Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10029/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expropriation opposition filed via citation if notified within 30 days despite late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10029/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the first ground of appeal, overturning the lower court's dismissal of the expropriation opposition. The appellants argued their citation was untimely because it was filed after the 30-day deadline, while the respondent claimed strict adherence to the filing deadline was required. The court ruled that the opposition was valid because the citation was effectively notified within the statutory period, establishing that procedural defects in the filing method do not invalidate timely service.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 D.Lgs. 150/2011; Art. 54 DPR 327/2001: An opposition to an expert valuation in expropriation proceedings is valid if notified within the statutory period, even if introduced via citation instead of appeal, provided the notification date satisfies the time limit.

Parole chiave

Generato dall'IA
expropriation valuation opposition timeliness citation vs appeal procedural defect cure notification deadline D.Lgs 150/2011 DPR 327/2001 eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 D.Lgs. 150/2011
54 DPR 327 del 2001 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.
Art. 54 DPR 327/2001
702 bis cpc per il mancato rispetto del combinato disposto di cui all'art. 54 DPR 327/2001 e dell'art.
Art. 702 bis cpc
Si costituì Roma Capitale ed eccepì in via preliminare la tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 702 bis cpc per il mancato rispetto del combinato disposto di cui all'art.
Art. 360 comma 1 nr. 3 cpc
54 DPR 327 del 2001 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto proporre il procedimento di opposizione alla stima con ricorso ex art.
Art. 4 D.Lgs. 150/2011

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite, Sentenza n. 758 del 12/01/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 17992/2017 proposto da: CERULLI IRELLI GIUSEPPE in proprio e quale erede universale di Massara Romano e coerede di Massara Anna Maria, CERULLI IRELLI FILIPPO elettivamente domiciliato in Roma, presso pec dell'avvocato Giuseppe Cerulli Irelli che lo rappresenta e difende unitamente all' Avv.to Raffaele Mirigliani, giusta procura a margine al ricorso; -ricorrenti - contro ROMA CAPITALE in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Beniamino De Ritis n.18, presso lo studio dell'avvocatura comunale -controricorrente avverso la sentenza n. 769/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dalla cons. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA Romano Massara e Giuseppe Cerulli Irelli impugnarono davanti alla Corte di Appello di Roma la determinazione dell'indennità di espropriazione pari ad euro 86.873,40 complessivi, effettuata dalla Commissione Comunale Espropri di Roma, in relazione al terreno di loro proprietà, oggetto di occupazione d'urgenza (D.D. 16/12/2002) e successivo esproprio giusto decreto definitivo di esproprio nr. 20 del 12 maggio 2008, ritenuta inadeguata la stima effettuata dai periti, per ivi sentir determinare il giusto valore degli immobili interessati dal procedimento espropriativo.

Si costituì Roma Capitale ed eccepì in via preliminare la tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 702 bis cpc per il mancato rispetto del combinato disposto di cui all'art. 54 DPR 327/2001 e dell'art. 29 D.L.gs 150/2011. La Corte di Appello di Roma con ordinanza in data 14/1/2017 dichiarò inammissibile l'opposizione perché tardiva in quanto era stata proposta con atto di citazione notificato l'11/7/2012 e iscritto a ruolo il 19/7/2012 oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 54 DPR 327/2001. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione CERULLI IRELLI GIUSEPPE in proprio e quale erede universale di Massara Romano e coerede di Massara Anna Maria, CERULLI IRELLI FILIPPO affidato a quattro motivi e memoria.

Roma Capitale si è costituita con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art.36 decreto legislativo 150 del 2011 e dell'art. 54 DPR 327 del 2001 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto proporre il procedimento di opposizione alla stima con ricorso ex art. 702 bis cpc da depositare entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stima peritale (tenuto conto della sospensione feriale) e non con atto di citazione, come hanno invece fatto, con l'effetto che l'atto introduttivo cioè citazione è stato depositato in cancelleria dopo .4 44/14.417'a fa notifica -€14444413-4ie4aèi-Mte Cioè il 19 luglio 2012 (data di iscrizione della causa a ruolo) e pertanto tardivamente perché oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della stima effettuata dalla terna dei periti.

I restanti motivi attingono al merito della vicenda. Il primo motivo ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti deve essere applicata al caso in esame la recente pronuncia di questa Suprema Corte a Sezioni Unite nr. 758/2022 secondo la quale: "Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per r i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti • a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima)" (Sezioni Unite, Sentenza n. 758 del 12/01/2022) Nella fattispecie la citazione è stata passata alla notifica, 11 luglio 2012 e quindi entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica (423/47202) della stima peritalé e pertanto a nulla rileva che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta oltre il predetto termine.o Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

.~31/n0 F-‘ ;1-A °Lt- Accoglie il primo motivo di ricorso propostoY cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio