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Ordinanza — n. 10443/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of contract production in public contract disputes under Art. 345 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10443/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the bankruptcy estate's appeal against a lower court ruling that barred the introduction of the construction contract in second instance. The lower court held that the contract was essential to prove the debt's validity and that new evidence was inadmissible under Article 345 of the Code of Civil Procedure. The supreme court affirmed this decision, ruling that the contract's non-production was a fatal defect preventing the court from establishing the contractual relationship, regardless of other evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; In public contract disputes, the lack of written contract production in second instance renders the claim inadmissible as the court cannot ascertain the contractual relationship without it.

Parole chiave

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public contract written form requirement second instance evidence inadmissibility of proof contractual relationship bankruptcy estate Cassation appeal produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 345, comma 3, c.p.c.
Il gravame del Consorzio è stato accolto dalla Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 21 novembre 2016, la quale ha rilevato, preliminarmente, l'inammissibilità della produzione del contratto di appalto da parte del Consorzio appellante, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l.
d.l. n. 83/2012
345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n.
legge n. 134/2012
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1988 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2699 c.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 2735 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11190 del 2018
Cass. n. 12880 del 2010
Cass. n. 9779 del 2005
Cass. n. 26522 del 2017
Cass. n. 26522 del 2017), dimostrazione non offerta nel giudizio.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12829/2017 R.G. proposto da: FALLIMENTO COMPAGNIA EDILE SARDA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell'avvocato GIANCASPRO NICOLA (GNCNCL63E10B3543) rappresentato e difeso dall'avvocato MACCIOTTA MASSIMO (MCCMSM66M09B354N) -ricorrente- contro CONSORZIO GESTIONE PARCO MONTE ARCI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 316, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCHI PIERO (FRNPRI6OH29G113U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 895/2016 depositata il 21/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 14 giugno 2013, ha accolto la domanda del Fallimento Compagnia Edile Sarda srl di condanna del Consorzio Gestione Parco Naturale Regionale del Monte Arci, contumace, al pagamento di C 46738,80, relativi al quinto Sal dei lavori esecutivi di un appalto stipulato con la società in bonis per la realizzazione di un centro attrezzato polifunzionale. Il gravame del Consorzio è stato accolto dalla Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 21 novembre 2016, la quale ha rilevato, preliminarmente, l'inammissibilità della produzione del contratto di appalto da parte del Consorzio appellante, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012 e, quale elemento ostativo all'accoglimento della domanda attorea, la mancata produzione del contratto (con una p.a.) in forma scritta ad substantiam da parte del Fallimento attore, in ogni caso indispensabile per avere cognizione dei reciproci diritti ed obblighi delle parti e della tempistica dei pagamenti; inoltre ha osservato che il Fallimento non aveva dimostrato la titolarità del credito, atteso che il V Sal posto a fondamento della domanda attorea era sottoscritto da un'altra società (Soldati Costruzioni srl) e dal direttore dei lavori, non potendosi comprendere a quale titolo e in virtù di quali vicende societarie il Fallimento avesse agito in giudizio in luogo di altra società, non reputando sufficiente che una nota del 13 ottobre 2008 del segretario-direttore del Consorzio recasse nell'oggetto la menzione del Fallimento.

Il Fallimento Compagnia Edile Sarda ha proposto ricorso, resistito dal Consorzio anche con memoria. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso RAGIONI DELLA DECISIONE Il Fallimento ricorrente ha proposto quattro complessi motivi, deducenti violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., 1362, 1363, 1988, 2697, 2699, 2700, 2735 c.c., per avere dato valore decisivo all'omessa produzione del contratto di appalto, sebbene fosse incontestata la sua esistenza in giudizio, nel quale il Fallimento aveva prodotto il registro di contabilità, il Sal, il libretto delle misure ecc, e nonostante l'autonoma rilevanza dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento (non seguito dal mandato) quali autonomi titoli giustificativi del diritto azionato, il che precludeva la rilevazione d'ufficio della nullità del contratto in appello; per avere ritenuto non provata l'identità tra la Soldati Costruzioni srl e la Compagnia Edile Sarda, sebbene risultante da una nota del Consorzio e, quindi, non provata la titolarità del credito da parte del Fallimento.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati, avendo la sentenza impugnata fatto applicazione dei seguenti principi.

a) Trattandosi di contratto di appalto con una pubblica amministrazione, stante la natura pubblicistica del Consorzio Gestione Parco Naturale Regionale del Monte Arci (l'art. 9 della legge n. 394 del 1991 attribuisce agli enti parco personalità di diritto pubblico), esso deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte o la non contestazione (cfr.

Cass. n. 25999 del 2018), risultando non pertinenti le asserzioni del ricorrente sul punto, anche a proposito della pretesa di dimostrare il contratto in via indiretta ovvero da singoli atti esecutivi dello stesso (come il Sal e il certificato di pagamento). Ed infatti, in tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendo aversi riguardo agli atti successivi alla pretesa stipula del contratto (come stati di avanzamento e certificati di esecuzione), poiché attinenti alla fase esecutiva del rapporto ed aventi natura unilaterale (Cass. n. 11190 del 2018).b) La mancanza produzione in giudizio del contratto è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello indipendentemente dall'attività assertiva della amministrazione convenuta, salvo che (ipotesi qui non ricorrente) sulla validità del contratto si sia formato il giudicato per effetto di una espressa pronuncia del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame (Cass. n. 12880 del 2010, n. 9779 del 2005), con conseguente conformazione del rapporto sostanziale - derivante, nella specie, da un contratto che è nullo per gli effetti dedotti in giudizio - in termini di rapporto di fatto.

c) Nella specie, il contratto non è stato prodotto nel giudizio di primo grado (come avrebbe dovuto) e le parti hanno tentato vanamente di produrlo in appello: a questo riguardo la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'art. 345 c.p.c., nel testo risultante dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo 1'11 settembre 2012) pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'«indispensabilità» degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr.

Cass. n. 26522 del 2017), dimostrazione non offerta nel giudizio. In conclusione, i motivi non scalfiscono la prima ratio decidendí che è idonea da sola a sorreggere la sentenza impugnata, risultando pertanto inammissibile la censura che investe la seconda ratio (sulla questione dei rapporti tra la Soldati Costruzioni e la Compagnia Edile Sarda), tra l'altro con argomentazioni dirette a sollecitare impropriamente una rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sulle questioni della titolarità del credito e dei rapporti tra la Soldati Costruzioni srl e la Compagnia Edile Sarda.

Il ricorso è rigettato, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

/ La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 400,00, di cui C 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess