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Ordinanza — n. 10364/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows incidental appeal against litigation costs, ruling that the calling party bears expenses if their guarantee claim was manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10364/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the incidental appeal regarding litigation costs, overturning the lower court's decision to offset expenses between parties. The appellant argued that the appellee's call for a guarantee was procedurally inadmissible and substantively unfounded, warranting the appellee to bear the costs. The court agreed, establishing that when a party's initiative to call a third party is manifestly unfounded or arbitrary, the calling party must pay the third party's expenses even if the main plaintiff loses.

Regesto Legislator

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Art. 70 c.p.c.; When the initiative of the party calling a third party is manifestly unfounded or arbitrary, the calling party bears the expenses incurred by the third party, even if the main plaintiff is the losing party.

Parole chiave

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litigation costs allocation incidental appeal admissibility manifestly unfounded claim arbitrary procedural initiative guarantee call invalidity accollo delle spese ordinamento dei contributi causali risarcimento per errore giudiziario

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6757 del 2001
Vero è che, in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass.
Cass. n. 6514 del 2004
6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass.
Cass. n. 4958 del 2007
6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass.
Cass. n. 7674 del 2008
4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008; Cass.n.
Cass. n. 8363 del 2010
Cass. n. 23552 del 2011
8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass.
Cass. n. 2492 del 2016
23552 del 2011), anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del 2016).
Cass. n. 10070 del 2017
Cass. n. 18710 del 2021
Cass. n. 31889 del 2019
Cass. n. 31889 del 2019; Cass.
Cass. n. 23948 del 2019
31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass.
Cass. n. 23123 del 2019
23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass.
Cass. n. 7431 del 2012
23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012).Ric.
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9072-2019proposto da: BONICELLI PELLEGRINO, rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o DOMENICO BONACCORSI DI PATTI p er procur a in calce al ricorso; -ricorrente - contro COCCO MARIA GABRIELLA, rappresentat a e difes a da gli Avvocati GIOVANNI MARIA BARATTA e SANDRO BRAVI per procura a margine del controricorso; -controricorrente - nonché CONSORZIO NAZIONALE ATTIVITÀ ECONOMICO DISTRIBUTIVE INTEGRATE-CONAEDI, SILVESTRI FRANCO, CONTINI ADRIANO, BIDDIRI MARIO, LAURO MARINO, PARRELLA GABRIELE, MAZZA CARMINE, AIG EUROPE LIMITED, DELOITTE TOUCHE S.P.A.

E FALLIMENTO C.S.L. CONAEDI SERVIZI E LOGISTICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; -intimati - avverso la SENTENZA n. 5546/2018della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 10/9/2018;Ric. 2019n. 9072 - Sez. 1 - CC del 24 marzo 20 2 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con sentenza del 24/3/2016, dopo aver, tra l’altro, respinto le domande, proposte con atto di citazione del 22/10/2012, con le quali il Consorzio Nazionale Attività Economico Distributive Integrate, nella qualità di socio unico della C.S.L.

CONAEDI Servizi e Logistica s.r.l. in liquidazione, aveva chiesto la condanna di Maria Gabriella Cocco al risarcimento dei danni arrecati dalla stessa quale amministratore unico di quest’ultima società, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, tra cui Pellegrino Bonicelli, chiamato in causa dalla convenutaquale ex amministratore della stessa società. 1.2. Maria Gabriella Cocco ha proposto appello avverso tale sentenza rilevando, tra l’altro, che, a fronte del rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla parte attrice, non sussisteva alcuna ragione per assolvere quest’ultima dall’obbligo di refusione delle spese di lite. 1.3.

Pellegrino Bonicelli, a sua volta,ha proposto appello incidentale chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, Maria Gabriella Cocco fosse condannata al pagamento delle spese processuali relativamente al giudizio di primo grado sul rilievo che la domanda proposta dalla convenuta nei suoi confronti con la chiamata in causa era evidentemente, in rito, inammissibile (non avendo “in alcun modo indicato causa petendi e petitum della domanda, essendosi limitata l’…appellante principale a chiedere la condanna del chiamato al risarcimento degli asseriti danni a qualsivoglia titolo liquidati in favore dell’attore … senza ulteriore specificazione…” ) e , nel Ric. 2019n. 9072 - Sez. 1 - CC del 24 marzo 20 2 3 merito, assolutamente infondata (in difetto di qualsivoglia “spiegazione circa il nesso esistente tra le contestazioni mosse dalla parte attrice alla Cocco, riferite a condotte relative all’approvazione del bilancio 2009, e la gestione del Bonicelli, componente del Consiglio di Amministrazione della CSL nel periodo compreso fra l’8 maggio 2008 ed il 18 giugno 2009, e, dunque, in periodo antecedente all’approvazione del bilancio 2009”). 1.4.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver parzialmente accolto l’appello principale di Maria Gabriella Cocco, condannando la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di quest’ultima, ha, invece, respinto l’appello incidentale di Pellegrino Bonicelli sul rilievo che le domande proposte dall’attrice nei confronti della Cocco erano staterespinte (“avendo anzi il Tribunale dichiarato improcedibile l’azione promossa da CONAEDI nei confronti della Cocco al fine di ottenere il risarcimento dei danni in favore della C.S.L.

