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Ordinanza — n. 10297/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses cooperative's appeal claiming unpaid psychiatric patient fees due to lack of accreditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10297/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Cooperative's appeal against a lower court ruling that denied tariff adjustments for psychiatric patients. The Cooperative argued the local health authority failed to apply regional price regulations, while the authority contended the cooperative lacked necessary accreditation and operated under a private agreement rather than a public convention. The court held that without formal accreditation or a written contract, the cooperative could not claim public tariff adjustments, and the lower court's decision was free from error.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 6 d.lgs. 724/1994; Art. 8 quater d.lgs. 52/1992: A private agreement between a cooperative and a public health authority does not grant the right to public tariff adjustments unless the cooperative holds formal provisional accreditation or a specific written convention exists.

Parole chiave

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psychiatric patient fees health authority accreditation tariff adjustment regulations private agreement validity public convention requirements copertura dei costi di psicoterapia accredito per compiti assistenziali cassa malati non riconosciuta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 724/1994
Art. 8 quater commi 6 e 7 del d.lgs. n. 52/1992
502, art. 8 poi integrato dalla L.
Art. 24 comma 6 della legge regionale n. 8/2004
Art. 2909 cod.civ.
Regolamento Regionale n. 7/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 15588/2018
TAR Lecce n. 296/2014
Consiglio di Stato n. 4271/2015
Cass. Sez. Un. 4315/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31351/2020 R.G. proposto da: COOPERATIVA SOCIALE CITTA' SOLIDALE, in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell'avvocato TORTORA ADRIANO (TRTDRN76C16F205G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCISANI EMILIO ANTONIO (LCSMNT59R10E471R), come da procura speciale su foglio separato allegato al ricorso. -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, in persona del Direttore generale p.t., elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PELLEGRINO PAOLO (PLLPLA45P29E506F) come da procura speciale su foglio separato allegato al controricorso. -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 256/2020 depositata il 03/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: 1.- Con atto di citazione del 27/1/2010 la Cooperativa Città Solidale, deducendo di gestire tre strutture riabilitative psichiatriche presso le quali, sin dal 1997, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) BR di Brindisi aveva disposto il ricovero di alcuni pazienti assumendo l'onere della relativa retta giornaliera, espose che la convenuta ASL non aveva applicato le tariffe giornaliere previste dalle leggi regionali n.26/2006 e 11/2008 e dal Reg. n.7/2002 e chiese la condanna alla corresponsione in proprio favore della differenza tra le rette erogate e quelle - a suo dire - spettanti.

La ASL contestò la domanda, osservando che l'attrice non era in possesso dei requisiti né per l'accreditamento istituzionale, né per l'accreditamento transitorio ex art.6, comma 6, della legge n.724/1994. La domanda venne respinta in primo grado con decisione confermata in appello. La Cooperativa Città Solidale ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. L'ASL ha replicato con controricorso. CONSIDERATO CHE: 2.1.- Con il primo motivo di denuncia: error in iudicando ed in procedendo - violazione e falsa applicazione dell'art.6, comma 6, del d.lgs. n. 724/1994 - violazione e falsa applicazione dell'art.8 quater, commi 6 e 7, del d.lgs. n.52/1992 - vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto che le strutture gestite dalla Cooperativa non rientravano tra i soggetti accreditati transitoriamente/provvisoriamente o convenzionati ai sensi delle predette norme, così ritenendo insussistente il diritto per la rimodulazione delle tariffe giornaliere come stabilite dal Regolamento Regionale n.7/2002. 2.2.- Con il secondo motivo si denuncia: error in iudicando ed in procedendo - violazione e falsa applicazione dell'art.24, comma 6, della legge regionale n.8/2004- violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cod.civ. per contrasto con i giudicati amministrativi di cui alle sentenze n.296/2014 del TAR Lecce e n.4271/2015 del Consiglio di Stato. 2.3.- Con il terzo motivo si denuncia: error in iudicando ed in procedendo - violazione e falsa applicazione dell'art.6, comma 6, della legge n. 724/1994.

