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Ordinanza — n. 10326/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on ultra petizione but allows nullity claim due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10326/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding ultra petizione but allowed the nullity claim based on insufficient reasoning. The appellant argued the lower court violated procedural rules by applying a legal basis different from the one pleaded, while also claiming the appellate judgment lacked adequate motivation. The court found the first ground invalid but determined the second was valid because the lower court failed to explain the legal title for the reimbursement obligation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: The Court of Cassation reviews the motivation of a judgment only to the constitutional minimum, and a sentence is null if the reasoning is merely apparent, contradictory, or inconciliable, failing to make the decision's foundation perceptible.

Parole chiave

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ultra petizione extrapetizione nullity of judgment insufficient motivation constitutional minimum appellate review reimbursement obligation spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Art. 112 c.p.c.
La Corte distrettuale non è pertanto incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come sancito dall'art. 112 c.p.c. Il secondo e terzo motivo di ricorso (motivazione apparente) sono fondati.
Art. 111 Cost.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b)
- nel testo "novellato" dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L.
art. 112 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
art 2041 c.c
Deduce altresì la nullità della pronuncia impugnata qualora verlisse intesa come conferma di quella del Tribunale laddove quest'ultimo , dopo aver qtactiggitiger l'azione contrattuale proposta dalla ASL aveva accolto anche l'azione ex art 2041 c.c.
art. 360 c.p
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv.
Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828
629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502
637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv.
Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248
637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232
Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977
641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940
Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv.
Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598
645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv.
Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111
650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv.
Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11385/2016 R.G. proposto da: COMUNE TRIGGIANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato FERA GIANLUCA (FREGLC77C07A662T) rappresentato e difeso dall'avvocato CARBONE ROBERTO (CRBRRT58L22F104I) -ricorrente- contro ASL BARI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 504/2015 depositata il 31/03/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSORitenuto che: Con sentenza nr 504/2015 la Corte di appello di Bari respingeva l'appello proposto dal Comune di Triggiano avverso la sentenza nr 3334/2009 del Tribunale di Bari nei riguardi della A.U.S.L., successore della ex ASL BA/4 che aveva accolto la domanda di pagamento della somma di € 228.100,00 quale corrispettivo del trasporto disabili.

Il giudice di merito rilevava che il servizio di trasporto disabili è una peculiare species del servizio di trasporto pubblico locale caratterizzato dalla natura socio-assistenziale ed in quanto tale rientrava nella competenza dei Comuni i quali ne devono assicurare l'erogazione e sopportarne i relativi costi ai sensi del d.lvo nr 502/1992 art 3 comma terzo. Affermava poi che non assumeva alcun rilievo il fatto che per le attività di trasporto prima del 11.12.1996 tra il Comune di Triggiano e la A.S.U.L. Ba14 non si fosse concluso alcun accordo che, seguito dai finanziamenti a carico del bilancio comunale, avrebbe consentito alla seconda di espletare l'attività oggetto della pretesa azionata.

Osservava poi che essendo incontestato lo svolgimento del servizio l'accoglimento della domanda da parte del Tribunale doveva ritenersi conforme a diritto a prescindere dal fatto che il Comune avesse o meno operato il riconoscimento del debito. Riteneva infine che l'ammontare della somma liquidata dal primo giudice trovava adeguata giustificazione della documentazione prodotta e che la domanda risarcitoria avanzata dal Comune in via incidentale dedotta sul presupposto che l'appellata avesse agito " al di fuori del dettato normativo" era infondata.

Avverso tale pronuncia il Comune di Triggiano propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui non replica la A.U.S.L. che rimane intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c., per vizio di ultrapetizione ed extrapetizione avendo il giudice del merito emesso la statuizione di condanna fondandola su un titolo giuridico (causa petendi) diverso da quello dedotto in giudizio".Con un secondo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art 360 primo comma nr 4 c.p.c. in relazione all'art 132 secondo comma nr 4 c.p.c. per non avere la Corte di appello esposto le ragioni che sorreggono la ricostruzione giuridica della questione ad essa sottoposta creando difficoltà di comprensione.

Deduce altresì la nullità della pronuncia impugnata qualora verlisse intesa come conferma di quella del Tribunale laddove quest'ultimo , dopo aver qtactiggitiger l'azione contrattuale proposta dalla ASL aveva accolto anche l'azione ex art 2041 c.c. sostenendo che non sarebbero stati esplicitati gli elementi concreti che avrebbero potuto consentire di individuare nella fattispecie i parametri essenziali che giustificavano l'ingresso della azione residuale. Con un terzo motivo ed in via subordinata il Comune lamenta la nullità della sentenza ex art 360 primo comma nr 4 c.p.c. in relazione all'art 132 secondo comma nr 4 c.p.c. ritenendo che la Corte con una motivazione apparente non avrebbe in alcun modo illustrato l'iter che ha condotto a confermare la pronuncia di condanna a carico del Comune atteso che era stato riconosciuto solo un generico obbligo ex lege in capo all'Amministrazione di provvedere al trasporto dei disabili senza specificare alcunchè in merito alla fonte.

Con un quarto motivo denuncia ai sensi dell'ari 360 primo comma nr 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di prova del quantum, la violazione dell'ari 2697 c.c. in via autonoma e/o in connessione con gli art 2727 e 2729 c.c. e con l'ari 167 c.p.c. per aver ritenuto la Corte di appello provato il quantum malgrado l'assenza di una prova rigorosa non fornita dalla richiedente. Il primo motivo è infondato. Occorre preliminarmente ricordare che il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

La Corte d'appello partendo dalla premessa che a norma dell' art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art 26, commi 1 e 2, 1. 104/1992, i Comuni sono obbligati a provvedere al trasporto dei disabili, e che invece nel caso in questione tale servizio era stato svolto dall'ASL, è pervenuta al convincimento che l'accoglimento della domanda azionata dall'ASL fosse conforme al diritto , a prescindere dal fatto se il Comune di Triggiano «abbia, o meno, operato il riconoscimento del debito de quo». Così decidendo il Giudice del gravame non ha operato un chiaro inquadramento della domanda che originariamente era stata propostg , in via principale come azione contrattuale, ed in subordine come azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..

La Corte distrettuale non è pertanto incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come sancito dall'art. 112 c.p.c. Il secondo e terzo motivo di ricorso (motivazione apparente) sono fondati. Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) - nel testo "novellato" dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile "catione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr.

Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Lo scrutinio di questa Corte e', dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione "meramente apparente", configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass.

Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass.

Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ciò posto nel caso in esame la motivazione si colloca ben al di sotto del minimo costituzionale (arti. 111 Cost. e 132 c.p.c.), non essendo possibile desumere dalla laconica motivazione quale sia il titolo in forza del quale il Comune sia tenuto al rimborso all'ASL del servizio prestato se cioè la fonte dell'obbligo sia la legge (data l'ampia dissertazione sulle fonti dell'obbligo legale del Comune, alle quali non viene ricollegato, tuttavia, in via immediata l'obbligo di rimborso de quo), o piuttosto una negotiorum gestio, che appare adombrata ma non analizzata nei suoi elementi costitutivi, o un azione di arricchimento senza causa, che il riferimento al riconoscimento del debito farebbe supporre.

Non è dunque percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale la quale non ha illustrato le ragioni per le quali il Comune sia tenuto all'obbligo del rimborso in favore dell'Unità sanitaria con ciò non consentendo alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (v. Cass. S.U. n. 22232 del 2016). La sentenza pertanto va cassata in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso con l'assorbimento del quarto motivo e rinviata alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo , rigetta il primo ed assorbito il quarto cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di le