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Ordinanza — n. 10032/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove omitted facts and novelty of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10032/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that the lower court omitted decisive facts or introduced new legal issues. The appellant argued that the court ignored specific donation contracts and guarantee obligations assumed by the son, but the court found these points either factually inconsistent with the lower court's findings or procedurally undeveloped. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6, and Art. 369, n. 4, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to identify the specific factual data omitted by the lower court or if the alleged violation of law concerns a new issue not previously raised in the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility omitted facts requirement novelty of legal issue donation contracts analysis alimony obligation enforcement divieto di accettare regali obbligo di assistenza ponderazione dell'importo di partenza

Disposizioni normative citate

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Art. 793 c.c.
La Corte di merito ha osservato, per quanto qui rileva, come dal valore delle donazioni ricevute da Thomas, pari a euro 464.500,00, andassero dedotti gli importi corrispondenti all'onere che il predetto aveva assunto accettando le donazioni di cui era stato beneficiario, come previsto dall'art. 793 c.c..
Art. 438 c.c.
In conseguenza, ha concluso la Corte di appello, «non essendo il donatario, ai sensi dell'art. 438 c.c., tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel proprio patrimonio, Thomas Perathoner non è soggetto all'obbligo di cui all'art.
Art. 437 c.c.
438 c.c., tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel proprio patrimonio, Thomas Perathoner non è soggetto all'obbligo di cui all'art. 437 c.c. di pagamento degli alimenti nei confronti della madre».
Art. 366, n. 6, c.p.c.
Art. 369, n. 4, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
20694; Cass. 13 giugno 2018, n.
art. 793 c.c
La Corte di merito ha osservato, per quanto qui rileva, come dal valore delle donazioni ricevute da Thomas, pari a euro 464.500,00, andassero dedotti gli importi corrispondenti all'onere che il predetto aveva assunto accettando le donazioni di cui era stato beneficiario, come previsto dall'art. 793 c.c..
art. 438 c.c
In conseguenza, ha concluso la Corte di appello, «non essendo il donatario, ai sensi dell'art. 438 c.c., tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel proprio patrimonio, Thomas Perathoner non è soggetto all'obbligo di cui all'art.
art. 437 c.c
438 c.c., tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel proprio patrimonio, Thomas Perathoner non è soggetto all'obbligo di cui all'art. 437 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054
8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass.
Cass. 27 novembre 2014, n. 25216
8054; Cass. 27 novembre 2014, n. 25216;
Cass. 11 aprile 2017, n. 9253
Cass. 11 aprile 2017, n. 9253).
Cass. 11 novembre 2015, n. 23045
Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, é inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045).
Cass. 9 agosto 2018, n. 20694
Cass. 13 giugno 2018, n. 15430
20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass.
Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675
15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 7290 anno 2020 proposto da: Perathoner Dietlinde, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Di Brina; ricorrente contro Perathoner Thomas, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Bonomo, domiciliato presso l'avocato Francesco Mainetti; contro ricorrente nonché contro Sanin Dorotea; intimata avverso la sentenza n. 99/2019 della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, depositata il giorno 23 agosto 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez. I - RG 7290/2020 camera di consiglio 18.11.2022 partecipata del 18 novembre 2022 dal Consigliere Relatore dott.

Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. — Con sentenza del 23 agosto 2019, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha stabilito che l'intero ammontare degli alimenti già dovuti a Dorotea Sanin, vedova di Dietrich Perathoner, fosse posto a carico della sola figlia Dietlinde Perathoner e che nulla fosse dovuto, a quel titolo, dall'altro figlio, Thomas. La Corte di merito ha osservato, per quanto qui rileva, come dal valore delle donazioni ricevute da Thomas, pari a euro 464.500,00, andassero dedotti gli importi corrispondenti all'onere che il predetto aveva assunto accettando le donazioni di cui era stato beneficiario, come previsto dall'art. 793 c.c..

Nella sentenza è precisato che i beni donati presentavano, al momento della donazione, un valore negativo, visto che il debito oggetto dell'onere sopra indicato risultava essere pari ad euro 720.041,57. In conseguenza, ha concluso la Corte di appello, «non essendo il donatario, ai sensi dell'art. 438 c.c., tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel proprio patrimonio, Thomas Perathoner non è soggetto all'obbligo di cui all'art. 437 c.c. di pagamento degli alimenti nei confronti della madre». 2. — Avverso tale pronuncia Dietlinde Perathoner ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Thomas Perathoner. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Col primo motivo è lamentato l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si deduce che la sentenza avrebbe omesso di prendere in considerazione i contratti di donazione intervenuti tra i genitori e il figlio Thomas. Da tali contratti risultava che la donazione era «soggetta all'obbligo per il donatario di Sez. I - RG 7290/2020 camera di consiglio 18.11.2022 2 f assumersi gli obblighi dei donanti nei confronti di Seidtiroler Volksbank Gen.m.b.H, innanzitutto quelli che derivano dai contratti registrati a Bolzano in data 12 agosto 1994, n. 1383/E1/148 e in data 1 dicembre 1994 n. 1973/E1/149».

La Corte di merito avrebbe inoltre omesso di esaminare il contratto di finanziamento menzionato negli atti di donazione; in particolare dal contratto di finanziamento del 1 dicembre 1994 risultava che i genitori, oltre che datori di ipoteca, erano anche fideiussori della società Thomas s.r.l.. Si assume, infine, che il Giudice del gravame abbia mancato di prendere in considerazione una lettera della nominata banca, datata 7 novembre 2001, dalla quale sarebbe risultato che la stessa concedeva una nuova linea di credito alla società Thomas, liberava Dietrich e Dorotea Perathoner delle garanzie prestate e richiedeva una nuova garanzia personale all'odierno controricorrente.

Col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, ss., 2821, 2858 e 2868 c.c.. Si deduce, in sintesi, che la Corte di merito avrebbe violato le norme in materia di responsabilità del garante, considerando l'obbligazione di garanzia alla stessa stregua del debito sottostante l'ipoteca. 2. — Il ricorso è inammissibile. 2.1. — Il primo motivo è anzitutto privo di concludenza. La ratio decídendi della sentenza di appello si riassume nel passaggio in cui si spiega che dal valore delle donazioni ricevute da Thomas andavano detratti gli importi che lo stesso aveva assunto accettando le liberalità in suo favore, come previsto dall'art. 793 c.c. in materia di donazione modale (pronuncia impugnata, pagg. 11 s.).

Sostiene l'istante che l'odierno controricorrente, «subentrando ai genitori nella posizione di terzo datore di ipoteca e di fideiussore era un semplice garante e non un debitore della banca garantita e che pertanto l'erronea detrazione dell'obbligo di garanzia dal valore dei beni ha illegittimamente influito in modo determinante sulla pronuncia di merito» (ricorso, pag. 12 s.). Sez. I - RG 7290/2020 carriera di consiglio 18.11.2022 Ora, è la stessa ricorrente a riconoscere che le ebbligAzhappi erano soggette all'impegno del donatario di «assumersi gli obblighi dei donanti nei confronti di Slidtiroler Volksbank» (pag. 10 del ricorso).

L'esistenza delle donazioni modali trova quindi precisa conferma nel proposto ricorso: sicché del tutto giustificata, a mente dell'art. 438 comma 3, c.c. si rivela l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui i beni donati avevano un valore negativo e Thomas Perathoner non era perciò tenuto al pagamento degli alimenti nei confronti della madre. Non si comprende, poi, quale decisività assuma la mera richiesta di una garanzia personale al controricorrente: una tale deduzione non dà nemmeno ragione del fatto che una siffatta garanzia sia stata poi concessa e non varrebbe a giustificare, quindi, che il fratello dell'odierna istante abbia assunto non già i panni del terzo obbligato in forza dell'onere di cui erano gravate le donazioni, ma quelli del fideiussore, per aver fatto propria l'esposizione debitoria della società di famiglia.

La sentenza impugnata non tratta, oltretutto, dell'assunzione della qualità di fideiussore da parte di Thomas Perathoner: la riforma della pronuncia di primo grado si limita ad osservare, con riguardo ai debiti di Thomas s.r.I., che essi non potevano essere considerati debiti personali del controricorrente «per il solo fatto che egli fosse socio al 40% della società e poi anche suo amministratore». Tale rilievo dà ingresso a una ulteriore considerazione che verte sull'irrituale articolazione del primo motivo di ricorso. L'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in I. n. 134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, Sez. I - RG 7290/2020 camera di consiglio 18.11.2022 4 n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare non solo il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 27 novembre 2014, n. 25216;

Cass. 11 aprile 2017, n. 9253). Ebbene, anche a prescindere da quanto sopra rilevato, quanto alla decisività dell'evenienza addotta, occorre osservare che la ricorrente, pur facendo menzione del documento relativo alla richiesta della garanzia personale, ha mancato di chiarire in quale frangente processuale e in che modo il tema della suddetta richiesta sia stato sottoposto al dibattito processuale. La medesima conclusione si impone con riguardo alle altre circostanze menzionate nello svolgimento del mezzo di censura. 2.2. — E' inammissibile anche il secondo motivo.

La doglianza si fonda su di un dato differente rispetto a quello accertato giudizialmente, che è l'assunzione, da parte del donatario, di obbligazioni; nella sentenza impugnata non è parola della prestazione di garanzie: è precisato, invece, che l'odierno controricorrente di era accollato i debiti assunti dai donanti (pag. 12). Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, é inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045). La violazione di legge denunciata riflette pure questione nuova: come è noto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di Sez.

I- RG 7290/2020 camera di consiglio 18.11.2022 5 Il autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270). 3. — La sorte delle spese processuali è segnata dal criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di importo p