Cassation court dismisses appeal for bankruptcy liquidation case withdrawn by plaintiff under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the bankruptcy liquidation proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, representing the liquidator of Partxco s.p.a., withdrew the appeal while the defendant, representing Sinteco Holding s.r.l., accepted this withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, allowing the case to be closed without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare bankruptcy proceedings extinguished upon the withdrawal of the appeal if the opposing party accepts the withdrawal, thereby terminating the litigation without substantive ruling on the underlying dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 23735/2021 R.G. proposto da: Fallimento Partxco s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore dott. Ettore Donini, rappresentato e difeso da ll’ avv ocato Stefano Dindo, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale– contro Fallimento Sinteco Holding s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott. Enrico Baraldi, rappresentatoe difeso Danilo Galletti, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Cristina Bertocchini in Roma, Via A.
Bertoloni n.55; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Ferrara del 2/8/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,6 aprile 2023 Il