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Ordinanza — n. 9399/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy plan appeal, ruling third-party sale consent invalidates creditor satisfaction claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9399/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a lower court's rejection of a bankruptcy plan. The appellant argued that a proposed sale of the debtor's leased property to a third party was implausible because the lessor refused to sell at the requested price, thereby preventing full creditor satisfaction. The court held that the lower court correctly identified the lack of lessor consent as the decisive factor rendering the plan infeasible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 160, comma 2, l.fall.; Art. 169 l.fall.: A bankruptcy plan relying on a third-party sale is deemed implausible and cannot satisfy creditors if the property owner explicitly refuses to sell at the proposed price, rendering the plan's satisfaction mechanism legally ineffective.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy plan rejection third party sale consent creditor satisfaction failure leasehold property rights Cassazione appeal dismissal vendita su progetto diritto di prelocazione concessionario di leasing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160, comma 2, l.fall.
Art. 169 l.fall.
art. 169 l.fall. con riferimento all’art.
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Testo completo

mministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Di Gateano per procura speciale estesain calce al ricorso ricorrente contro Banco BPM s.p.a. e Release s.p.a., ciascuna in persona del suo procuratore speciale pro tempore,elettivamente domiciliate in Roma, Via degli Scipioni n. 157 , presso lo studio dell’avvocato Enrico de Crescenzo che le rappresentae difende per procure speciali estese in calce al controricorso controricorrenti contro Curatela del fallimento della Baia dei Faraglioni s.r.l., in persona dei suoi curatori pro tempore(autorizzati alla presentazione del controricorso con decreto emesso il 18 luglio 2017 dal giudice delegato al fallimento del Tribunale di Foggia),elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 962, presso lo studio dell’avvocato Bartolomeo Dell’Orco che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente contro Delle Fave Leonardo;

Hotel Garden s.r.l. intimati avverso la sentenza n. 636/2017della Corte di appello di Bari pubblicata il 23 maggio2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal consigliere Marco Vannucci. FATTI DI CAUSA 1.Il3 marzo 2016 il Tribunale di Foggia dichiarò : con decreto , inammissibile la domanda della Baia dei Faraglioni s.r.l. (di seguito “Baia”) avente per oggetto proposta di concordato preventivo e relativo piano; con sentenza, il fallimento di tale società. 2.Con sentenza pubblicata il 23 maggio 2017,la Corte di appello di Bari rigettò il reclamo proposta da Baia per la riforma dei sopra indicati provvedimenti giudiziali. 2.1 La motivazione della sentenza può così essere sintetizzata:

