Cassation court dismisses appeal against COSAP fee ruling, confirming no public occupation occurred due to prior servitude.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Roma Capitale against the Second Instance Court's decision denying the COSAP fee. The appellant argued that the absence of a formal concession meant the fee was due, while the lower court found the grilles and openings existed before the street was made public. The court ruled that since the structures were part of the original building and constituted a pre-existing servitude of passage, they did not amount to a new public occupation requiring the fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63; I.L. 2248/1865, art. 22, c. 3: The imposition of the COSAP fee does not apply when the grilles and openings were present at the time of construction and merely formalize a pre-existing public passage servitude, as this does not constitute a new occupation of public domain.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22531/2018 R.G. proposto da: ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato MAGGIORE ENRICO (MGGNRC70E09H501Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, CONDOMINIO DI VIA CORSICA N.4 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 406/2018 depositata il 19/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 406/2018, pubblicata in data 19.1.2018, rigettando l'appello proposto da Roma Capitale, ha confermato la decisione del Tribunale capitolino n.4003/2015, con la quale era stata accolta la domanda di accertamento della non debenza, da parte del Condominio di Via Corsica n.4 Roma, del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2008, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate nel marciapiede antistante l'edificio condominiale.
Secondo il giudice di seconde cure non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione e di atti formali di imposizione della servitù, non potendosi ritenere la realizzazione di griglie e intercapedini abusiva, essendo stata realizzata sulla base della concessione edilizia in epoca anteriore all'assoggettamento della strada all'uso pubblico, né potendosi sostenere la tesi della concessione presunta in assenza di formali atti di costituzione di servitù. La Corte di appello ha poi aggiunto che non si verte4,6tin ipotesi di occupazione, non realizzando le opere del condominio ipotesi di sottrazione della superficie all'uso pubblico della strada , come del resto emergeva da alcune circolari adottate dall'amministrazione capitolina sulla base di una risoluzione ministeriale -n.258/E del 29.11.1996 - che dimostravano la non debenza del canone, dovendo l'azione amministrativa informarsi ai canoni di lealtà, prevedibilità e certezza. , Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Roma Capitale, affidato a u~otivs-,V,24 14.
Il Condominio di Via Corsica n.4, Roma e l'Agenzia delle Entrate- Riscossione non si sono costituite/ Roma Capitale ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 24.1.12023. Con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art. 16 del Regolamento del Comune di Roma in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente assume che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che, non essendo stata nel caso concreto rilasciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma richiesta a tale titolo dall'ente comunale non sarebbe dovuta.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della I.n.2248/1865. La Corte di appello avrebbe errato nel non considerare che l'art.22, c.3, della I.n.2248/1865 presume la proprietà pubblica delle strade comunali, piazze e spazi adiacenti aperti sul suolo pubblico rappresentato da tutte le aree che, per l'immediata accessibilità alle strade, costituiscono parte integrante del complesso viario del comune. Presunzione che non sarebbe stata smentita dalle allegazioni del Condominio. Ha aggiunto ancora la ricorrente che il concetto di occupazione richiamerebbe unicamente il fatto oggettivo della relazione concretamente instaurata con la cosa e che le griglie ed intercapedini, pur se realizzati al tempo della costruzione del fabbricato condominiale, avrebbero comunque prodotto il presupposto per l'imposizione del canone COSAP in ragione della permanente occupazione di superficie di proprietà comunale.
Con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione della I.n.212/2000, lamentando che pareri e circolari non potrebbero superare il valore legale della normativa di settore, avendo efficacia meramente interna. Passando all'esame congiunto dei primi due motivi di ricorso, gli stessi sono infondati e determinano l'assorbimento del terzo motivo. Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare, in contenzioso omogeneo rispetto a quello per cui è qui processo, che se le grate o intercapedini esistevano già quando il Condominio ha messo volontariamente (seppur non intenzionalmente), con carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del condominio) a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il Comune aveva «ricevuto» il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la tolleranza del Condominio del pubblico passaggio ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, oltretutto, le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti.
Sicché è stato ritenuto che in tale ipotesi il presupposto impositivo della Cosap non sussiste, stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio per dicatio ad patriam, non ricorrendo una occupazione, con griglie ed intercapedini, di un suolo privato già soggetto al pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione (Cass. 21236/2019; Cass. 2183/2020).Orbene, nel caso concreto la Corte d'appello ha accertato in fatto che l'apposizione di griglie e intercapedini costituisce un prius - essendo state realizzate con l'edificazione dell'immobile - rispetto all'assoggettamento della strada privata ad uso pubblico.
Tale accertamento di fatto operato dalla Corte di appello non è stato, invero, contestato dall'appellante e, conseguentemente, è sufficiente a dimostrare l'infondatezza dei due motivi proposti da Roma capitale, determinando l'assorbimento del terzo motivo. Il ricorso va per l'effetto rigettato. Nulla spese. Va dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.
13. PQM Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso i