Cassation court dismisses appeal regarding offensive lawyer expressions as admissible defense tactics in debt collection proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly assessed the offensive expressions as functional to the defense rather than purely insulting. The appellant argued the remarks were intended to harm reputation, but the court found they were directly related to the substantive dispute over unpaid debts. Consequently, the court affirmed that evaluating the offensiveness of such expressions is a matter for the trial judge and not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 89 c.p.c.; Art. 360 c.p.c. n. 5: The assessment of whether expressions used in legal proceedings are offensive or merely functional to the defense is a factual finding reserved to the court of first instance and is not subject to review by the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6321/2021 R.G. proposto da : DI MURO MICHELE, domiciliato ex lege in ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DI MURO MICHELE (DMRMHL60M05G261A) -ricorrente- contro PEZZOLLA GIOVANNI, domiciliato ex lege in ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PEZZOLLA GIOVANNI (PZZGNN72A13F568F) -controricorrente- nonchécontro STRINGARO FILOMENA, MURGANTE ROCCO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 716/2020 depositata il23/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.
RILEVATO CHE 1. ― Di Muro Michele, avvocato, ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di Pezzolla Giovanni, avvocato, nonché di Murgante Rocco e Stringaro Filomena, già clienti di esso ricorrente, contro la sentenza del 23 dicembre 2020 con cui la Corte d’appello di Potenza ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Melfi che lo aveva condannato al pagamento, in favore del Pezzolla, della somma di € 5000,00 ai sensi dell’articolo 89 c.p.c., oltre alla pubblicazione della sentenza nel quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», con compensazione di spese, in ragione delle frasi seguenti contenute in due atti di opposizione a precetto redatti per i Murgante e Stringaro:
«l’avv. Pezzolla ha avuto un comportamento deontologicamente scorretto e con intento meramente speculativo ha notificato la sentenza… l’avv. Pezzolla ha tenuto un comportamento deontologicamente scorretto e con intento meramente speculativo ha intimato fraudolentemente il pagamento di somme non dovute… dai suddetti calcoli emerge chiaramente l’intento speculativo dell’avv. Pezzolla… da tanto si deduce ulteriore e inammissibile bassezza speculativa nei confronti dell’opponente… l’avv. Pezzolla agisce nella consapevolezza di quanto sopra, e quindi certamente con colpa grave se non proprio con malafede». 2.
― Il Pezzolla resiste con controricorso e deposita memoria, mentre gli altri intimati non spiegano difese. CONSIDERATO CHE 3. ― Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’articolo 89 c.p.c. e relativa qualificazione delle «espressioni sconvenienti ed offensive». Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello di Potenza avrebbe errato nel ritenere che le menzionate espressioni non fossero collegate all’oggetto della causa e pertanto dovessero essere considerate «espressioni aventi un intento puramente dispregiativo e offensivo nei confronti della controparte», dovendosi viceversa ritenere che le stesse, se lette nel contesto dell’atto in cui erano inserite e delle circostanze di fatto concernenti la vicenda sostanziale, non erano tali, in quanto concernenti direttamente l’oggetto della controversia e funzionali a sostenere la tesi difensiva.
RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. La vicenda da cui ha preso le mosse la controversia in esame è la seguente. L’avvocato Pezzolla, ottenuta una sentenza di condanna di Murgante Rocco e Stringaro Filomena al pagamento della somma di 50 €, ha notificato sentenza e precetto di pagamento in data successiva a quella in cui il Murgante gli aveva rimesso a mezzo del servizio postale un assegno bancario del menzionato importo. In separato giudizio il Pezzolla ha agito nei confronti del Di Muro, nonché di Murgante e Stringaro, al fine di ottenere il risarcimento del danno per le espressioni offensive di cui si è detto contenute negli atti di opposizione a precetto.
La domanda è stata accolta,nei limiti indicati,in primo e secondo grado. Ciò detto, è sufficiente rammentare che la valutazione sull'offensività e sulla lesività dell'altrui reputazione dell'espressione impiegata nel processo, nonché l'apprezzamento della stessa espressione come rientrante nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, costituiscono accertamenti in fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (Cass. 13 agosto 2015, n. 16786), ovviamente nei limiti in cui il controllo motivazionale è ammissibile nel quadro di applicazione del vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c.
Nel caso di specie, il Di Muro Michele ha prospettato come violazione di legge una censura integralmente volta a rimettere in discussione la motivata valutazione svolta dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto, alle pagine 9-11 della sentenza impugnata, che le espressioni utilizzate non fossero funzionali all’esposizione della tesi giuridica, né mezzo accettabile per incidere sul convincimento del giudice, ma fossero animate puramente da una volontà offensiva nei confronti della controparte, non bilanciata dal un profilo di attinenza, anche indiretta, con la materia controversa.
Tale motivato accertamento di fatto ― peraltro condivisibile, considerando che l’attitudine persuasiva della tesi difensiva svolta nelle opposizioni a precetto non sarebbe rimasta in alcun modo indebolita senza l’impiego delle ricordate espressioni ― il ricorrente intenderebbe, per l’appunto inammissibilmente, ribaltare. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Pezzolla, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un