Baia, la cui azienda era stata affittata ad Azzurra s.r.l , che l’aveva a sua volta subaffittata a Sinfonia s.r.l., esercitavaattività alberghiera in un immobile concessole in leasing con contratto a suo tempo stipulato con la società dante causa del Banco Popolare soc. coop. (di seguito “Banco”)e poi risolto di diritto per suo inadempimento ; elemento centrale della proposta di concordato e del relativo piano era la vendita a terzi dell’immobilein questione da parte del B a nco e la devoluzione a Baia, al netto di quanto “in prededuzione” versato a soddisfazione del creditodelconcendente/proprietario del bene, del prezzo(stimato pari a €. 28.275.000) ricavato della vendita , che l a proponente avrebbe messoa disposizione degli altri suoi creditori; soprattutto per effetto ditale operazione (cui era da aggiungere il ricavato dalla vendita dei beni mobili componenti l’azienda alberghiera),la proposta e il piano prevedevano che gli altri creditori sarebbero stati pagati in misura integrale; erada condividere il giudizio fo rmulato dal Tribunale, di implausibilità della proposta e del piano, fondati su fatti e atti non attuali,aventi quale presupposto la collaborazione e la volontà di terzi e di Banco, che però era in disaccordo con le modalità indicate nel piano stesso ed aveva insistito per la dichiarazione di fallimento di Baia; infatti, prima di presentare la proposta “si sarebbero dovute verificare una serie di circostanze di fatto”, costituite: dalla restituzione del complesso alberghiero daSinfonia s.r.l. ad Azzurra e da questa a Baia; dalla restituzione dell’immobile a Banco, “al netto dell’azienda, con rimozione di tutti i beni e le attrezzature presenti”; dalla vendita a terzi della proprietà dell’immobile da parte di Banco; dalla vendita dei beni aziendali da parte di Baia “al loro prezzo effettivo, e non in continuità di esercizio (ossia unitamente all’immobile di proprietà del Banco)”; la “evidente, assoluta aleatorietà del verificarsi delle dette circostanze si traduceva in giudizio di inammissibilità del piano sotto l’aspetto della fattibilità giuridica, per l’assoluta incertezza del loro verificarsi e comunque del verificarsi negli esatti termini di cui alla proposta”; essendo, a torto, presunta la volontà di Banco di vendere l’immobile nei termini indicatidalla proposta, non potendo tale volontà desumersi dall’esistenza di un generico obbligo contrattualedallo stesso assunto in tal senso;la conclusione trovava conforto anche nel contenuto delle difese di Banco e di Release s.p.a. relative al valore dell’immobile (stimato, sulla base di perizia giurata del 2012, in soli €. 17.000.000, anziché in quello di € 28.000.000 attribuitogli dall’attestatore) e n ella modestia del fatturato derivato dall’esercizio dell’attività alberghiera da parte della subaffittuaria,tanto più che il bene sarebbe stato riconsegnato a l proprietario privo del terreno adibito a parcheggio(perché di proprietà della Azzurra s.r.l.), nonché della facoltà d’uso della spiaggia e degli ascensori per giungervi, perché di proprietà di Baia; era dunque da escludere che dalla vendita del fabbricato si potesse “ricavare un importo tale da garantire il recupero del credito del Banco (pari a euro 17.600.000 + interessi) oltre a una eccedenza per B.D.F. s.r.l. tale da consentire il soddisfo di altri creditori”; inoltre, la modestia dei fatturati conseguiti negli esercizi precedenti rendeva“del tutto immaginario”che si reperisse sul mercato un acquirente dell’immobile e dei beni aziendali disponibile ad investire la somma complessiva di euro 32.000.000 (euro 28.000.000 + 4.159.000), anche in considerazione della caratteristica stagionale dell’albergo;

“nell’assoluta incertezza del valore dell’immobile e della sicura eccedenza di liquidità, all’esito della soddisfazione del credito del Banco, i creditori non avrebbero avuto elementi per esprimere un giudizio consapevole sulla fattibilità economica del piano”; da quanto evidenziato derivava la correttezza dell’ulteriore valutazione fatta dal Tribunale, secondo cui “laddove la liquidità derivante dalla vendita dell’immobile non fosse stata sufficiente a pagare in toto i chirografari, il pagamento preferenziale del Banco sarebbe stato in contrasto con la norma di cui all’art. 160 L.F., non avendo la proponente suddiviso i creditori in classi, con palese violazione dellapar condicio creditorum”; inoltre, tale pagamento preferenziale,nel caso di mancanza di eccedenza del prezzo ricavato dalla vendita rispetto al credito del Banco, avrebbe palesemente violato l’ordine delle cause di prelazione.

3. La Baia dei Faraglionis.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi di impugnazione.

4. Resistono con unico controricorsoRelease s.p.a. e Banco BPM s.p.a. (società costituita in esecuzione della fusione fra la Banco Popolare soc. coop., parte del giudizio di reclamo, e la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., che come tale prosegue nei rapporti, anche processuali, di cui erano titolari le società che alla fusione parteciparono), nonché, con separato controricorso, il Fallimento della Baia dei Faraglioni s.r.l..

5. Gli intimati Leonardo Delle Fave e la Hotel Garden s.r.l. non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da “violazione e falsa applicazi one degli artt. 160, 161, 162 l.fall.”, in quanto, in buona sostanza: “la questione contrattuale relativa all’immobile in leasing” non incide sulla fattibilità giuridica del piano “ma tutt’al più, su quella economica”; in ogni caso, vi è “un preciso obbligo in capo alla concedentedi mettere a disposizione della procedura una somma pari al valore di mercato dell’immobile, al netto della soddisfazione del proprio credito”.

In particolare, i fatti fondanti la pronuncia di inammissibilità costituiscono, al più, “ragioni di possibile insuccesso del concordato sulla base di valutazioni di fatto spettanti in via esclusiva ai creditori, né conducono alla manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati di soddisfazione dei creditori”. Inoltre, in considerazione della natura (pacificamente)traslativa dell’intercorso contratto di leasing,la banca è obbligata a rivendere il bene immobile che ne costituiva l’oggetto per le ragioni nell’atto illustrate(pagg. 11 - 14) . 2.Il motivo non merita accoglimento. 2.1A partire da Cass.

S.U., n. 1521 del 2013, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare il principio secondo cui la fattibilità del piano allegato a proposta di concordato preventivo è un presupposto di ammissibilità della proposta medesima(veicolata mediante domanda giudiziale) sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta dell’esistenza ditale presupposto. Il sindacato in parola , per la parte relativa alla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limitimentre quello relativo alla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, puòessere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza o meno dell’assoluta, manifesta,inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, costituente la causa concreta del concordato(in questo senso, cfr.:

Cass. n. 13083 de 2013;Cass. n. 11423 del 2014;Cass. n. 11497 del 2014; Cass. n. 9061 del 2017; Cass. n. 4790 del 2018; Cass. n. 11522 del 2020). La sentenza impugnata dichiara esplicitamente di volersi atteneretali principi e la critica dalla ricorrente a essa mossa è manifestamente infondata, avendo la sentenza medesima, sul punto caratterizzata da specificae diffusa motivazione - in questa sede non sindacabile -accertato, mediante prognosi fondata su dati di fatto attuali (mancanza del consenso di Banco a vendere il fabbricatodi cui era proprietario al prezzo dalla proponente indicato; attribuzione di valore oggettivamente irrealistico al fabbricatoappartenente a tale società) la inettitudine del pianoa determinare la soddisfazione anche in misura minima dei creditori chirografari neltermine nel piano stesso indicato , aleatorio perché derivante da fatto del terzo consistente inuninfungibile fare; atteso che dalla vendita della proprietà dell’immobile avrebbe dovuto ricavarsi il danaro necessario a pagare i creditori chirografari della ricorrente dopo la soddisfazione integrale del creditore chirografario (il Banco) che, però, aveva inequivocamente manifestato la propria volontà, non coercibile, di non vendere il bene al prezzo indicato dalla ricorrente.3.Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che la proposta concordataria determina violazionedell’ordine delle cause di prelazione, caratterizzata da erronea applicazione dell’art. 160, secondo comma, l.fall.,per le ragioni nell’atto illustrate (pagg. 15-19).

4. Infine, la ricorrentecensura (terzo motivo) la sentenza impugnata, nella parte in cui qualifica come “preferenziale” il pagamento previsto dal piano del creditore Banco, affermando che, per la ragione nell’atto esplicitata (pagg. 20-21), tale modalità satisfattoria “rispecchia sostanzialmente lo schema della compensazione, ammessa espressamente dalle norme dettate in tema di concordato (cfr. art. 169 l.fall. con riferimento all’art. 56 l.fall.), a condizione che, come nel caso di specie, le reciproche posizioni sussistano al momento della presentazione della domanda medesima”. 5.Il rigetto del primo motivo di ricorso, di contestazione della prima ragione fondante la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato da parte della sentenza impugnata, comporta l’assorbimento degli altri due motivi di impugnazione, riguardanti l’altra ragione alla base della decisione di merito.

6. La regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione è disposta in applicazione del principio di soccombenza; con la conseguenza che la ricorrente deve essere condannata a rimborsare alle (sole) controricorrenti le spese da costoro rispettivamente anticipate nelle misure in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrentea rimborsare a lle contro ricorrenti le spese rispettivamente anticipate nel presente giudizio, liquidate:

a) quanto alla curatela del fallimento della Baia dei Faraglioni s.r.l., in euro 200 per esborsi e in euro 7.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;b) quanto alla Banco BPM s.p.a. e alla Release s.p.a. , i n euro 200 per esborsi e in euro 8.000per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella cam