Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9967/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding standing and evidence admissibility in debt recovery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9967/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the heirs' appeal against the appellate court's dismissal of their claim for restitution of usurious bank charges. The appellate court found the bank lacked standing because the debt had been transferred to S.G.A. s.p.a., which had already settled the obligation with the plaintiffs. The court held that evidence produced by the bank was admissible since S.G.A. also submitted it, and the alleged defects in the lower court's reasoning did not meet the strict constitutional threshold for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; Art. 111, comma 6, Cost.: The appeal must demonstrate a violation of the constitutional minimum of reasoning, such as a complete lack of motivation or apparent reasoning, rather than a mere disagreement with the interpretation of facts or documents.

Parole chiave

Generato dall'IA
standing of parties assignment of debt admissibility of evidence constitutional minimum reasoning omission of decisive fact istituto di credito diritto bancario banca corrispondente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
9.3 La rimanente parte della terza doglianza si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. prima che l'art.
Art. 111, comma 6, Cost.
civ., l'intervento in appello - normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cod.
Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 345 cod. proc. civ
s.p.a., 021-1,-J documento legittimamente prodotto ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.
art. 100 cod. proc. civ
Nel caso di specie il convenuto contumace, condannato in primo grado al pagamento di quanto richiesto dall'attore a seguito dell'accoglimento della domanda principale, era stato concretamente soccombente in primo grado, per cui non poteva non avere interesse, ex art. 100 cod. proc. civ.
art. 404 cod. proc. civ
civ.: malgrado l'unico intervento in appello consentito sia quello del terzo che potrebbe proporre opposizione ex art. 404 cod.
art. 344 cod. proc. civ
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., l'intervento in appello - normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art.
art. 111 cod. proc. civ
civ., l'intervento in appello - normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cod. proc. civ.) - è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all'art.
art. 360 c.p
8.1 D terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica "violazione e falsa applicazione di legge - in relazione all'art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.23940/2017
Cass.14929/2012
civ., che consente di lamentare l'omissione dell'esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass.14929/2012, Cass.
Cass. 23328/2012
civ., che consente di lamentare l'omissione dell'esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass.14929/2012, Cass. 23328/2012).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11001/2018 R.G. proposto da: EREDI DI CAPUTO SALVATORE di CAPUTO ALBERTO & C. s.n.c., con sede in Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, CAPUTO ALBERTO e CAPUTO VINCENZO, elettivamente domiciliati in Roma, via Vincenzo Bellini n. 10, presso lo studio dell'Avvocato Antonella Caruso, rappresentati e difesi dall'Avvocato Massimiliano Carnovale giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro BANCO DI NAPOLI s.p.a., con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Bettolo n. 6, presso lo studio dell'Avvocato Piero Paolo Lettieri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Corrado Cosentino giusta procura speciale in calce al controricorso - con troricorrente - nonché contro SOCIETA' per la GESTIONE di ATTIVITA' S.G.A. s.p.a., con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Bettolo n. 6, presso lo studio dell'Avvocato Piero Paolo Lettieri, rappresentata e difesa dall'Avvocato Corrado Cosentino giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 384/2017 depositata in data 8/3/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 25 maggio 2010, accoglieva la domanda proposta dalla società Eredi di Caputo Salvatore di Caputo Alberto & C. s.n.c. nei confronti di Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a., con la quale era stata richiesta la restituzione di somme riscosse in forza di clausole illegittime di un contratto di conto corrente (relative a capitalizzazione trimestrale, interessi ultralegali determinati mediante rinvio agli usi su piazza e superiori al tasso soglia, commissione di massimo scoperto), e condannava l'istituto di credito convenuto, rimasto contumace, al pagamento di C 50.331,99, oltre interessi.

2. La Corte d'appello di Catanzaro - fra l'altro e per quanto qui di interesse - dichiarava il difetto di legittimazione passiva della banca, essendovi prova che il credito per cui era causa era stato ceduto a Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, S.G.A. s.p.a.) in data anteriore all'instaurazione della lite, e, di conseguenza, rigettava la domanda proposta in origine nei confronti di Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a.. Riteneva, inoltre, che la domanda di ripetizione di indebito dovesse essere riesaminata rispetto a S.G.A. s.p.a., effettiva titolare del rapporto controverso e legittimamente intervenuta nel giudizio di impugnazione, potendo la sentenza di primo grado pregiudicare i suoi diritti.

Osservava a questo riguardo che il rapporto obbligatorio posto a base della domanda di ripetizione si era estinto a seguito dell'accordo transattivo stipulato fra la società Eredi Caputo e S.G.A. s.p.a., 021-1,-J documento legittimamente prodotto ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis poiché indispensabile ai fini della decisione. Accoglieva, pertanto, l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda in origine proposta da parte attrice.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 8 marzo 2017, hanno proposto ricorso la società Eredi di Caputo Salvatore di Caputo Alberto & C. s.n.c., Alberto Caputo in proprio e Vincenzo Caputo prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso Banco di Napoli s.p.a. (già San Paolo Banco di Napoli s.p.a.) e S.G.A. s.p.a.. Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.100 cod. proc. civ. e 111 Cost., in quanto Banco di Napoli s.p.a., difettando di legittimazione passiva nel senso accertato dalla sentenza impugnata, non avrebbe potuto proporre appello.

