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Ordinanza — n. 10597/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows judicial determination of expropriation compensation when no final commission estimate exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10597/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court overturned the Court of Appeal's dismissal, ruling that the plaintiff could directly seek a judicial determination of expropriation compensation. The lower court had incorrectly barred this action because the administrative authority had only offered a provisional indemnity without issuing a final estimate by the provincial commission. The Court clarified that the existence of a provisional offer does not preclude the owner from requesting a judicial assessment of the just compensation under Article 54 of DPR 327/2001.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 1, DPR n. 327/2001; Art. 16, Law n. 865/1971: In expropriation proceedings, if the expropriating authority offers only a provisional indemnity without issuing a final estimate by the provincial commission, the owner may directly request a judicial determination of the just compensation without waiting for the administrative procedure to conclude.

Parole chiave

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expropriation compensation judicial determination provisional indemnity final estimate procedural admissibility DPR 327/2001 just compensation indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 54, comma 1, DPR n. 327/2001
22844/16) secondo il quale l'azione di determinazione dell'indennità d'esproprio è testualmente prevista dall'art. 54, c.1, dpr n.
Art. 16, Law n. 865/1971
Ora, nel caso concreto, la ricorrente ha legittimante promosso il giudizio di determinazione dell'indennità d'esproprio, in mancanza del calcolo dell'indennità definitiva da parte dell'ente espropriante di cui all'art. 16 della I.
Art. 19, Law n. 865/1971
865 del 1971; nel primo caso, l'opposizione alla stima va proposta nel breve termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge cit., mentre, ove sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriando è consentito, dopo la decisione n.
Art. 42 Cost.
67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., pur quando venga emesso tardivamente o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della commissione.
Art. 11, Law n. 865/1971
Pertanto, la provvisorietà o definitività dell'indennità non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel sub-procedimento previsto dall'art. 11 della I.
Art. 12, comma 1, Law n. 865/1971
Art. 15, Law n. 865/1971
art. 42 Cost
67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., pur quando venga emesso tardivamente o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della commissione.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 2193/16
15 e 16, che la determina in via definitiva, rendendola incontestabile in mancanza di tempestiva impugnazione davanti alla corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma (Cass., n. 2193/16; n.
Cass., n. 21886/11
Cass. 5518/2017
54, onde sentire dichiarare giudizialmente l'indennità a lui dovuta, senza necessità di dovere attendere la determinazione definitiva della stessa (Cass. 5518/2017; n.13405/2022).
Cass., n. 13405/2022
Corte Costituzionale, n. 67/1990
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Testo completo

7 ORDINANZA sul ricorso 21535/2017 proposto da: ANNA DE MARTINO, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Massimo Brunetti dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -Ricorrente - -contro- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappres. p.t., COMUNE di TERZIGNO, in persona del legale rappres. p.t.; -Intimati- avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, pubblicata il 24.3.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Cons. rel., dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO CHE Con ricorso ex art. 702bis, cpc, Anna De Martino, premesso che a seguito dell'ordinanza n. 191 del 2009, con cui era stata disposta l'occupazione d'urgenza del terreno di sua proprietà in Terzigno, con offerta dell'indennità d'occupazione provvisoria pari a euro 8 al mq, da ritenere irrisoria in quanto non teneva conto dell'effettiva destinazione del terreno alla coltivazione a vino pregiato, e che con ordinanza del 22.6.16 era stata pronunciata l'espropriazione definitiva del terreno a favore della presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedeva alla Corte d'appello di Napoli la determinazione della giusta indennità.

Con ordinanza del 24.3.17, la Corte territoriale dichiarò inammissibile la domanda, osservando che: circa l'indennità d'occupazione temporanea, la disciplina ex d.lgs. n. 150/01 sanciva l'inderogabilità del procedimento amministrativo di determinazione dell'indennità, stabilendo che la parte che vi abbia interesse può presentare istanza alla commissione prevista dall'ad. 41, e solo avverso l'indennità così determinata è ammissibile l'opposizione giudiziaria; nel caso concreto non risultava, però, essere stata richiesta la suddetta determinazione, ma adita direttamente l'autorità giudiziaria; parimenti, in ordine all'indennità d'espropriazione, qualora l'ente espropriante non porti avanti la procedura per la nomina della commissione dei tecnici, il proprietario può adire il GA per la nomina del commissario ad acta, al riguardo, l'ad. 54 d.lgs. n. 151, non abilita a ritenere la possibilità anche di una azione di determinazione giudiziaria quale alternativa al giudizio d'opposizione alla stima, in primo luogo perché la lettera della norma non conteneva una tale interpretazione, rinviando all'ad. 29 che dispone l'applicazione del rito camerale, ribadendo che l'opposizione va proposta entro 30 gg. dalla notifica del decreto d'esproprio o dalla notifica della stima peritale se successiva; pertanto, dalla citata normativa era dato desumere che il legislatore avesse qualificato come "opposizione alla stima" tutte le ipotesi di contestazione della correttezza del procedimento liquidatorio dell'indennità, sia in senso di inadeguata determinazione, sia in senso della mancanza della stessa; l'inciso di cui all'ad. 54, come richiamato dall'ad. 50 (secondo il quale "comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità") è una norma di chiusura valevole per le ipotesi residuali, da riferire alla sola ipotesi dell'opposizione alla stima.De Martino ricorre in cassazione con unico motivo.

Non si sono costituite le parti intimate. RITENUTO CHE L'unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 50,54, dpr n. 327/01, per aver la Corte d'appello dichiarato inammissibili le domande di determinazione delle indennità d'espropriazione e di occupazione temporanea, in contrasto con l'orientamento di questa Corte (v. Cass., n. 22844/16) secondo il quale l'azione di determinazione dell'indennità d'esproprio è testualmente prevista dall'art. 54, c.1, dpr n. 327/01, nella parte in cui è sancito che il proprietario può comunque chiedere la suddetta determinazione.

Il motivo è fondato. In tema di espropriazione, secondo un consolidato orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- all'espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata, o meno, da parte della commissione provinciale, quella definitiva di cui all'art. 16 della I. n. 865 del 1971; nel primo caso, l'opposizione alla stima va proposta nel breve termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge cit., mentre, ove sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., pur quando venga emesso tardivamente o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della commissione.

Pertanto, la provvisorietà o definitività dell'indennità non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel sub-procedimento previsto dall'art. 11 della I. n. 865 del 1971, relativo alla stima provvisoria, si esaurisce con l'offerta in misura congrua all'espropriando ed il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile che ne sostituisce comunque l'ammontare (art. 12, comma 1), mentre nel prosieguo, se non venga accettata dal proprietario, tale sostituzione è richiesta dall'espropriante dopo l'adozione del decreto di esproprio alla commissione provinciale di cui ai successivi artt. 15 e 16, che la determina in via definitiva, rendendola incontestabile in mancanza di tempestiva impugnazione davanti alla corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma (Cass., n. 2193/16; n. 21886/11).

Inoltre, è stato affermato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si proceda all'esproprio nei modi previsti dall'art. 22 d.P.R. n. 327 del 2001 e insieme al decreto si comunichi — come nel caso di specie — la misura dell'indennità provvisoria, il soggetto destinatario può agire, oltre che con il rimedio rappresentato dall'attivazione del procedimento previsto dall'art. 44 d.P.R. cit., anche con l'opposizione alla stima davanti alla corte d'appello, ai sensi del successivo art. 54, onde sentire dichiarare giudizialmente l'indennità a lui dovuta, senza necessità di dovere attendere la determinazione definitiva della stessa (Cass. 5518/2017; n.13405/2022).

Ora, nel caso concreto, la ricorrente ha legittimante promosso il giudizio di determinazione dell'indennità d'esproprio, in mancanza del calcolo dell'indennità definitiva da parte dell'ente espropriante di cui all'art. 16 della I. n. 865 del 1971. Pertanto, l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio alla corte d'appello dì Napoli, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così decis