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Ordinanza — n. 9492/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of appeals by both parties under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9492/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished following the mutual withdrawal of appeals by both Gilead Sciences Inc. and Mylan S.p.A. The appellate court in Milan had previously rejected Gilead's appeal against Mylan, prompting both parties to file appeals to the Supreme Court. Since Gilead withdrew its main appeal and Mylan accepted this withdrawal while also withdrawing its own incident appeal, the litigation terminated with expenses offset against each other.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their appeals, the judgment is declared extinguished with compensation of costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeals extinction of proceedings compensation of costs cassation procedure civil procedure code specialità farmaceutiche prodotti farmaceutici e cosmetici opposizione al marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
considerato che con atto sottoscritto dalla medesima la ricorrente incidentale ha inteso accettare la predetta rinunciare e rinunciare al proprio ricorso e che l’atto è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.
art. 390 cod. proc. civ
considerato che con atto sottoscritto dalla medesima la ricorrente incidentale ha inteso accettare la predetta rinunciare e rinunciare al proprio ricorso e che l’atto è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22228/2020proposto da: GILEAD SCIENCES INC, elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Giacchetti rappresentat a e difes a dall'avvocato LauraOrlando -ricorrente - contro MYLAN SPA, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato Claudia Scapicchio che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati Fabrizio Jacobacci Barbara Giovanna La Tella -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro RG 22228//20Gilean-Mylan Est. Cons. Marulli GILEAD SCIENCES INC, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Giacchetti rappresentato e difeso dall'avvocato LauraOrlando -controricorrente a ricorso incidentale - Avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1310/2020 depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/03/2023 dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA ERAGIONI DELLA DECISIONE 2.Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello di Milano ha definito il contenzioso insorto tra la Gilead Sciences Inc. e la Mylan s.p.a, respingendo l’appello della prima nei confronti della seconda; preso atto del ricorso a questa Corte interposto avverso la predetta sentenza da entrambe le parti, dalla Gilead Sc iences Inc. in via principale e dalla Mylan s.p.a. in via incidentale condizionata; considerato che con atto sottoscritto da lla medesima la ricorrente principale ha inteso rinunciare al proprio ricorso e che l’ atto di rinuncia è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art.390 cod. proc. civ. considerato che con atto sottoscritto dalla medesima la ricorrente incidentale ha inteso accettare la predetta rinunciare e rinunciare al proprio ricorso e che l’atto è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. RG 22228//20Gilean-Mylan Est. Cons. Marulli . Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno8.