Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9761/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes appeal ruling sworn statements insufficient to prove asset value in Somalia expropriation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9761/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision that rejected the Ministry of Economy and Finance's appeal against a judgment ordering compensation for expropriated assets in Somalia. The Ministry argued that sworn statements by third parties were legally insufficient to prove the existence and value of movable and immovable property, noting such statements only serve administrative liquidation procedures. The Court agreed, ruling that these declarations function merely as substitutes for notoriety and lack evidentiary value in civil trials regarding asset consistency and valuation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 3 legge 98/1994; Art. 3 comma 1 legge 98/1994: Sworn declarations by claimants regarding lost property in territories under Italian sovereignty constitute a substitute for notoriity and possess no evidentiary value in civil proceedings to prove asset consistency or value, serving only to facilitate administrative liquidation procedures.

Parole chiave

Generato dall'IA
sworn statements evidentiary value Somalia expropriation compensation substitute for notoriety declaration administrative liquidation procedure civil trial proof burden asset valuation consistency Italian Supreme Court cassation indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 3 legge 29 gennaio 1994, n. 98
La Corte si è discostata dal principio secondo cui, in tema di indennizzo dovuto per ibeni perduti da cittadini e imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, la“dichiarazione giurata” di cui all’art. 1, comma 3, della legge n.
Art. 3 comma 1 legge 29 gennaio 1994, n. 98
La medesima disposizione (art. 3, comma 1) precisa che «la dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato».
Art. 12 preleggi
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10791 del 2014
Cass. n. 10791 del 2014), nel senso che, essendo assimilabile a una dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, non può attribuirsi ad essa alcun valore probatorio, in mancanza di una specifica previsione normativa che non è ravvisabile nell’art.
Cass. n. 19687 del 2009
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15888/2020 R.G. proposto da : MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIURIATI MARIA LUDOVICA, GIURIATI GIOVANNI, GIURIATI PAOLA, ROSTAN MARISA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO (BLLMRZ63C11E256J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7881/2019 depositata il18/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere ai signori Maria Ludovica, Marisa Rostan, Giovanni e Paola Giuriati (eredi di Enrico Giuriati) l’indennizzo per la perdita di beni in Somalia, costituenti oggetto di esproprio dal governo somalo, tra i quali un’azienda agricola.

La Corte, pur dando atto dell’erronea valutazione del Tribunale sulla circostanza che la consistenza del complesso aziendale fosse incontestata, essendo invece contestata dal Ministero, così come contestata era l’appartenenza dei restanti cespiti, ha ritenuto provatala consistenza dei beni mobili e immobili (macchinari, casa padronale, alloggi di servizio) e dei lavori di bonifica, la sistemazione del suolo e il disboscamento, tramite le dichiarazioni giurate dei signori Giorgio Mancini, Aldo Franchi, Ilia Bernardi e Maria Unger di Lowenberg, non smentite da altre emergenze processuali, aventi efficacia probante anche in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 98 del 1994, e giudicato condivisibili i criteri di stima utilizzati dal primo giudice sulla scorta delle indicazioni del c.t.u.

Avverso questa sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Maria Ludovica, Paola e Giovanni Giuriati e Marisa Rostan. I controricorrenti hanno depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1, comma 3, legge 29 gennaio 1994, n. 98, 12 preleggi, 115 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., imputa alla sentenza gravata di avere ritenuto provata la domanda di parte attrice sulla base della sola dichiarazione giurata, cui aveva attribuito un valore ed una efficacia probatoria che non aveva, senza considerare che a tale dichiarazione si poteva riconoscere una agevolazione probatoria per dimostrare l’appartenenza dei beni e non anche la consistenza e il valore dei cespiti aziendali e comunque solo nel procedimento amministrativo di liquidazione dei beni e non in ambito giudiziario.

Il motivo è fondato. La Corte si è discostata dal principio secondo cui, in tema di indennizzo dovuto per ibeni perduti da cittadini e imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, la“dichiarazione giurata” di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994, a corredo della relativa domanda da parte di coloro che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, non ha valore di prova legale nell’ambito del giudizio civile (cfr. Cass. n. 10791 del 2014), nel senso che, essendo assimilabile a una dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, non può attribuirsi ad essa alcun valore probatorio, in mancanza di una specifica previsione normativa che non è ravvisabile nell’art. 1, comma 3, della legge del 1994.

A questo principio si deve dare continuità, essendo corrispondente al testo normativo che consente ai cittadini e imprese italiane, già titolari di immobili e possessori di valori mobiliari andati smarriti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero «che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, [di] corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l’indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all’avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza».

La medesima disposizione (art. 3, comma 1) precisa che «la dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato». L’errore in cuiè incorsa la Corte territoriale (v. pag. 5) è di avere ritenuto che “gli istanti abbiano comunquesoddisfatto l’esigenza di prova” della consistenza e appartenenza agli istanti dei beni (diversi dal suolo), come i macchinari, la casa padronale, gli alloggi dei dipendenti, le opere migliorative, ecc., “mediante la produzione della dichiarazione giurata” di terzi, sul presupposto che questa “conservi efficacia probante in ambito giudiziario”, trascurando di considerare che quella prevista è una facilitazione probatoria nel solo ambito del procedimento di liquidazione amministrativa, nonché «sottoposta al vaglio dei competenti uffici dell’Amministrazione dello Stato» (Cass. n. 19687 del 2009) e, comunque, strumentale alla dimostrazione dell’appartenenza dei beni e non della loro valutazione e consistenza che richiede da parte di chi agisce in giudizio una adeguata prova, seppur di carattere presuntivo.

In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri due motivi (sulla questione della concessione dell’azienda in affitto a terzi e sui criteri di stima dei beni), la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e