Italian Court dismisses asylum appeal due to missing lawyer's certification of power of attorney date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the asylum appeal inadmissible because the lawyer failed to certify the specific date of the power of attorney's issuance. The applicant argued violations regarding credibility and subsidiary protection, but the court focused solely on procedural defects. The decision relied on Supreme Court precedent requiring explicit certification that the power of attorney was granted after the administrative decree was communicated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008; The power of attorney for cassation appeals in immigration matters must explicitly state a date subsequent to the communication of the challenged decree, and the lawyer must certify this date and the authenticity of the signature, otherwise the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1077-2021 proposto da: DIALLO DJIBY, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGIA DI FEDE, giusta procura; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Messina, il quale ha disatteso il ricorso contro la decisione negativa della competente commissione territoriale; - che non svolge difese il Ministero dell'interno intimato; RITENUTO - che le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
1) violazione degli artt. 2,3, 14 d.lgs. n. 251 del 2007, per non avere ritenuto il richiedente credibile;
2) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, per non avere ritenuto sussistenti, diversamente dalla realtà, le condizioni per la protezione sussidiaria;
3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 25 del 1998, per non avere concesso la protezione umanitaria; - che il ricorso è inammissibile per difetto di procura; - che, invero, il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all'atto, priva della certificazione della data in cui la stessa è stata conferita; - che l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi; - che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite della Corte che, con sentenza del 10 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principi di diritto:
«L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo r-i favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»;
«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 -bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; - che, facendo applicazione di essi, il ricorso è inammissibile, non contenendo esso nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto richiesto; - che non occorre procedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'Amministrazione; - che ne segue il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, s