdrawal signed by all plaintiffs and the defendant bank. The appellants had challenged a lower court's rejection of their claims regarding the validity of investment contracts and damages, citing violations of financial regulations and lack of motivation. The court ruled that the formal act of withdrawal by both sides legally terminated the proceedings without any further analysis of the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; The withdrawal of a lawsuit by all parties, including the defendant, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a separate ruling on litigation expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal of lawsuit extinction of proceedings civil procedure code litigation costs waiver bank contract dispute Cassation appeal unified contribution beni di famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 17689/2018 proposto da: Anna Camosci, Camilla Della Rocca, Giuseppe Della Rocca e Benedetta Della Rocca, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Sistina nr. 118, presso lo Studio degli avv.ti Alessandro Munari e Raffaele Cavani che li rappresentano e difendono giusta procura; - ricorrenti - contro Unione di Banche Italiane Società per Azioni, incorporata in Intesa San Paolo spa, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Nazionale nr 204 , presso lo Studio degli avv.ti Francesco Mocci, Ludovica d'Ostuni e Luca Zitiello giusta procura in atti - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1705/2018 della CORTE D'APPELLO di Milano, depositata il 4/4/2018; 'r udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11.01.2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 4/4/2018 rigettava l'appello proposto da Anna Camosci, Camilla, Giuseppe e Benedetta Della Rocca, in proprio ed in qualità di eredi di Luigi Salvatore Della Rocca avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto le domande di nullità del contratto-quadro e dei singoli ordini di investimento effettuati negli anni 2005 e 2006 e di risarcimento danni proposte dagli attori.

2. Gli eredi Della Rocca hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi; UBI spa ha svolto difese mediante controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 TUF e dell'art 30, comma 1 Reg. Consob, in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc per avere l'impugnata sentenza seguito i principi non condivisibili enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite circa la validità dei cosiddetti contratti monofirma. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotto «violazione dell'art 2358 cc in relazione alla concessione di aperture di credito per l'acquisto di azioni della società che detiene l'intero capitale sociale della Banca.

Difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art 360 nr. 4 e 5 cpc» 1.2 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano «violazione degli artt. 27,28, 29 Reg. Consob nr 11522/1998 e 21 TUF in relazione alla responsabilità precontrattuale e contrattuale della Banca, con riferimento all'ad 360 nr 3 cpc. Difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art 360 nr 4 e 5 cpc». 1.3 Con il quarto motivo viene dedotta «violazione degli artt. 41 e 42 reg. Consob nr 16190/07 e 21 TUF e dell'ad 115 cpc in relazione alla profilatura del cliente e alla inappropriatezza degli investimenti, con riferimento all'ad 360 nr 3 cpc.

Difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'ad 360 nr 4 e 5 cpc».

1. In data 27/12/2022 è stato depositato «atto congiunto di rinuncia», sottoscritto dai ricorrenti con firma autenticata dal legale e dal procuratore speciale di Intesa San Paolo, Banca che ha incorporato UBI spa, sempre con sottoscrizione autenticata dal legale.

2. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso Così deciso nella Camera di Consiglio