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Ordinanza — n. 9482/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial appeal regarding expropriation compensation calculation and interest qualification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9482/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the municipality's appeal against the Milan Court of Appeal's expropriation compensation order. While rejecting arguments about market value errors and lack of standing, the court found the lower court erred in applying legal interest rules to the compensation debt. Consequently, the judgment was quashed on specific points regarding the total compensation liquidation and the automatic monetary revaluation of the debt.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court must quash a judgment if it erroneously applies legal interest rules to expropriation compensation debts classified as currency obligations rather than value-based debts, and if it fails to adjust compensation amounts where a prior settlement agreement has terminated the dispute for specific portions of the property.

Parole chiave

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expropriation compensation legal interest rules monetary revaluation debt classification procedural quashing settlement agreement currency vs value diritto dello sport

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
327/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 112 c.p.c.
Art. 29 d.lgs 150/2011
Art. 702 ter, comma 5 cod. proc. civ.
6.La Corte d’appello di Milano con ordinanza n.879 emessa ai sensi dell’art. 702 ter, comma 5, cod.
art. 37 d.p.r. 327/2001
sarebbe stata determinata in maniera eccedente il valore di mercato dei terreni espropriati in quanto l’effettivo valore sarebbe minore a causa dei vincoli di destinazione a zona F 1.1.”usi pubblici a servizio della residenza” e della conseguente erroneità dell’applicazione dell’art. 37 d.p.r.
art. 37, comma 4 d.p.r. 327/2001
sarebbe stata determinata in maniera eccedente il valore di mercato dei terreni espropriati in quanto l’effettivo valore sarebbe minore a causa dei vincoli di destinazione a zona F 1.1.”usi pubblici a servizio della residenza” e della conseguente erroneità dell’applicazione dell’art. 37 d.p.r.
art. 702-quater cod. proc. civ
Osserva preliminarmente il collegio che non può essere accolta l’eccezione preliminare di parte controricorrente con riguardo alla asserita tardività del ricorso in cassazione per essere stato proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni fissato dall’art. 702-quater cod. proc. civ..
articolo 112 cod. proc. civ
17.Con il quarto motivo (violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ.
articolo 91 cod. proc. civ
Con il sesto motivo (violazione dei criteri di cui all’articolo 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20178/2017
Cass. 20178/2017; Cass.3274/2021).
Cass.3274/2021
20178/2017; Cass.3274/2021).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18779-2017 proposto da: COMUNE BEREGAZZO CON FIGLIARO ,elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone, 44, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Corbyons, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Bottinelli; -ricorrente - contro CASTELLI MARIA PIA, CASTELLI EDOARDO, CASTELLI ILEANA, CASTELLI CATERINA anche quali eredi di VAGO OLGA ROSA, BOZZENTE SRL, elettivamente domiciliati in Roma, Via Di Monte Fiore 22, presso lo studio dell'avvocato Stefano Gattamelata, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Maria Sala, Claudio Sala; -controricorrenti - nonchè contro CASTELLI CESARINA, VAGO MARIA, CASTELLI ANGELO CARLO, CASTELLI CLAUDIA, CASTELLI SILVANA, BOLLINI ADA, CASTELLI MARTA, CASTELLI LUCIA MARIA CRISTINA, CASTELLI CARLA; -intimati - avverso l'ordinanza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 13/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che 1.Il Comune di Beregazzo con Figliaro (CO) impugna per cassazione l’ordinanza della Corte d’appello di Milano emessa a seguito del ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 d.lgs 150/2011 e volto a contestare la determinazione della stima di espropriazione effettuata dalla Commissione provinciale relativamente alla procedura di espropriazione di terreni di proprietà dei sigg.ri Castelli, sigg.ri Vago e della società Bozzente s.r.l. avviata dall’amministrazione comunale con comunicazione in data 17/2/2005 e conclusasi in data 18/10/2008 con l’emanazione del decreto di esproprio in vista della realizzazione di un centro sportivo sito in via Roma del Comune di Beregazzo con Figliaro. 2.Secondo l’ente comunale espropriante, l’indennità stimata dalla Commissione provinciale espropri di Como che riconosceva il valore edificabile delle aree espropriate in euro 45/mq. sarebbe stata determinata in maniera eccedente il valore di mercato dei terreni espropriati in quanto l’effettivo valore sarebbe minore a causa dei vincoli di destinazione a zona F 1.1.”usi pubblici a servizio della residenza” e della conseguente erroneità dell’applicazione dell’art. 37 d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione dell’indennità stimata in rapporto al reale valore venale o di mercato delle aree espropriate. 3.Gli odierni controricorrenti Caterina Castelli, Ileana Castelli, Edoardo Castelli, Maria Pia Castelli e la società Bozzente s.r.l. si costituivano in giudizio proponendo in via riconvenzionale domanda di rideterminazione dell’indennità di esproprio in euro 150/mq. . 4.Lucia Maria Cristina Castelli, Ada Bollini, Marta Castelli e Silvana Castelli si costituivano eccependo, invece, il loro difetto di legittimazione passiva. 5.Si costituivano altresì Angelo Carlo Castelli e Maria Vago per contestare le censure formulate dal Comune e per opporsi al valore dell’indennità come determinato dalla Commissione Provinciale. 6.La Corte d’appello di Milano con ordinanza n.879 emessa ai sensi dell’art. 702 ter, comma 5, cod. proc. civ. ha recepito il valore al metro quadro come ricostruito dal CTU in euro 73,41/mq e ha rideterminato l’indennità complessiva a favore degli espropriati in euro 935.762,90 ripartendo fra gli stessi il suddetto importo in proporzione all’estensione dell’area espropriata e condannando il Comune a depositare la suddetta somma presso la cassa depositi e prestiti maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate. 7.La corte milanese ha osservato, ai fini della delibazione delle contestazioni sollevate dal Comune circa l’asserito vincolo di inedificabilità che i vincoli posti dal diritto pubblico sui terreni oggetto di espropriazione non erano tali da comportare l’inedificabilità dei terreni, ex art. 37, comma 4 d.p.r. 327/2001 ma finalizzati a conformare l’iniziativa privata alle esigenze di diritto pubblico non incidendo sull’edificabilità legale ed effettiva dei terreni in questione. 8.Inoltre la corte milanese ha ritenuto la correttezza del metodo di calcolo analitico ricostruttivo utilizzato dal ctu per determinare il valore venale delle aree in questione. 9.Avverso detta ordinanza, notificata dagli odierni controricorrenti in data 17 maggio 2017, il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 13 luglio 2017 ed affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso Edoardo Castelli, Caterina Castelli, Ileana Castelli, Maria Pia Castelli, pure illustrato da memoria, e la società Bozzente s.r.l.. 10.Sono rimasti intimati Maria Vago, Angelo Carlo Castelli, Claudia Castelli, Silvana Castelli, Ada Bollini, Marta Castelli, Lucia Maria Cristina Castelli, Carla Castelli, Cesarina Castelli. considerato che 11.

