Decreto — n. 10388/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8620/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate (già Equitalia Nord s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avvocati Francesco Misurale, Matteo Tamagno, Chiara Tagliaferro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Mazzini n.88; - ricorrente – contro Fallimento Parma Daniele e Simone C. s.n.c. e del socio Simone Parma, in persona del curatore dott. Riccardo Biggini, rappresentatoe difeso da ll’avvocato Teodorico Delfini, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Ro ma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso il decreto n. 21/2016 del Tribunale di Genova del 16/2/2016; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 10388/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 8620/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate (già Equitalia Nord s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avvocati Francesco Misurale, Matteo Tamagno, Chiara Tagliaferro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Mazzini n.88; - ricorrente – contro Fallimento Parma Daniele e Simone C. s.n.c. e del socio Simone Parma, in persona del curatore dott. Riccardo Biggini, rappresentatoe difeso da ll’avvocato Teodorico Delfini, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Ro ma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso il decreto n. 21/2016 del Tribunale di Genova del 16/2/2016; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8620/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate (già Equitalia Nord s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avvocati Francesco Misurale, Matteo Tamagno, Chiara Tagliaferro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Mazzini n.88; - ricorrente – contro Fallimento Parma Daniele e Simone C. s.n.c. e del socio Simone Parma, in persona del curatore dott. Riccardo Biggini, rappresentatoe difeso da ll’avvocato Teodorico Delfini, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Ro ma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso il decreto n. 21/2016 del Tribunale di Genova del 16/2/2016; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,15 aprile 2023 La