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Ordinanza — n. 9737/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merit issues and insufficient state agency defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9737/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the applicant's claims regarding procedural violations and merit-based errors. The applicant argued that the state agency lacked valid litigation representation and that the appellate court erred in ordering restitution of funds. The court rejected these arguments, ruling that merit issues are not reviewable at this stage and that the agency's defense was sufficient under existing regulations.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Appeals based on merit or insufficient defense by state agencies are inadmissible if the lower court adequately explained its reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review state agency defense restitution of funds CPC procedural law restituzione dei conferimenti restituzione di prestazioni complementari rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis c.p.c.
civ., oltre che come vizio di motivazione) è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod.
Art. 360 c.p.c.
civ., oltre che come vizio di motivazione) è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod.
Art. 2, quarto comma, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165
2, quarto comma, del d.lgs. 27 maggio 1999, n.
Art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
prevede la mera facoltà -e non l'obbligo - di avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni; tale patrocinio era obbligatorio solo per l'ente soppresso (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 360-bis cod. proc. civ
civ., oltre che come vizio di motivazione) è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. 22021-05
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15607/2017 R.G. proposto da : VARISCO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO' ANTONINO, che lo rappresenta e difende per procuera a margine del ricorso per cassazione e chiede di ricevere le comunicazioni relative al ricorso presso la p.e.c. o al fax n. 06.6452097; -ricorrente- contro AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 9476/2016 , depositata in data 11/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere MARINA MELONI FATTI DI CAUSA Il giudice di Pace di Roma ha condannato Agea a pagare Euro 217,39,oltre interessi legali e spese, a Varisco Antonino che aveva agito in primo grado per ottenere detta s omm a a titolo di contributo comunitario. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma, quale giudice di appello in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al pagamento della somma diEuro 209,01, perché già versat a da AGEA e condannatola medesima Agenzia al pagamento degli interessi legali, per il periodo dal 21 marzo al 30 maggio 2007, oltre alla rivalutazione sempre limitatamente al predetto periodo, sulla somma di euro 209,01 in favore dell'Azienda Agricola di Varisco Antonino, a titolo di contributi comunitari PAC (politica agricola comune) ai sensi del Regolamento CE n. 1782 del 2003.Il Tribunale per il resto ha respinto la domanda proposta in primo grado e condannato il Varisco alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado in eccesso rispetto aquanto invece riconosciuto dalla sentenza di appello.

Ha compensato interamente le spese dei due gradi del giudizio. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione Varisco Antonino affidato a cinque motivi. Agea non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.83 cpc per inesistenza di valida procura alle liti di AGEA, in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc,perché l’Agea ha nominato in appello un avvocato del libero foro in sostituzione dell’Avvocatura dello Stato, con delibera in data 18/6/2008 , per un numero indeterminato di vertenze, in violazione del principio di eccezionalità e senza motivazione.

Il motivo (dedotto come violazione e falsa applicazione del r.d. n. 1611 del 1933 e successive modificazioni e dell'art.83 cod. proc. civ., oltre che come vizio di motivazione) è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ., avendo questa Corte già affermato che, con riferimento all'Agea, subentrata a decorrere dal 16 ottobre 2000 allaAzienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo(AIMA) in tutti i rapporti attivi e passivi, la legge (art. 2, quarto comma, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165) prevede la mera facoltà -e non l'obbligo - di avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni; tale patrocinio era obbligatorio solo per l'ente soppresso (Cass.

Sez. Un. 22021-05). Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.336cpc perché il Tribunale ha condannato il Varisco a restituire ad Agea quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, mentre nulla era stato pagato. Il motivo è inammissibile trattandosi di circostanza di merito (il pagamento da parte di Agea del supero di euro 8,38 rispetto alla somma riconosciuta e corrisposta di 209,01 euro) che - oltre a non essere mai stata asserita da AGEA come effettivamente avvenuta -, è, in quanto tale, non scrutinabilenel presente giudizio di legittimità.

Va rilevato peraltro il contenuto meramente dichiarativo ed eventuale della pronuncia relativa alla restituzione inserita nel dispositivo dal Tribunale come conseguenza automatica dell’esclusione della sussistenza del credito afferente al predetto ammontare di euro 8,38 riconosciuto invece come dovuto dal giudice di pace. Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.88,91 e 92 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc per avere i giudici di appello compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.

I predetti motivi sono inammissibili in quanto il giudice di merito ha esaurientemente ed adeguatamente spiegato le ragioni della disposta compensazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così d