Bankruptcy court dismissed restructuring agreement appeal due to missing creditor documentation and formalization requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate procedural defects regarding the restructuring agreement. The lower court correctly found the agreement ineligible as the creditor's share was below 60% and lacked formalization, while the appellant offered no specific objection to these facts. Consequently, the court rejected the claim for cassation as it did not meet the threshold for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182-bis, 6° e 7° comma l.fall.; The admissibility of a debtor's restructuring agreement proposal is strictly conditioned on the existence of negotiations with creditors representing at least 60% of total claims, and failure to document this threshold or formalize the agreement renders the proposal ineligible for court approval.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 37831 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da s.r.l. Auto 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Pietro Dell’Anno, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza Randaccio, n. 1, presso l’avv. L. do Musa -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. Auto 3, in persona del curatore, Carone Cosimo, Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce -intimati- per la cassazione della sentenza della c orte d’appello di Lecce, pubblicata l’11 novembre 2019, n. 33/19; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.
Oggetto: Accordo di ristrutturazione dei debiti. – Inadempimento ordine d’integrazione.RG n. 37831/19 Angelina-Maria Perrino estensore Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Brindisi ordinò alla s.r.l. Auto3, che aveva presentato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis, 6° e 7° comma l. fall., di integrare la documentazione depositata producendo sia l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione, sia la formulazione della proposta d’accordo col creditore Banco di Napoli e che, a fronte dell’inottemperanza della richiedente, ne dichiarò il fallimento, su istanza di uno dei lavoratori, previa dichiarazione d’improcedibilità della proposta di ristrutturazione.
La C orte d’appello di Lecce ha rigettato il reclamo successivamente proposto dalla società ex art. 18 l. fall. facendo leva sull’inidoneità della documentazione esibita posto che, per un verso, dall’elenco dei creditori emergeva che il credito del Banco di Napoli era inferiore al 60% dei crediti e, per altro verso, comunque non ne emergeva l’adesione alla proposta di accordo. Il giudice del reclamo ha poi evidenziato che la reclamante nulla aveva obiettato in relazione alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.
Contro questa sentenza la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.-Con l’unico motivo di ricorso la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182-bis, 6°e 7° comma, l.fall., perché la corte d’appello, pur avendo verificato la regolarità del deposito della documentazione richiesta, avrebbe trascurato che l’accordocol Banco di Napoli, come gli eventuali ulteriori accordi raggiunti con gli altri creditori, si sarebbero dovuti formalizzare e depositare nel termine che il tribunale avrebbe dovuto assegnare.
2. Il motivo è inammissibile.RG n. 37831/19 Angelina-Maria Perrino estensore 3.Va infatti rilevato che l’ammissibilità della proposta di accordo depositata dal debitore ai sensi del 6° comma dell’art. 182 bis cit. è subordinata alla pendenza di trattative con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. La ricorrente non contesta che il credito del Banco di Napoli fosse inferiore a tale soglia né deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, che fosse stata documentata la pendenza di trattative con altri creditori di cui il giudice del reclamo non avrebbe tenuto conto: la doglianza è pertanto inidonea ad incidere sul primo dei due distinti accertament i che sorregg ono la decisione impugnata , concernente, per l’appunto, la mancanza del predetto presupposto. 4.- Inammissibile, in quanto non veicolato in a pposito motivo di censura, oltre che genericamente formulato, è poi il profilo del motivo concernente la non rispondenza del vero dell’affermata non contestazione della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, proposta in termini meramente assertivi.
Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del con