Srl in liquidazione, ed avendo anche respinto l’ulteriore domanda risarcitoria proposta da CONAEDI nei confronti della convenuta per la mancanza del nesso teleologico tra le condotte oggetto di doglianza poste in essere dalla … appellante ed i danni lamentati … dalla parte attrice”) e che, pertanto, rispetto al Bonicelli, chiamato in causa dalla convenuta per il “ risarcimento degli asseriti danni a qualsivoglia titolo liquidati in favore dell’attore” e, quindi, all’evidenza, in dipendenza della domanda svolta dall’attrice nei confronti della stessa, le spese di lite,in virtù del principio di causalità, “ dovevano essere poste a carico della parte attrice”,la quale “aveva dato causa alla lite provocando la chiamata in causa del Bonicelli da parte della convenuta Cocco, … e ciò anche se l’attore soccombente non aveva formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”.Ric. 2019n. 9072 - Sez. 1 - CC del 24 marzo 20 2 3 1.5.

L’appello incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle speseassunta dal tribunale, ha concluso la corte d’appello, doveva essere, pertanto, volto non già alla condanna della Cocco al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, bensì alla condanna della originaria parte attrice, rimasta soccombente. 1.6. Pellegrino Bonicelli, con ricorso notificato lunedì 11/3/2019, ha chiesto, per un motiv o , la cassazione della sentenza. 1.7. Maria Gabriella Cocco ha resistito con controricorso. 1.8. Le parti hanno depositato memorie. 1.9.

Il Consorzio Nazionale Attività Economico Distributive Integrate-Conaedi, Silvestri Franco, Contini Adriano, Biddiri Mario, Lauro Marino, Parrella Gabriele, Mazza Carmine, L’AIG Europe Limited, la Deloitte Touche s.p.a. e il Fallimento C.S.L. Conaedi Ser vizi e Logistica s.r.l. i n Liquidazionesono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l’unico motivo proposto , il ricorrente, lamentando la violazione e/o lafalsa applicazione degli art t. 91 e 92c.p.c. nonché il vizio di motivazione di cui all ’ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale che lo stesso, quale appellato, aveva proposto avverso la pronuncia di compensazione delle spese di giudizio di primo grado sul rilievo che il gravame doveva essere volto non già alla condanna della Cocco, e cioè la convenuta che l’aveva chiamato in causa, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, bensì alla condanna della originaria parte attrice, rimasta soccombente, senza, tuttavia, considerare che il terzo chiamato in causa aveva eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della Ric. 2019n. 9072 - Sez. 1 - CC del 24 marzo 20 2 3 domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei suoi confronti e che, pertanto, le spese di lite dovevano essere poste a carico della convenuta soccombente. 2.2.

Il motivo è fondato. Vero è che, in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008; Cass.n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del 2016). 2.3. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass.n.6514 del 2004;

Cass. n. 8363 del 2010): la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, l’applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l’attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070 del 2017). 2.4. Questa Corte, ineffetti, ha ripetutamente affermato il principio, che il collegio integralmente condivide e ribadisce, secondo cui, qualora l’iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest’ultimo ( Cass. n. 18710 del 2021;

Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012).Ric. 2019n. 9072 - Sez. 1 - CC del 24 marzo 20 2 3 2.5. La corte d’appello, lì dove ha ritenuto che l’appello incidentale dell’appellato avverso la pronuncia di compensazione delle spese assunta dal tribunale, doveva essere volto alla condanna (al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado) della parte attrice e non della convenuta che l’aveva chiamato in causa, non si è, dunque, attenuta al principio sopra indicato: non avendo, in effetti,verificato se, come l’appellante incidentale aveva espressamente eccepito, la domanda proposta dalla convenuta con la sua chiamata in causa era o meno manifestamente infondataovvero se, al contrario, come dedotto dalla controricorrente, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall’attrice, era ammissibile in rito e fondata nel merito.

3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che , in differente composizione, provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizio