Cassation court dismisses appeal as withdrawn, citing procedural requirements for withdrawal acceptance under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Compagnia Generale Trattori S.p.a., had previously filed a recourse against a bankruptcy decree, but subsequently submitted a withdrawal which the respondent, Fallimento Biotech Sistemi s.r.l., accepted. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review on the merits of the bankruptcy proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's withdrawal of an appeal, if accepted by the opposing party and meeting statutory requirements, results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30143/2020 R.G. proposto da: Compagnia Generale Trattori S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Angelo D’Addesio, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro Fallimento Biotech Sistemi s.r.l., in persona del curatore dott.ssa Danila Rebora, rappresentatoe difeso da ll’avvocato Guido Galliano, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Stefania Contaldi in Roma, Via P.L. da Palestrina n.63; -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Genova del 26/10/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi del l’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 6 aprile 2023. Il