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Ordinanza Interlocutoria — n. 10415/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 10415/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10415/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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6 del ruolo generale dell’anno2022, proposto da Aloui Mahdi, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Pieremilio Sammarco, presso lo studio del quale in Roma, alla via Muzio Clementi, n. 48 elettivamente si domicilia ricorrente- contro Prefettura della Provincia di Roma -intimata- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Roma depositata in data 10gennaio 2022; sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina- Maria Perrino all’adunanza del 30 marzo 2023 e in esito alla riconvocazione del 5 aprile 2023. Rilevato che: - il giudice di pace di Roma ha respinto l’impugnazione, proposta da Mahdi Aloui , del Oggetto: Espulsione. Convivenza more uxorio - Possibile rilevanza.RG n7296/22 Angelina - Maria Perrino estensore decreto di espulsione dal territorio nazionale, adottato il 12 marzo 2021 ex art. 13, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 10415/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Pieremilio Sammarco, presso lo studio del quale in Roma, alla via Muzio Clementi, n. 48 elettivamente si domicilia ricorrente- contro Prefettura della Provincia di Roma -intimata- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Roma depositata in data 10gennaio 2022; sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina- Maria Perrino all’adunanza del 30 marzo 2023 e in esito alla riconvocazione del 5 aprile 2023. Rilevato che: - il giudice di pace di Roma ha respinto l’impugnazione, proposta da Mahdi Aloui , del Oggetto: Espulsione. Convivenza more uxorio - Possibile rilevanza.RG n7296/22 Angelina - Maria Perrino estensore decreto di espulsione dal territorio nazionale, adottato il 12 marzo 2021 ex art. 13, comma 2, lett.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute espulsione di familiari allontanamento in diritto degli stranieri motivo d'espulsione permessi di dimora domanda d'asilo di cittadino albanese
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Testo completo

6 del ruolo generale dell’anno2022, proposto da Aloui Mahdi, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Pieremilio Sammarco, presso lo studio del quale in Roma, alla via Muzio Clementi, n. 48 elettivamente si domicilia ricorrente- contro Prefettura della Provincia di Roma -intimata- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Roma depositata in data 10gennaio 2022; sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina- Maria Perrino all’adunanza del 30 marzo 2023 e in esito alla riconvocazione del 5 aprile 2023. Rilevato che: - il giudice di pace di Roma ha respinto l’impugnazione, proposta da Mahdi Aloui , del Oggetto: Espulsione. Convivenza more uxorio - Possibile rilevanza.RG n7296/22 Angelina - Maria Perrino estensore decreto di espulsione dal territorio nazionale, adottato il 12 marzo 2021 ex art. 13, comma 2, lett.

b) del d.lgs. n. 286/98, perché lo straniero era privo del permesso di soggiorno; - a fondamento della decisione il giudice di pace ha sottolineato, per i profili ancora d’interesse, che l’opponente era entrato in Italia nel 2010, che era stato denunciato e arrestato varie volte a partire dal 2014 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e che era stato condannato per quel reato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa; - a tanto ha aggiunto che il permesso di soggiorno inizialmente ottenuto era scaduto e che l’ulteriore istanza di rinnovo proposta era stata respinta, oltre che per l’insufficienza dei redditi, giustappun to per la condanna riportata , con provvedimento del questore impugnato dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha rigettato la domanda cautelare che corredava il ricorso; - ha, infine, evidenziato che il cittadino straniero non risulta coniugato e non ha provato la convivenza con parenti di secondo grado; - c o ntro quest’ordinanza Mahdi Al oui propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la Prefettura non replica.

Considerato che: - coi due motivi di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 36 e ss. della l. 20 maggio 2016, n. 76, nonché dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché il giudice di pace ha trascurato che il rapporto di convivenza da lui instaurato con una cittadina italiana è ostativo all’espulsione; a sostegno del motivo, il ricorrente fa leva sulla documentazione RG n7296/22 Angelina - Maria Perrino estensore esibita in primo grado e, in particolare, sul la dichiarazione anagrafica di costituzione di convivenza di fatto eseguita presso il Comune di Roma a norma delcomma 36 dell’art. 1 della l. n. 76/16 (primo motivo), nonchéla violazione o falsa applicazione degli artt. 5, commi 5, 13, 14 e 19 del d.lgs. n. 286/98e la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché il giudice di pace ha affermato la sussistenza di motivi di sicurezza o di pericolosità sociale del ricorrente ai fini dell’espulsione,in mancanza di qualsivoglia specifico accertamento (secondo motivo); - in ordine alla rilevanza della convivenza more uxorio ai fini della valutazione d’inespellibilità questa Corte, con ordinanza n. 3865/23,ha disposto la trattazione in pubblica udienza; - è quindi opportuno che anche questo giudizio sia trattato in pubblica udienza.

Per questi motivi La Corte dispone la trattazione del giudizio in pubblica udienza e conseguentemente lo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il30 marzo 2023 e, in esito a riconvocazione, il 5 aprile 2023. Il pre