Osserva preliminarmente il collegio che non può essere accolta l’eccezione preliminare di parte controricorrente con riguardo alla asserita tardività del ricorso in cassazione per essere stato proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni fissato dall’art. 702-quater cod. proc. civ..

12. Il richiamo all’art. 702-quater cod. proc. civ. non appare pertinente perché non si verte in tema di appello avverso l’ordinanza conclusiva del giudizio di prime cure bensì di ricorso in cassazione, per il quale valgono le regole generali sui termini per l’impugnazione avanti al giudice di legittimità. 12.1. Conseguentemente è tempestivo il ricorso per cassazione proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza impugnata. 13.Ciò posto, con il primo motivo (violazione degli artt. 32, 37,39, 40 d.p.r. 327/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. - errore di giudizio in relazione alla qualificazione del regime di edificabilità legale e di fatto delle aree considerate- violazione e falsa applicazione della disciplina urbanistica delle aree in relazione all’articolo 29 N.T.A. del PRU del Comune Beregazzo con Figliaro vigente ratione temporis) si censura il percorso decisionale con cui la corte milanese ha affermato che, ai fini indennitari sussiste la edificabilità delle aree espropriate in ragione della possibilità del privato di concorrere alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità prevista dalla disciplina urbanistica comunale e della natura conformativa del vincolo. 14.Con il secondo motivo (in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.- omesso esame di fatti decisivi per il giudizio - erronea determinazione dell’indennità di esproprio - violazione e falsa applicazione della disciplina urbanistica delle aree in relazione all’articolo 29 N.T.A. del PRU del Comune Beregazzo con Figliaro vigente ratione temporis - erronea determinazione del valore venale del bene in rapporto alla sua disciplina urbanistica) si deduce che la corte d’appello, aderendo acriticamente alla ctu, avrebbe tralasciato di esaminare l’incidenza del vincolo di destinazione di asservimento pubblico a favore della collettività da osservarsi da parte del privato mediante stipula di una convenzione con l’ente pubblico. 15.Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 32-37 d.p.r. 327/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 n.5, cod. proc. civ. per erronea determinazione del valore delle aree - omesso esame di fatti decisivi per il giudizio) si deduce l’omesso esame di fatti decisivi incidenti per il giudizio. 16.Il primo, secondo e terzo motivo in quanto strettamente connessi in relazione alla qualificazione dei terreni espropriati ed alla quantificazione della relativa indennità di esproprio, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. 16.1.

Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, nel sistema introdotto dall'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 (conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992), devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale quelli in cui l'edificazione, benché a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativaprivata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area (Cass. 404/2010;id. 19193/2016). 16.2. Ciò posto la corte milanese ha precisato che l’art. 29 delle norme tecniche di attuazione in allora vigenti, per la realizzazione delle attrezzature ricomprese nell’elenco di cui al paragrafo “Destinazioni” ammetteva l’iniziativa privata, regolamentata da apposita convenzione, in tal modo sottraendola all’iniziativa pubblica esclusiva.

E su tale rilievo la corte di merito ha fondato la conclusione - conforme al sopra richiamato principio di diritto - secondo cui nel caso di specie il concorso del privato all’iniziativa pubblica conferma, pertanto, la sussistenza del principio dell’edificabilità legale superando la contestazione del Comune ricorrente. 16.3. La corte territoriale ha inoltre evidenziato, quanto all’edificabilità di fatto delle aree espropriate che, come risulta dai documenti in atti e confermato dal ctu, i terreni in oggetto occupano una posizione centrale e strategica, essendo ubicati lungo un’importante arteria viaria e in corrispondenza dei principali edifici e strutture del paese. 16.4.

La corte territoriale ha, pertanto, valutato diversamente da quanto sostenuto dal ctp del Comune le conclusioni del ctu sicché non ricorre l’omesso esame di fatti decisivi, ma un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto allegate e riscontrate nel corso dell’istruttoria processuale. 16.5. Inoltre, la corte territoriale condividendo le conclusioni del ctu ha ritenuto non decisivi i fatti dedotti dal Comune ricorrente con la terza censura per denunciare l’asserita erronea determinazione del valore venale del bene. Neanche in tal caso sussiste l’omesso esame di fatto decisivo. 17.Con il quarto motivo (violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, comma 1, n.3 e n.4, cod. proc. civ. erronea determinazione dell’indennità di esproprio per gli immobili per cui è causa in relazione all’intervenuta cessazione della materia del contendere con parti espropriate) si deduce che erroneamente la corte di merito ha liquidato l’indennità totale anche in favore delle parti convenute Angelo Carlo Castelli, Claudia Castelli e Maria Vago, con le quali era intervenuto l’accordo transattivo in data anteriore alla decisione della opposizione alla stima, circostanza di cui pure aveva dato conto in motivazione dell’ordinanza impugnata (cfr. pag. 6, terzo cpv.) . 17.1.

La censura è fondata e riguarda le persone di Maria Vago, Angelo Castelli e Claudia Castelli (cfr. pag. 27 del ricorso) con le quali il comune aveva raggiunto un accordo che aveva portato alla cessazione della materia del contendere in relazione alla parte del contenzioso pari ad euro 291.804,75. 18.Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., si deduce l’erronea qualificazione della natura del debito - inapplicabilità della rivalutazione monetaria in via automatica – non vertendosi in fattispecie di debito di valore con conseguente assoggettamento alla rivalutazione monetaria, trattandosi, diversamente, di debito di valuta. 18.1.Il motivo è fondato. 18.2.

Costituisce principio consolidato che le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima (cfr.

Cass. 20178/2017; Cass.3274/2021). 18.3. Poiché nel caso di specie la corte milanese non vi si è attenuta, l’ordinanza va cassata anche su questo punto.

19. Con il sesto motivo (violazione dei criteri di cui all’articolo 91 cod. proc. civ. in materia di liquidazione delle spese) si censura la liquidazione delle spese di lite in modo indifferenziato a prescindere dalla posizione sostanziale processuale ed alla concreta attività defensionale svolta dalle parti convenute. 19.1. La censura è assorbita dall’accoglimento del quarto e quinto motivo.

20. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al quarto e quinto motivo, assorbito il sesto e l’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, respinti il primo, secondo e terzo motivo; cassa in relaz