5. Il motivo non è fondato. Esso, infatti, non investe il contenuto della decisione impugnata laddove la stessa ha disconosciuto la legittimazione passiva della banca rispetto alla domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società Eredi Caputo, ma, riconoscendone la fondatezza, fa leva sulla stessa per contestare l'interesse ad agire dell'appellante. Ora, l'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale, cioè correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza pronunziata e della sua idoneità a formare il giudicato; tale interesse va, dunque, correlato all'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone.

Nel caso di specie il convenuto contumace, condannato in primo grado al pagamento di quanto richiesto dall'attore a seguito dell'accoglimento della domanda principale, era stato concretamente soccombente in primo grado, per cui non poteva non avere interesse, ex art. 100 cod. proc. civ. (Cass. 20451/2017) a proporre appello, anche al fine di fare accertare il proprio difetto di legittimazione passiva.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ.: malgrado l'unico intervento in appello consentito sia quello del terzo che potrebbe proporre opposizione ex art. 404 cod. proc. civ., anche al fine di scongiurare il rischio di un pregiudizio eventuale che possa derivare dalla futura sentenza di appello, nessun rischio era stato dedotto nel caso di specie, cosicché l'intervento di S.G.A. s.p.a. doveva essere considerato inammissibile, rimanendo di conseguenza preclusa ogni statuizione rispetto alle domande da questa presentate.

7. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., l'intervento in appello - normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cod. proc. civ.) - è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all'art. 404 cod. proc. civ., apprestando uno strumento di tutela anticipata offerto a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo avverso la sentenza, al fine di consentire ai medesimi di far valere le loro ragioni ancor prima che sia emessa quella sentenza che potrebbe pregiudicarli (Cass. 29766/2011).

Gli odierni ricorrenti non hanno in alcun modo contestato l'accertamento della Corte di merito secondo cui il credito azionato in giudizio era stato ceduto a S.G.A. s.p.a. in data anteriore all'instaurazione della lite, determinando così una successione a titolo particolare nel diritto controverso. Ne consegue che la Corte d'appello non avrebbe dovuto accertare né il dolo o la collusione, né il pregiudizio derivante al terzo (nella specie cessionario) dalla sentenza emittenda.E ciò in quanto il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione (Cass. 18767/2017), di modo che questi non può - stricto iure - essere considerato neppure un terzo, essendo l'effettivo titolare del rapporto controverso, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio (v.

Cass. 11757/2007, Cass. 11757/2006; Cass.2889/2002). 8.1 D terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica "violazione e falsa applicazione di legge - in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio - vizio di travisamento della prova - insussistenza della prova - prova inesistente - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.", deduce un vizio di travisamento della prova, in quanto il documento prodotto da Banco di Napoli s.p.a. non solo non poteva essere scrutinato, poiché proveniente da chi difettava di legittimazione passiva, ma non conteneva neppure alcun accordo transattivo, costituendo una mera comunicazione fatta dalla banca alla società correntista. 8.2 n quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 cod. proc. civ.: la Corte di merito ha ritenuto indispensabile ai fini della decisione un documento che ben poteva essere prodotto in primo grado dalla banca; una simile valutazione non era condivisibile, dato che il contumace, dopo non essersi curato di prendere parte al giudizio davanti al tribunale, non può rimediare alle conseguenze derivanti dal proprio contegno processuale con una produzione tardiva.

9. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, risultano l'uno in parte infondato, in parte inammissibile, l'altro inammissibile.9.1 Si è già detto in precedenza che Banco di Napoli s.p.a. aveva interesse ad impugnare, al fine di far valere il proprio difetto di legittimazione rispetto a una domanda concernente un credito che era stato oggetto di cessione in epoca antecedente l'avvio del giudizio. Ne discende la facoltà per l'appellante di effettuare produzioni documentali, nei limiti previsti dal rito. 9.2 La Corte di merito ha espressamente dato atto che "tanto il Banco di Napoli spa quanto la S.G.A. spa hanno dimostrato con la prova documentale l'estinzione del rapporto obbligatorio".

Il quarto motivo di ricorso, rivolto a contestare l'ammissibilità della produzione effettuata dal solo Banco di Napoli, risulta quindi inammissibile, per difetto di interesse, dato che il medesimo documento era stato prodotto anche da S.G.A. s.p.a.. 9.3 La rimanente parte della terza doglianza si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. prima che l'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134/2012, limitasse questo motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

In seguito a questa riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass.23940/2017).

Le carenze motivazionali denunciate non sono riconducibili nell'alveo del vizio di motivazione così rimodellato, perché le stesse, in realtà, lamentano non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura del documento prodotto che gli odierni ricorrenti vorrebbero dare; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l'omissione dell'esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass.14929/2012, Cass. 23328/2012).

10. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in C 5.200, di cui C 200, per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q