La ricorrente deduce che, in ragione delle argomentazioni svolte, doveva ritenersi incontrovertibile che ciascuna delle strutture della Cooperativa Città Solidale per il periodo in contestazione (2001-2007) era in possesso della qualifica di "struttura transitoriamente accreditata" o, quanto meno di "struttura provvisoriamente accreditata"; soggiunge che, comunque, anche diversamente opinando, pur ove dovesse essere esclusa tale qualifica non per questo potrebbe pervenirsi alle conclusioni raggiunte dalla Corte leccese. Secondo la ricorrente - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito - l'art.6 non prevedeva l'accesso all'accreditamento temporaneo solo dei soggetti già convenzionati, ma anche dei soggetti già in attività per i quali, pur in assenza di un formale accreditamento, fosse stato accertato, anche per facta concludentia, il possesso dei requisiti di cui all'art.8, comma 4, del d.lgs. n.502/1992 .2.4.- Con il quarto motivo si denuncia: error in iudicando ed in procedendo - violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ. - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La ricorrente sostiene che, anche a voler attribuire natura privatistica all'accordo tra l'Amministrazione e la Cooperativa, come fatto dalla sentenza impugnata, questa sarebbe, comunque, errata perché la pretesa creditoria della ricorrente avrebbe dovuto essere ritenuta fondata su una implicita clausola di adeguamento delle tariffe ai costi di mercato; richiama, in proposito, la disciplina ex art.115 del d.lgs. n.163/2006 sulla clausola di revisione dei prezzi e sostiene che l'ASL la aveva riconosciuta (anche se solo a far data dal 2007) in un atto di transazione del 2008 mai formalizzato dalla ASL.

Sostiene che l'adeguamento richiesto in forza della legge regionale, altro non era che l'adeguamento delle tariffe ai costi di mercato. 3.1.- Il primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. 3.2. - Si osserva che questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato e condiviso da questo Collegio, secondo cui «nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 poi integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6 nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi del D.Lgs. n. 502 cit., art. 8 quinquies che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, ai sensi del R.

D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta» (cfr. Cass. n.7019/2020; Cass.12392/2014; Cass. 12316/2015). Ed è stato ulteriormente precisato che «l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa» (cfr.

Cass. 15588/2018). A maggior ragione, nel caso di specie - in cui come acclarato dalla Corte leccese, con accertamento in fatto non contestato, non vi era nemmeno la convenzione - anche l'accreditamento transitorio avrebbe dovuto essere trasfuso in un accordo scritto, per cui il richiamo a presunti facta concludentia non soccorre e la decisione risulta immune da vizi. 4.1.- Il secondo motivo è inammissibile perché la censura non si confronta con la statuizione, che ha escluso la ricorrenza del giudicato esterno, sulla considerazione che la decisione del G.A. aveva riguardato l'«autorizzazione» della Cooperativa ad operare in favore del Servizio Sanitario e non l' «accreditamento».5.1.- Il quarto motivo, per un verso, è inammissibile perché I introduce una questiong apparentemente nuova, senza peraltro 4, illustrare, in osserva dell'onere di specificità, il contenuto del contratto - di tipo privatistico - e gli elementi da cui avrebbe dovuto desumersi la dedotta volontà delle parti, mentre resta del tutto estraneo al perimetro della vicenda in esame il richiamo disciplina ex art.115 del d.lgs. n.163/2006, dettato in tema di appalti pubblici. 5.2.- Il motivo è anche infondato.

La Corte d'appello ha, infatti, rilevato che - mancando un provvedimento di accreditamento, anche provvisorio - l'attività svolta dall'odierna ricorrente su richiesta dell'ASL non poteva che «essere inquadrata in un contesto negoziale privatistico». E tuttavia, tale rilievo esclude, comunque. il diritto della medesima - a nulla rilevando l'adeguamento privatistico delle prestazioni ai costi di mercato, ...~4341oz ( inconferentemente dedotto nella censura in esame - all'adeguamento delle rette da parte dell'ASL, oggetto del presente giudizio, richiedendo il Regolamento regionale (art. 9) «che le strutture riabilitative psichiatriche siano già "transitoriamente accreditate"», oltre al possesso degli altri requisiti di legge. 6.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U.n. 4315/2020).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso