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Ordinanza — n. 10039/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding abstract appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10039/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Banca Monte dei Paschi di Siena inadmissible against the Florence Court of Appeal's decision dismissing the bank's appeal. The bank argued that the appellate court erred in finding the appeal reasons abstract, but failed to specify how the appellate court's reasoning differed from the trial court's. The court ruled that the appellant must explicitly demonstrate the lack of specificity in the original appeal within the cassation petition itself, rather than merely referencing it.

Regesto Legislator

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Art. 342 cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.: The appellant must specifically demonstrate in the cassation petition why the appellate court's finding of inadmissibility based on abstract appeal reasons was erroneous, as the court cannot examine the merits without first establishing the admissibility of the specific grounds of criticism.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal abstract appeal reasons specificity of grounds onere della prova cassation procedure documenti bancari esame di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 342 cod. proc. civ.
civ., erano inammissibili ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per astrattezze delle censure rispetto ai fatti di causa; - ha, altresì, disatteso l'appello incidentale della Edilmarket s.r.l.
Art. 2697 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
art. 342 cod. proc. civ
civ., erano inammissibili ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per astrattezze delle censure rispetto ai fatti di causa; - ha, altresì, disatteso l'appello incidentale della Edilmarket s.r.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 agosto 2017, n. 19989
Cass. 6 settembre 2021, n. 24048
Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass.
Cass. 20 agosto 2021, n. 23249
24048; Cass. 20 agosto 2021, n. 23249; Cass.
Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35116/2018 R.G. proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Pacini, con domicilio eletto lo studio dell'avv. Sara Polito, sito in Roma, via Appia Nuova, 612 - ricorrente - contro Edilmarket s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ajese, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Sibilia, sito in Roma, via Postumia, - contro ricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2367/2017, depositata il 26 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 26 ottobre 2017, che ha dichiarato inammissibili i motivi di appello (principale) dalla stessa formulati per la riforma della sentenza del locale Tribunale che la aveva condannata alla restituzione in favore della Edilmarket s.r.l. della somma di euro 100.000,00 per l'indebita annotazione su alcuni conti bancari di interessi anatocistici e ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite; - il giudice di appello ha evidenziato che i due motivi su cui era articolato il gravame, vertenti, rispettivamente sulla violazione dell'art. 2697 cod. civ. e 1226 cod. civ., erano inammissibili ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per astrattezze delle censure rispetto ai fatti di causa; - ha, altresì, disatteso l'appello incidentale della Edilmarket s.r.l. avente a oggetto il riconoscimento della liceità dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi a far data dal 1° luglio 2001, in ragione dell'adeguamento dei contratti alle prescrizioni della delibera C.I.C.R. 7 febbraio 2000; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la Edilmarket s.r.I.; - quest'ultima deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ •1 CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto, con riferimento al primo motivo di appello, che la censura fosse astratta e priva della illustrazione delle «ricadute nel caso concreto dell'asserito errore del Tribunale»; - con tale doglianza lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha affermato che la banca «non ha in alcun modo indicato quali sarebbero gli altri documenti che sarebbe stato onere della banca produrre e la cui mancata produzione le si sarebbe ritorta contro in applicazione del principio dell'onere della prova»; - con il secondo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonché la violazione dell'art. 2697 cod. civ., per aver la Corte di appello, con riferimento al secondo motivo di gravame, ritenuto che l'appellante non avesse «spiegato ancora una volta quale documentazione sarebbe mancata nella produzione attorea» e «dove e quando mai essa avrebbe contestato la produzione attorea»; - i motivi sono entrambi inammissibili per le medesime ragioni; - il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, essendo, in particolare, necessario, che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (cfr.

Cass. 10 agosto 2017, n. 19989); - orbene, nessuno dei motivi si confronta con la rationes decidendi della decisione di appello, consistenti, quanto al primo motivo di gravame, nella genericità della censura, per non aver la banca precisato in alcun modo quali conseguenze la pretesa erroneità dell'applicazione del principio di vicinanza della prova effettuata dal Tribunale «sarebbero state evitate dalla corretta applicazione delle norme sull'onere probatorio» e, quanto al secondo motivo di gravame, nella idoneità della documentazione prodotta dalla correntista a dimostrare «puntualmente tutte le violazioni della banca»; - si evidenzia, inoltre, che è consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui ove il ricorrente, come nel caso in esame, censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, ossia che nel suddetto atto di impugnazione non era ravvisabile la rilevata genericità del motivo, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (cfr.

Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 20 agosto 2021, n. 23249; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495); - infatti, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso; - pertanto, il mancato assolvimento di siffatto onere da parte della ricorrente non consente a questa Corte di poter di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, non essendole consentito procedere all'esame diretto degli atti del merito; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de