Cassation dismisses appeal against bank restitution order due to settlement and extinction of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant filed a request for extinction of the lawsuit on September 5, 2022. The appellant had previously appealed a lower court order requiring the bank to return over €208,000 based on invalid contract clauses, arguing procedural violations regarding the burden of proof and expert reports. The court rejected the substantive appeals regarding the appeal's admissibility and the expert analysis because the dispute was resolved by a subsequent settlement agreement accepted by both parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 186 c.p.c.; Art. 186 quater c.p.c.; Art. 115, 157, 195 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: When a party files a request for extinction of the lawsuit following a valid settlement agreement, the court must declare the proceedings extinguished, rendering all prior appeals and substantive arguments regarding the merits or procedural admissibility moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Hotel Nazionale s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Francesco Vago elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Giordano Bruno, 20/A -ricorrente- Contro Credit Agricole Italia s.p.a., già Credit Agricole Cariparma s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna Dotti e Francesco Burigana ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Filippo Corridoni,15 -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2006/2019 pubblicata il 25.6.2019 non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2022 dal Consigliere Daniela Valentino, FATTI DI CAUSA Credit Agricole Cariparma s.p.a. ha proposto appello contro l'ordinanza ex art.186 quater c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 17.11.2017, con la quale è stato ordinato alla predetta Banca il pagamento a favore di Hotel Nazionale s.r.l. in liquidazione della somma di C 208.066 oltre interessi legali dal 18.5.2011 al saldo, ritenuta dovuta a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite dalla Banca in forza delle clausole del contratto di conto corrente n.1303/51, stipulato tra le parti il 13.12.1991 e estinto nell'anno 2006, che prevedevano interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e interessi secondo gli usi di piazza e delle quali era stata in precedenza accertata la nullità con sentenza non definitiva n.154/2016 del medesimo Tribunale.
La appellante riteneva che sussisteva una violazione del principio della ripartizione dell'onere della prova poiché la società non aveva prodotto una documentazione completa e la CTU, stante l'incompletezza della documentazione, aveva applicato il criterio del c.d. saldo zero, così come richiesto dal giudice. La Corte di Appello di Bologna accoglieva l'appello e revocava l'ordinanza impugnata con condanna alle spese. Avverso detta sentenza Hotel Nazionale s.r.l. ha presentato ricorso con quattro motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente ha dedotto:
1. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione art. 186 c.p.c., testo vigente e falsa applicazione degli artt. 133 e 137 c.p.c. in punto alla omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivo.
2. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione di legge degli artt.186 quater c.p.c. in punto alla inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve per impugnare, giusta conoscenza legale qualificata, equiparabile alla notifica dell'atto di appello.
3. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115,157, comma 2, e 195 c.p.c. in tema di riesame dell'elaborato peritale non contestato.4. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
5. In data 5.9.2022 la ricorrente Hotel Nazionale depositava richiesta di estinzione del giudizio a seguito di avvenuta transazione della lite, allegando atto del 16.11.2021 con accettazione di entrambe le parti firmato digitalmente e seguenti pec di consegna del 22.11.2021. Il giudizio va dichiarato estinto. Nulla spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre