Cassation court remands case for new hearing due to failure to address prescription interruption from ex-associates' readmission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case for a new hearing because the lower court failed to examine the interruption of the prescription period caused by the readmission of the ex-associates. The plaintiffs argued that their administrative readmission on January 30, 2012, should have reset the prescription clock, which the appellate court incorrectly deemed already mature and covered by res judicata. The court decided to send the case back to allow the clerk to properly notify the opposing party and ensure the prescription interruption issue is fully addressed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2944 c.c.; Art. 2946 c.c.: The court must examine ex officio the interruption of prescription caused by the readmission of ex-associates, and a failure to do so warrants remand for new proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto daCasu Salvatore, CasuGiuseppe, Perone Pietra e La Torre Raffaella, in qualità di eredi di La Torre Benito, nonché Sedda Diego e Sedda Sergio, tutti rappresentati e difesidagli Avv.ti Pasquale nappi e M assimo Nappi , pec massimonappi@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Astranova Società edilizia a Mutualità prevalente rappresentata e difesadall’ Avv. GianGuido Porcacchia, ed elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, via Barnaba Tortolini,13 –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di Appello di Roman. 4956/2018 del 2.7.2018, pubblicata il 18.7.2018,notificata il 19.7.2018.
Oggetto: prescrizione Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 .3 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 5115 /20 17 il T ribunale di Roma , sezione specializzata in materia di impresa, ha accolto l'opposizione proposta dalla Cooperativa Astranova avverso il decreto ingiuntivo n. 16244/14, emesso dai Tribunaledi Roma in data 8.7.20 14, con il quale si ingiungeva ilpagamento della somma di € 50.380,73 in favore di CasuSalvatore, della somma di € 47. 347,02 in favore di Casu Giuseppe, della somma di € 46.503,91 in favore di La Torre Benito, dellasomma di € 51006,04 in favore di Sedda Sergio e della somma di € 51.007,68 in favore di Sedda Diego oltre interessi e spese legali, a titolo di rimborso delle somme versate dai predetti alla cooperativa, dalla quale erano stati esclusi, con provvedimento dei Consiglio di amministrazione del 21.1.2001, per avere rifiutato di corrispondere i contributi determinati dagli organi societari.
Il Tribunale di Roma h a reputato fondata eccezione di prescrizione sollevata dalla cooperativa opponente ritenendo che il dies a quoandava in dividuato nella data di adozione della delibera di esclusione del14.1.2001 e che la mail del Presidente della cooperativa del 31.10.2012 non potessero es s ere va lutate quale rinuncia alla prescrizione già maturata. Hanno proposto appello gli attuali ricorrenti. Con la sentenza impugnata la Corte di merito ha respinto il gravame, ritenendo che l’affermazione dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione alla data della proposizione del ricorso monitorio da parte degli ex soci era pacifica e in ogni caso coperta da giudicato.
Riteneva che la mail del Presidente non potesse essere valorizzata come rinunzia alla prescrizione, poiché le trattative, in generale,non hanno valore interruttivo del decorso del termine di prescrizione e che, in ogni caso , il potere di formulare proposte transattive è del Consiglio di Amministrazione e non del Presidentedella Cooperativa.Nemmeno tale ruolo interruttivo può essere attribuit o alla appostazione in bilancio di una somma “ quali crediti esigibili verso gli attuali soci”,poiché in ogni bilancio la nota integrativa esplicava che trattavasi di un ipotetico rimborso agli ex soci e che dal 2012 tale voce non era più presente in bilancio.
I ricorrenti h a nno presentato ricorso per cassazione con cinque motivied anche memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce: 1.Con il primo motivo si lamenta error in procedendo per omessa pronuncia sulla controeccezione all'eccezione di prescrizione formulata dai ricorrenti sin dall'introduzione del giudizio e riproposta in sede di gravame. Si imputa alla Corte di merito di aver omesso di esaminare gli effetti prodotti, sul decorso d el termine di prescrizione, dalla riammissione in cooperativa de i ricorrenti con effetto dal 30.01.2012 a causa della dichiarazione in sede amministrativa (Commissione regionale di Vigilanza) di inesistenza della delibera di espulsione, poi riproposta in data 4.4.2012.Su tale aspetto eccepito in I grado il Tribunale non si era pronunciato e, a dire della ricorrente l’eccezione era stata formulata in appello con il richiamo a tutte le domande ed eccezioni contenute nella comparsa di risposta depositata in primo grado.
La Corte di Appello n on avrebbe esaminato la vicenda ritenendo che sulla data del dies a quo fosse maturato un giudicato. 2.Con il secondo motivo si lamenta l'errore della Corte di merito nell'aver ritenuto pacifica la circostanza del decorso della prescrizione. La Corte faceva risalire al 24.1. 2001, epoca della prima esclusione dalla cooperativa, il decorso della prescrizione sebbene i ricorrent i avevano, fin dal giudizio di primo grado, contrastato l'eccezione di prescrizione r itenendo ch e la loro riammissione in cooperativa dal 30.1.2012 aveva prodotto anche l'effetto sul decorso della prescrizione.
Si lamenta, altresì, che la Corte abbia ritenuto coperto da giudicato la circostanza del decorso della prescrizione sebbene i ricorrenti gli avevano devoluto l’esame degli effetti della loro riammissione nella cooperativa il 30.1.2012, su cui il Tribunale non si era pronunciato. Nessun giudicato poteva essersi formato atteso che la controeccezione all’eccezione di prescrizione aveva natura di eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio dalla stessa Corte sulla base della documentazione agli atti.
3. Con il terzo motivo si lamenta l'omesso esamedi un fatto rilevante e decisivo al fine di neutralizzare l'eccezione di prescrizione quale quello degli effetti della riammissione nel sodalizio dei ricorrenti a decorrere dal 30.1.2012;
4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dei canoni interpretativi degli atti unilaterali atteso che la Corte non ha attribuito alla comunicazione della cooperativa del 31.10.2012 la natura di riconoscimento di debito dando rilevanza al contesto nel quale si era formata la volontà della cooperativa.
5. Con il quinto motivo si lamenta che la Corte di merito abbia esaminato i bilanci sociali solo per escluderne la natura di atto di rinuncia tacita alla prescrizione senza considerarli idonei ad interrompere la prescrizione come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità;
6. Il Presidente riferisce al Collegio che non è avvenuta la comunicazione della datadi udienza al controricorrente. Per quanto esposto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per consentire alla Cancelleria di procedere alla comunicazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio r.g. n. 30489/2018a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 24 marzo 2023. Il Presid