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Ordinanza — n. 10009/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against administrative compensation for nationalized Somali farm, rejecting sworn declaration as proof of value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10009/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the Ministry of Economy and Finance's appeal against a lower court ruling that awarded significantly higher compensation to Italian nationals for a nationalized farm in Somalia. While the appellate court accepted sworn declarations to prove the farm's existence and value, the Supreme Court held that such declarations only serve administrative purposes and lack evidentiary weight in civil litigation regarding asset valuation. Consequently, the decision was quashed and remanded for a new trial because the plaintiffs failed to provide adequate proof of the farm's extraordinary assets beyond the insufficient sworn statements.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3 della legge n. 98/1994; Art. 3, comma 1 della legge n. 98/1994: The sworn declaration provided by Italian citizens or companies to prove ownership of assets lost in territories under Italian sovereignty constitutes a facilitation for administrative liquidation proceedings but does not possess probative value in civil judgments to demonstrate the existence or value of the assets.

Parole chiave

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indemnity for nationalized assets sworn declaration probative value Somalia nationalization 1975 administrative vs judicial proof civil litigation burden of proof assegno per l'azienda azienda agricola aiuti nel settore agricolo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3 della legge n. 98 del 1994
La Corte si è discostata dal principio secondo cui, in tema di indennizzo dovuto per ibeni perduti da cittadini e imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, la«dichiarazione giurata » di cui all’art. 1, comma 3, della legge n.
Art. 3, comma 1 della legge n. 98 del 1994
La medesima disposizione (art. 3, comma 1) precisa che «la dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato».

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10791 del 2014
Cass. n. 10791 del 2014), nel senso che, essendo assimilabile a una dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, non può attribuirsi ad essa alcun valore probatorio, in mancanza di una specifica previsione normativa che non è ravvisabile nell’art.
Cass. n. 19687 del 2009
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26755/2020 R.G. proposto da : MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PELLEGRINO-LISE GUGLIELMO, PELLEGRINO-LISE ORESTE, PELLEGRINO-LISE GIULIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO (BLLMRZ63C11E256J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3677/2020 depositata il22/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA I signori Pellegrino-Lise Guglielmo, Pellegrino-Lise Virginia, Pellegrino-Lise Oreste e Pellegrino-Lise Giulio hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e ne hanno chiesto la condanna a pagare l’indennizzo per la perdita di una azienda agricola in Somalia, in occasione dei provvedimenti di nazionalizzazione intervenuti nel 1975. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma per l’importo di € 137773,41.

Il Tribunale, disattendendo la relazione tecnica del c.t.u., ha escluso l’indennizzabilità dei macchinari e delle attrezzature, in quanto di proprietà degli affittuari dell’azienda agricola, e qualificato quest’ultima come azienda ordinaria, ritenendo non provate le consistenze eccedenti la normalità e seguendo il criterio adottato dall’Amministrazione basato sul costo di ricostruzione di un’azienda ordinaria, attesa «la mancanza di allegazioni documentali probatorie attestanti l’effettiva consistenza ed il valore dell’azienda agricola nazionalizzata».

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato il diritto degli appellanti all’indennizzo in misura superiore, pari a € 1.205.841,66. La Corte ha osservato che già la Commissione interministeriale aveva riconosciuto la prova fornita da Guglielmo Pellegrino-Lise della esistenza, proprietà e morfologia dell’azienda e che era sufficientemente provata anche l’effettiva consistenza dell’azienda agricola, alla luce dell’autocertificazione degli interessati sulle condizioni economiche-patrimoniali dell’azienda, ed ha incluso nella stima anche i «beni eccedenti la normalità», come le opere di bonifica, le macchine e attrezzature agricole non ordinarie, le case padronali, i pozzi ecc., ed ha determinato l’avviamento nella misura equitativamente calcolata dal c.t.u.

Ha riformato la sentenza impugnata anche nella parte relativa agli interessi che ha fatto decorrere non dall’atto introduttivo del giudizio in data 28 febbraio 2008, inteso come atto di costituzione in mora (così statuito dal Tribunale), ma dal decreto di liquidazione dell’indennizzo del 18 luglio 1996, sul rilievo che si trattava di interessi corrispettivi. Il MEF ha proposto ricorso sulla base di due motivi, resistiti da Pellegrino-Lise Guglielmo, anche quale erede di Pellegrino - Lise Virginia, Pellegrino-Lise Oreste e Pellegrino-Lise Giulio.

I controricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il MEF imputa alla sentenza gravata violazione di legge nella parte in cui aveva ritenuto sufficientemente provata la consistenza dell’azienda sulla base di una autocertificazione delle condizioni economico patrimoniali dell’azienda resa dagli interessati, sebbene l’art. 1 della legge n. 98/1994 preveda la suddetta agevolazione probatoria solo per dimostrare l’appartenenza dei beni e non anche la consistenza e il valore dei cespiti aziendali e, comunque, ai soli fini della liquidazione amministrativa, senza efficacia probante in ambito giudiziario.

Il motivo è fondato. La Corte si è discostata dal principio secondo cui, in tema di indennizzo dovuto per ibeni perduti da cittadini e imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, la«dichiarazione giurata » di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994, a corredo della relativa domanda da parte di coloro che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, non ha valore di prova legale nell’ambito del giudizio civile (cfr. Cass. n. 10791 del 2014), nel senso che, essendo assimilabile a una dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, non può attribuirsi ad essa alcun valore probatorio, in mancanza di una specifica previsione normativa che non è ravvisabile nell’art. 1, comma 3, della legge del 1994.

A questo principio si deve dare continuità, essendo corrispondente al testo normativo che consente ai cittadini e imprese italiane, già titolari di immobili e possessori di valori mobiliari andati smarriti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero «che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, [di] corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l’indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all’avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza».

La medesima disposizione (art. 3, comma 1) precisa che «la dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato». L’errore in cui è incorsa la Corte territoriale è di avere ritenuto che la richiamata normativa «consente agli interessati di autocertificare le condizioni economico-patrimoniali dell’azienda, sopperendo alle carenze probatorie con dichiarazioni di parte»(sentenza a pag. 5), trascurando di considerare che quella prevista è una facilitazione probatoria nell’ambito del procedimento di liquidazione amministrativa, nonché «sottoposta al vaglio dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato» (Cass. n. 19687 del 2009) e, comunque, strumentale alla dimostrazione dell’appartenenza dei beni e non della loro valutazione e consistenza che richiede da parte di chi agisce in giudizio una adeguata prova, seppur di carattere presuntivo.

E’ assorbito il secondo motivo, relativo alla decorrenza degli interessi legali dalla data della liquidazione dell’indennizzo. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo, cassa la sen